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condono debiti 5.000 euro

Condono debiti fino a 5.000 euro nel Decreto Sostegni

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Sommario

Il condono debiti fino a 5.000 euro è, insieme ai contributi a fondo perduto, uno dei provvedimenti più discussi previsti dal Decreto Sostegni. Confermato, dunque, lo stralcio dei debiti presso l’Agente della Riscossione di importo fino a 5.000 euro. Ma attenzione, non per tutti! Il periodo di affidamento dei carichi è considerato fino al 31 dicembre 2010, e i soggetti che ne possono beneficiare devono aver conseguito nel 2019 un reddito inferiore a 30.000 euro.

Scopriamo insieme nel dettaglio in cosa consiste il condono debiti del Decreto Sostegni, quali sono i requisiti e come presentare la domanda.

Come funziona il condono debiti fino a 5.000 euro

La cancellazione dei ruoli affidati agli agenti della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2010, fa riferimento ai carichi di importo inferiore a 5.000 euro.
Tale importo deve essere tale alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni, ossia 22 marzo 2021.

Per verificare se un carico sia soggetto allo stralcio o meno, occorre prestare attenzione ai seguenti fattori.

  1. il carico comprende sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni
  2. si definisce carico la partita di ruolo, ossia l’unità non frazionabile che compone il ruolo stesso, e che deriva da un singolo procedimento di controllo dell’Ufficio. La partita può essere rappresentata da una sola parte dell’importo contenuto nella cartella di pagamento.

ESEMPIO: un carico che deriva da un avviso di accertamento che contesta Ires 3.000 euro, Irap 2.000 euro e IVA 2.000 euro non ha diritto allo stralcio perchè rappresenta una sinfgola partita con importo superiore ai 5.000 euro

  1. un valore in origine maggiore di 5.000 euro può essere stato ridotto per i pagamenti già eseguiti sino alla data dell’entrata in vigore del Decreto Sostegni, rientrando così nello stralcio

Quali sono i carichi esclusi dal condono debiti?

Esiste una lista di carichi per i quali non è possibile procedere con il condono debiti. Nello specifico:

  1. somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato
  2. crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti
  3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna
  4. risorse proprie tradizionali dell’Unione Europea, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) delle decisioni del Consiglio Euratom 2007/436/CE del 7 giugno 2007 e 2014/335/UE del 26 maggio 2014, ovvero ai dazi doganali e ai contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero
  5. Iva riscossa all’importazione

Il vincolo della soglia di reddito

Il condono debiti fino a 5.000 euro però non riguarda tutti i soggetti. Possono beneficiare dello stralcio solo i contribuenti (siano essi persone fisiche o soggetti diversi) con un reddito imponibile inferiore ai 30.000 euro in riferimento all’anno 2019

La cancellazione dovrebbe avvenire in modo automatico, salvo cambiamenti in itinere. In ogni caso, le regole attuative saranno presenti nel decreto che il Ministero dell’Economia e delle Finanze deve emanare entro e non oltre 30 giorni dalla conversione in legge del Decreto Sostegni.

Sospensione della riscossione

A partire dall’entrata in vigore del Decreto Sostegni e fino all’emanazione del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, è sospesa la riscossione di tutti i carichi che rispettano i requisiti per il condono debiti fino a 5.000 euro. Ne consegue, che sono sospesi anche i termini di prescizione dei suddetti carichi.

I contribuenti che hanno i requisiti per lo stralcio, non devono pagare i debiti compresi nel condono. Non è, infatti, prevista la restituzione delle somme pagate nel periodo anteriore all’annullamento del carico.

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2 commenti

  • Gober

    É possibile che con la conversione in legge del decreto , possano ancora cambiare i parametri della rottamazione delle cartelle esattoriali ?

  • Mirella Sansalone

    Buon giorno, è chiaro il meccanismo , ma non mi è chiaro se vengono restituiti gli importi già pagati per le cartelle rottamazione o saldo e stralcio. Questo mi è sfuggito o non è stato affrontato?

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