Il Commercialista Online

+39 328 0224641

Stage formativi: forza lavoro in cambio di esperienza

Tirocinio formativo: forza lavoro in cambio di esperienza

Facebook
Twitter
LinkedIn
Sommario

Come funzionano gli stage formativi e quanto possono durare? È vero che non si versano contributi?

Esiste un punto d’incontro tra datori di lavoro a corto d’organico e giovani che si affacciano per la prima volta al mondo del lavoro: lo stage formativo.
È una soluzione che soddisfa sia l’esigenza di assumere forza lavoro beneficiando di agevolazioni contributive, sia la necessità di acquisire esperienza e competenze da inserire nel curriculum vitae.
Ecco dunque tutto quello che occorre sapere per offrire una valida opportunità ai giovani e cogliere i frutti di tale scambio, affinché l’esperienza si riveli positiva per entrambe le parti.

Cos’è il tirocinio formativo?

Il tirocinio – detto anche stage – è un periodo di formazione on the job presso un’azienda o un ente e rappresenta un’occasione sia per introdurre i giovani al mondo del lavoro, sia per consentire loro di acquisire competenze specifiche.

Il tirocinio formativo non costituisce un vero e proprio rapporto di lavoro e pertanto non prevede l’applicazione della normativa giuslavoristica sul rapporto di lavoro subordinato o autonomo. Valgono esclusivamente le disposizioni speciali previste dalla L. 92/2012 che prescrivono gli standard minimi (estesi all’intero territorio nazionale italiano) per tirocini formativi e di orientamento, di inserimento o reinserimento per categorie svantaggiate.

Quali sono i soggetti interessati?

L’attivazione di un tirocinio coinvolge i seguenti soggetti:

  • Tirocinante.
  • Soggetto ospitante: ditte individuali, professionisti, società, cooperative, fondazioni, enti pubblici, eccetera.
  • Ente promotore: fondazioni dei consulenti del lavoro, centri per l’impiego, università, agenzie per l’impiego, centri pubblici di formazione professionale e/o orientamento, comunità terapeutiche e cooperative sociali, servizi di inserimento lavorativo per disabili, istituzioni formative private non a scopo di lucro autorizzate dalle Regioni, eccetera.

Esistono diversi tipi di tirocinio?

A seconda delle finalità, dei soggetti interessati e degli enti proponenti vi sono diverse tipologie di tirocinio, ovvero:

  • curriculare, riservato a studenti e allievi frequentanti di istituti scolastici e università – a seconda del piano di studio – per incentivare un’alternanza tra studio e lavoro: può durare al massimo 4 mesi per gli studenti di scuola secondaria e 12 mesi per tutti gli altri studenti.
  • formativo e di orientamento, per agevolare l’ingresso al lavoro di giovani neodiplomati e neolaureati di I e di II livello: deve essere svolto entro e non oltre i 12 mesi successivi al conseguimento del titolo e ha una durata massima di 6 mesi.
  • di inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, rivolto a inoccupati e disoccupati (inclusi lavoratori in mobilità o cassa integrazione, sulla base di specifici accordi): si tratta di un percorso di recupero occupazionale e può durare al massimo 12 mesi.
  • formativo, di orientamento o inserimento/reinserimento al lavoro per disabili, persone svantaggiate, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale: ha una durata massima di 24 mesi per i disabili e di 12 mesi per persone svantaggiate.

Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio in caso di maternità, malattia lunga o infortunio (cioè per assenze giustificate pari o superiori a 60 giorni); oppure per chiusure formalizzate del soggetto ospitante. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

È obbligatorio un rimborso spese?

Tutti i tirocinanti hanno diritto a un’indennità di partecipazione non inferiore a 300 euro lordi mensili per le attività svolte. In caso contrario è prevista la sanzione amministrativa in misura variabile da 1.000 a 6.000 euro. Tale indennità non è contemplata per i fruitori di ammortizzatori sociali e non comporta la perdita dell’eventuale stato di disoccupazione del tirocinante.

Regioni e Province Autonome possono comunque prevedere una disciplina migliorativa.

Quali sono i doveri del tirocinante?

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo il tirocinante deve rispettare i seguenti obblighi:

  • Svolgere tutte le attività previste dal progetto formativo.
  • Rispettare l’orario di lavoro.
  • Rispettare la legge sulla privacy (circa informazioni e dati appresi nel corso del tirocinio).
  • Seguire le indicazioni dei tutor.
  • Rispettare le norme previste per la sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Quali gli obblighi del soggetto ospitante?

Il datore di lavoro ha invece i seguenti doveri:

  • Fornire assistenza e formazione tecnica al tirocinante.
  • Nominare un tutor.
  • Permettere al tutor dell’ente promotore di contattare il tirocinante e il tutor aziendale per verificare l’andamento del tirocinio.
  • Informare tempestivamente l’ente promotore di qualsiasi eventuale incidente accaduto al tirocinante.
  • Svolgere le attività incluse nel progetto formativo o di orientamento.
  • Rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.
  • Assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, nonché presso compagnie assicurative operanti nel settore per quanto concerne la Responsabilità Civile verso terzi.

Come si attiva un tirocinio formativo?

Per avviare uno stage formativo occorre stipulare una convenzione tra ente promotore e soggetto ospitante. Inoltre il datore di lavoro deve redarre un progetto formativo, dove siano riportate le seguenti indicazioni: durata, orario di lavoro, riferimenti polizza assicurativa, obiettivi, modalità, facilitazioni, obblighi e impegni del tirocinante.
Inoltre, i soggetti promotori devono per obbligo provvedere ad assicurare gli stagisti contro gli infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile verso terzi.
Le aziende che ospitano tirocinanti devono compilare il modello Unificato LAV (entro il giorno antecedente a quello di inizio del progetto formativo).
Sia il soggetto promotore, sia l’ospitante devono nominare un tutor che segua il tirocinante durante lo stage.
Al termine dello stage, è previsto il rilascio di un’attestazione delle competenze acquisite dal tirocinante.

Anche i Consulenti del Lavoro possono attivare i tirocini?

La Fondazione Lavoro è tra le agenzie autorizzate dal Ministero del Lavoro per l’attivazione dei tirocini (ente promotore), nonché l’agenzia che negli ultimi anni ha promosso il maggior numero di tirocini a livello nazionale, con un elevato tasso di trasformazione in rapporti di lavoro alla fine del percorso.
Dal 1 gennaio 2010 i Consulenti del Lavoro possono erogare tirocini formativi e di orientamento.

La procedura telematica per attivare un tirocinio attraverso la Fondazione Lavoro è la seguente:

  • Le aziende che vogliono attivare un tirocinio possono rivolgersi al Consulente del Lavoro delegato (anche per ricercare il tirocinante).
  • Individuato un soggetto idoneo per il tirocinio, il Consulente Del Lavoro invia la richiesta di attivazione alla Fondazione Lavoro, la quale (previa valutazione) fornisce al Consulente i documenti necessari.
  • I documenti, inviati tramite e-mail al delegato richiedente, devono essere firmati dall’azienda ospitante e dal tirocinante; devono poi essere trasmesse le comunicazioni obbligatorie.
  • Una volta raccolte le firme, il Consulente delegato invia la scansione dei documenti (in formato elettronico per l’archiviazione) alla Fondazione; quest’ultima provvede a recapitarli alla regione e ai servizi ispettivi territoriali del Ministero del Lavoro.

Richiedi una consulenza skype con i nostri professionisti! E se decidi di aprire la partita iva con noi, le pratiche di StartUp sono comprese!

Il servizio è molto semplice ed è rivolto artigiani, freelance e a tutti i tipi di società.

Abbiamo pensato ad un’OFFERTA SPECIALE per chi apre partita IVA.

Gli ultimi aggiornamenti del nostro Blog

1 commento

Lascia un commento