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Ultima chiamata per il modello Unico 2015

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Sommario

Sei in enorme ritardo con la presentazione del modello UNICO 2015 per i redditi 2014? Hai tempo ancora fino al 30 settembre per ridurre le sanzioni applicabili alla tua omessa dichiarazione. Nell’articolo tutti i dettagli.

Il D.Lgs 158/2015, entrato in vigore a gennaio 2016, ha modificato le sanzioni amministrative previste in caso di omessa dichiarazione dei redditi ed ha introdotto una ulteriore possibilità di “sanatoria” per coloro che non hanno presentato il modello UNICO dello scorso anno entro la scadenza originaria.

Qual è la scadenza classica per la presentazione del modello UNICO?

Il modello UNICO va presentato telematicamente entro il 30 settembre dell’anno successivo (e quindi per il reddito del 2014 il modello UNICO 2015 andava presentato entro il 30 settembre 2015) tramite:

  • Fisconline, in caso di presentazione diretta da parte del contribuente;
  • Entratel, in caso di presentazione tramite un intermediario abilitato.

Quando la dichiarazione si dice tardiva?

La dichiarazione UNICO si considera tardiva quando viene presentata in ritardo ma entro i 90 giorni dalla scadenza (quindi in caso dell’UNICO 2015, doveva essere presentata entro il 29 dicembre 2015). In tal caso, per ridurre le sanzioni applicabili, era possibile ricorrere al ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta pari a € 25 (ossia ad 1/10 di € 258) per regolarizzare la tardiva di ogni dichiarazione presentata in ritardo (e quindi 25 euro per la dichiarazione IVA, 25 euro per la dichiarazione IRAP e così via).

Invece per sanare l’eventuale omesso versamento delle imposte a debito le sanzioni relative all’UNICO 2015 erano pari:

  1. allo 0,2% (1/10 del 2%) dell’imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
  2. al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta dovuta se il versamento avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  3. al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta dovuta se il versamento avviene oltre il 30° giorno dalla scadenza.

N.B. per l’UNICO 2016 le aliquote applicabili in caso di ravvedimento sono diminuite, ma di questo parleremo nel prossimo futuro.

Quando la dichiarazione dei redditi si dice omessa?

Come abbiamo già detto, la dichiarazione dei redditi deve essere presentata telematicamente entro il 30 settembre dell’anno successivo ed è considerata tardiva ma valida se viene presentata entro 90 giorni dalla predetta scadenza. Tuttavia, qualora il contribuente presenti la dichiarazione con un ritardo superiore a 90 giorni rispetto al predetto termine (e quindi oltre il 29 dicembre) la dichiarazione si considera omessa (è questo oramai il caso dell’UNICO 2015). Però il fisco offre nello specifico la possibilità di ridurre la sanzione e di seguito vediamo come.

Quali sono le sanzioni applicabili in caso di omessa dichiarazione?

L’omessa presentazione della dichiarazione comporterebbe l’irrogazione di una sanzione, diversa a seconda se dalla dichiarazione emergono o meno imposte a debito, e quindi più precisamente:

  • se dalla dichiarazione omessa risulta un’imposta a debito, la sanzione varia dal 120% al 240% dell’imposta non versata;
  • se dalla dichiarazione omessa non risultano imposte a debito la sanzione varia dal minimo di € 250 al massimo di € 1000. La sanzione raddoppia se il contribuente è obbligato alla tenuta delle scritture contabili.

E’ possibile ridurre la sanzione in caso di omessa dichiarazione?

La novità è che con la riforma dei reati tributari, il D.Lgs. n. 158/2015 entrato in vigore a partire dal primo gennaio 2016, nel caso di modello UNICO presentato con un ritardo superiore ai 90 giorni e quindi successivamente al 29 dicembre, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo (quindi per l’UNICO 2015 entro il 30 settembre 2016) e, comunque, prima della notifica di qualsiasi accertamento, è possibile usufruire di una riduzione delle sanzioni applicate, e più precisamente:

  • se dalla dichiarazione risultano imposte a debito, la sanzione applicata varia dal 60% al 120% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 200;
  • se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da € 150 ad € 500 (nel caso di soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili le sanzioni applicabili possono essere aumentate fino al doppio).

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