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Scadenza Modello Redditi 2018

Dichiarazione Redditi 2018: ecco quando e come pagare

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Sommario

Oggi entra la tanto attesa estate, ma per il fisco ogni anno non si cambia, “stessa spiaggia, stesso mare”, ed ecco giungere la temutissima stagione delle scadenze di IRES, IRPEF, IRAP e via discorrendo.

Nel post di oggi forniamo una guida per riepilogare tutte le scadenze delle dichiarazioni dei redditi da presentare nei prossimi mesi, scadenze diverse rispetto a quelle dell’anno scorso in quanto la Legge di Bilancio 2018 ha modificato il calendario fiscale delle dichiarazioni per evitare le proroghe dell’ultima ora. Occhio a queste due date da ricordare per la scadenza dell’invio telematico:

  • 31 ottobre per il Modello Redditi PF/SP/SC, Modello 770 e Modello IRAP – attenzione, questa scadenza è valida solo per gli anni in cui si applicano le disposizioni relative allo spesometro e, in seguito all’abolizione di quest’ultimo, la scadenza ritornerà come sempre quella del 30 settembre;
  • 23 luglio scadenza 730 ovvero 9 luglio (perché il 7 cade di sabato) per il Modello 730 presentato dal sostituto d’imposta).

N.B. La scadenza per l’invio telematico delle dichiarazioni non va confusa con quella per il versamento delle imposte derivanti dalla dichiarazione.

Chi deve presentare la dichiarazione Modello Redditi 2018?

Tutti coloro che nel corso del 2017 hanno percepito redditi da lavoro autonomo, da pensione o da lavoro dipendente e sono fiscalmente residenti in Italia sono obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi nel 2018.

Con la dichiarazione dei redditi il contribuente è tenuto a dichiarare i redditi percepiti nel periodo d’imposta precedente al fine del calcolo delle imposte da versare al Fisco.

La dichiarazione dei redditi delle persone fisiche può essere presentata con modello 730/2018 oppure con il modello Redditi PF 2018, mentre le società possono utilizzare solo il Modello UNICO.

Modello 730 o Modello Redditi ex UNICO?

Il Modello 730 per la dichiarazione dei redditi è rivolto a lavoratori dipendenti e pensionati. Col 730 il contribuente ha il vantaggio di evitare calcoli spesso complicati e ottenere direttamente il rimborso dell’imposta in busta paga (o rata di pensione), a partire dal mese di luglio (i pensionati lo ricevono a partire da agosto o settembre). Qualora si debbano versare somme, queste sono trattenute dalla retribuzione (a luglio) o dalla pensione (ad agosto o settembre), e figurano in busta paga in un’unica soluzione o al massimo in cinque rate mensili.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti dal 15 aprile 2018 il 730 precompilato, scaricabile dal sito ufficiale dopo aver effettuato l’accesso ai servizi telematici col proprio codice Pin (Fisconline).

ATTENZIONE: anche coloro che presentano il modello 730 potrebbero aver necessità di presentare alcuni quadri del modello Unico Pf (come il quadro RW – Investimenti all’estero e/o attività estere di natura finanziaria – monitoraggio – Ivie/Ivafe).

Chi deve presentare il modello Redditi ex UNICO?

Sono obbligati a presentare il modello UNICO i seguenti soggetti che:

  • nell’anno precedente (cioè, quello oggetto di dichiarazione) hanno avuto redditi d’impresa (anche in forma di partecipazione), redditi di lavoro autonomo (con la Partita IVA) oppure redditi “diversi” da quelli contemplati dal modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o non qualificate in società con residenza in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziabili in mercati regolamentati, con redditi provenienti da “trust” (in qualità di beneficiario).
  • non risultano residenti in Italia nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione.
  • devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato;
  • presentano la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.

Quali i soggetti esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi?

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione i contribuenti che possiedono esclusivamente i seguenti redditi:

  • relativi all’abitazione principale, a relative pertinenze e ad altri fabbricati non locati fatta eccezione del caso in cui il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale;
  • da lavoro dipendente o pensione corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbligato
    ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio, quando le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale;
  • da lavoro dipendente o pensione + abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati fatta eccezione del caso in cui il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale;
  • da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto (sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche);
  • esenti come ad esempio le rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, (comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili), sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali;
  • soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca come ad esempio gli interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico);
  • soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta come ad esempio gli interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili.

L’esonero non si applica quando il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus IRPEF.

Quando scade il versamento delle imposte?

Con l’obiettivo di razionalizzare le scadenze fiscali ed evitare il cosiddetto “tax day” del 16 giugno, in cui annualmente si concentrano gran parte delle scadenze fiscali, dal 2017 sono state distinte le scadenze per pagare le tasse IMU e TASI dalle scadenze per pagare le tasse IRPEF, IRES e IRAP. Infatti, le nuove scadenze per il versamento delle imposte derivanti dal modello Redditi 2018 ex Unico sono:

  • 2 luglio 2018, in quanto il 30.6 cade di sabato;
  • 20 agosto 2018 (con la maggiorazione dello 0,40%).

Ma vediamo nel dettaglio cosa occorre versare in queste date e quindi come si effettuano i versamenti delle imposte (IRPEF, IRES, IRAP e addizionali) derivanti dal modello Redditi, che devono essere effettuati a saldo per l’anno precedente e in acconto per l’anno in corso.

Come si calcolano gli acconti e quando si versano?

Le scadenze dei versamenti in acconto per coloro che hanno riscontrato dalla dichiarazione dei redditi 2018 un’imposta a debito superiore a € 51,65 sono le seguenti:

  • in due rate per i contribuenti a cui risultava un’imposta superiore a € 257,52:
    • 30 giugno per il versamento del 40% dell’importo oppure 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%;
    • 30 novembre per il restante 60%;
  • entro il 30 novembre in un’unica soluzione per i contribuenti a cui risultava un’imposta totale inferiore a € 257,52, caso in cui il versamento è pari al 100% dell’imposta dovuta.

Quando si effettua il versamento del saldo?

Il termine per il versamento del saldo relativo all’anno precedente è stato fissato:

  • per le persone fisiche e i soggetti IRPEF (società semplici e di persona) al 30 giugno, oppure al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%;
  • per i soggetti IRES (società di capitali ed enti non commerciali) al 30 giugno ovvero al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4% se il bilancio è stato approvato entro aprile/maggio. Nel caso in cui il bilancio o il rendiconto sia stato approvato oltre (giugno o luglio), la scadenza è fissata al 31 luglio, oppure al 31 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.

È possibile rateizzare i versamenti delle imposte?

Sì, ma… ad eccezione dell’acconto di novembre, è possibile versare le somme dovute anche in rate mensili. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi. In ogni caso, il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Di seguito si riportano due tabelle con le scadenze di ogni rata sia per i titolari di partita IVA che non.

TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA

VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 02.07.2018

VERSAMENTO 1A RATA ENTRO IL 20.08.2018 (+0,4%)

SCADENZA% INTERESSI

SCADENZA

% INTERESSI

1

02.07.2018

0

20.08.2018

0

2

16.07.2018

0,16

20.08.20180

3

20.08.2018

0,49

17.09.2018

0,33

4

17.09.2018

0,82

16.10.2018

0,66

5

16.10.2018

1,15

16.11.2018

0,99

NON TITOLARI DI PARTITA IVA

RATA

VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 02.07.2018

VERSAMENTO 1A RATA

ENTRO IL 20.08.2018 (+0,4%)

SCADENZA

% INTERESSI

SCADENZA

% INTERESSI

1

02.07.2018

0

20.08.2018

0

2

31.07.2018

0,31

31.08.2018

0,11

3

31.08.2018

0,64

01.10.2018

0,44

4

01.10.2018

0,97

31.10.2018

0,77

531.10.20181,3030.11.20181,10
630.11.20181,63

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