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Hai tempo fino al 31 ottobre per il modello Unico 2017

Modello Unico, tempo scaduto! Ma non temere…

SOMMARIO

Il termine per la presentazione delle dichiarazioni è scaduto!

Dovevi presentare il modello UNICO per il 2014? Hai tempo fino al 29 dicembre per rimediare!

Fino al 29 dicembre è ancora possibile presentare la dichiarazione per i redditi percepiti nel 2014; infatti, scaduto il termine ordinario per la presentazione del modello UNICO 2015, il fisco offre comunque l’opportunità di “regolarizzare” le situazioni in cui la dichiarazione è stata omessa ovvero, se trasmessa, deve essere corretta.

Cosa si intende per omessa presentazione?

Si parla di omessa presentazione della dichiarazione quando:

  • la dichiarazione non è stata presentata;
  • la dichiarazione è stata presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni rispetto al termine: è opportuno evidenziare che una dichiarazione presentata oltre il termine dei 90 giorni costituisce comunque titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate.

Le sanzioni applicabili

Quando la dichiarazione è omessa le sanzioni applicabili sono diverse, a seconda che la stessa presenti o meno un debito per il contribuenti. Infatti:

  • in caso di un debito del contribuente, la sanzione applicabile va dal 120% al 240% delle imposte dovute con un minimo di € 258;
  • in caso di una dichiarazione chiusa senza alcun d’imposta, la sanzione va da un minimo di € 258 a un massimo di € 1.032.

Nelle fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione è preclusa la possibilità di utilizzare il ravvedimento operoso.

Come posso rimediare?

Nel caso in cui la dichiarazione non è stata presentata entro il 30 settembre, ci sono ulteriori 90 giorni, ovvero entro il 29 dicembre, affinché la dichiarazione venga considerata tardiva e validamente presentata.

In questo caso, infatti, si può ricorrere al ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta pari a € 25 (ossia ad 1/10 di € 258) per regolarizzare la tardiva presentazione. Invece per sanare l’eventuale omesso versamento (commisurato quindi all’imposta dovuta) la sanzione sarà pari:

  1. allo 0,2% (1/10 del 2%) dell’imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;
  2. al 3% (1/10 del 30%) dell’imposta dovuta se il versamento avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;
  3. al 3,75% (1/8 del 30%) dell’imposta dovuta se il versamento avviene oltre il 30° giorno dalla scadenza.

Ho presentato una dichiarazione sbagliata, posso rimediare?

Il contribuente che ha già presentato una dichiarazione nei termini può rettificarla o integrarla attraverso la presentazione di nuova dichiarazione completa in tutte le sue parti.

I termini entro cui è possibile presentare una dichiarazione integrativa dipendono dal fatto che questa sia a favore del contribuente o a suo sfavore:

  • nel caso di dichiarazione a sfavore del contribuente, ovvero quando le correzioni apportate abbiano determinato un maggior debito o un minor credito rispetto a quello riportato nella prima dichiarazione, la dichiarazione integrativa deve essere inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo (ad esempio entro il 30/09/2015 per l’Unico 2014), ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso ovvero anche successivamente, ma entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (quindi per il modello Unico 2014 entro il 31/12/2018), senza però la possibilità di ridurre le sanzioni con il ravvedimento operoso;
  • nel caso di dichiarazione a favore del contribuente, ovvero quando le correzioni apportate determino un minor debito o un maggior credito rispetto a quello evidenziato nella dichiarazione originaria, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e gli eventuali maggiori crediti risultanti dalla dichiarazione integrativa possono essere utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso. Decorso tale termine non vi è più la possibilità di presentare la dichiarazione integrativa, ma è percorribile soltanto la strada dell’istanza di rimborso.

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