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Il diritto d’autore e le royalties: qual è il trattamento fiscale?

Il diritto d’autore e il trattamento fiscale delle royalties

SOMMARIO

Il diritto d’autore e le tasse: anche chi gode dei proventi del proprio ingegno intellettuale e manuale non sfugge alla implacabile normativa fiscale.

Ci occupiamo oggi di cos’è e come viene tassato il diritto riconosciuto all’autore di disporre in modo esclusivo delle sue opere, di rivendicarne la paternità, di decidere se e quando pubblicarle, di chiederne la tutela, di ricevere i compensi relativi al loro sfruttamento.

Il diritto d’autore attribuisce importanti facoltà al titolare, tra queste anche di godere di proventi monetari per l’utilizzo da parte di terzi della propria opera. Vediamo qual è la disciplina fiscale che si applica ai proventi percepiti, partendo dalle opere tutelate dal diritto d’autore. Leggi la normativa. In particolare sono comprese nella protezione le seguenti opere:

  1. letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta
    quanto se orale;
  2. e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico-musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale;
  3. coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;
  4. della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia;
  5. dell’architettura e i disegni;
  6. dell’arte cinematografica, muta o sonora, sempre che non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo;
  7. le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
  8. i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell’autore. Restano esclusi dalla tutela le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso;
  9. le banche di dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;
  10. del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.

Quali sono i diritti riconosciuti all’autore?

Il diritto d’autore nasce in capo all’autore dell’opera per garantire la protezione delle opere intellettuali e dell’ingegno. Con il riconoscimento dei diritti d’autore il creatore/inventore acquista i:

  • Diritti morali: diritto di paternità, merito e di pentimento (rientrano tra i diritti della personalità e sono in quanto tali inalienabili e di durata illimitata);
  • Diritti patrimoniali che consistono nella possibilità di ottenere un ricavato dall’opera e di concederla in uso gratuito o oneroso a terzi , le cosiddette royaties.

Come utilizzare il diritto d’autore?

Come abbiamo visto, tale diritto permette all’autore di utilizzare economicamente l’opera attraverso la cessione o concessione in uso a terzi con contratto di licenza. Con tale contratto l’autore trasferisce in capo a un altro soggetto il diritto di trarre un vantaggio economico dall’opera per un periodo di tempo limitato e dietro compenso, ma ne conserva la titolarità.

È l’autore a stabilire se tale concessione deve avvenire a titolo oneroso o gratuito, nell’ultimo caso egli percepisce dei corrispettivi, detti royalty o al plurale royalties e definiti come “i compensi di qualsiasi natura corrisposti all’autore ovvero ai soggetti che ne hanno diritto per l’uso o la concessione a terzi del diritto di sfruttare l’opera dal punto di vista economico”.

Per scoprire come sfruttare economicamente il marchio consultare il nostro post al seguente link: Marchio aziendale e royalties.

Qual è il trattamento fiscale delle royalties?

La tassazione dei compensi sui diritti di autore dell’opera derivanti dall’utilizzazione o dalla cessione varia a seconda del tipo di rapporto che intercorre tra le parti coinvolte e dal soggetto percepiente, nel dettaglio i compensi percepiti:

  • direttamente dall’autore si qualificano come redditi da lavoro autonomo (abituale o occasionale) e pertanto occorre applicare la ritenuta a titolo di acconto nella misura del 20%; se il compenso è corrisposto a soggetti non residenti la ritenuta sale al 30% del compenso;
  • da soggetti diversi dall’autore, ad esempio dagli eredi, sono qualificati come redditi diversi: anche in questo caso è prevista l’applicazione della ritenuta del 20%;
  • nell’ambito dell’esercizio di impresa per la tassazione seguono le stesse regole previste per i redditi di impresa;
  • nell’ambito di un rapporto di collaborazione si qualificano come redditi assimilati al lavoro dipendente e a questi si applicano anche le detrazioni previste in tali casi.

La tassazione delle royalties per il diritto d’autore

Il soggetto che percepisce le royalties per aver concesso in uso la sua opera deve dichiararle in sede di dichiarazione dei redditi, modello 730 o Redditi. La normativa prevede la possibilità di beneficiare di una riduzione della tassazione nei seguenti casi:

  • L’imponibile fiscale per i compensi che rientrano nei redditi di lavoro autonomo è determinata applicando la deduzione forfetaria del 25% ovvero del 40% se il beneficiario ha età inferiore a 35 anni;
  • La base imponibile è ridotta del 25% per i compensi qualificati come redditi diversi, ma soltanto se il diritto è stato acquistato a titolo oneroso, mentre non ci sono deduzioni per quelli a titolo gratuito.

Qual è la disciplina IVA delle royalties?

La concessione o la cessione diritto d autore non è soggetto ad IVA in quanto secondo l’art. 3 del D.P.R. 633/1972 non costituisce prestazione di servizi. Pertanto andrà indicata nella ricevuta relativa all’utilizzo la seguente dicitura “Operazione fuori campo IVA ai sensi dell’art. 3 quarto comma, lett.a, del DPR n.633/1972”.

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