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E-Fattura: Scheda Carburante fino al 31 dicembre

La Fattura Elettronica sostituisce la Scheda Carburante

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Sommario

Sempre nell’ottica del contrasto all’evasione fiscale, come precedentemente annunciato, per scaricare il costo del carburante sarà presto necessaria una Fattura elettronica obbligatoria.

Come anticipato in un precedente articolo (clicca qui per leggere), dal 1 luglio 2018 entreranno in vigore le nuove disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio 2018 relative all’obbligo di fattura elettronica anche per il rifornimento di carburante. Restano tuttavia ancora molti dubbi in merito all’applicazione e alle modalità di utilizzo di questo nuovo sistema di fatturazione. Nel frattempo vediamo di cosa si tratta e come cambieranno le modalità per scaricare il costo carburante.

Ultimi aggiornamenti: Passata la proroga all’introduzione della fattura elettronica per i carburanti e all’utilizzo per tutto il 2018 l’utilizzo della scheda carburante per un approfondimento consultare il post Fattura elettronica Carburante proroga al 31 dicembre

Fatturazione elettronica: perché?

Con l’obiettivo di contrastare l’evasione fiscale il Governo ha previsto l’obbligo di fatturazione elettronica, attualmente obbligatoria soltanto per le prestazioni rese da soggetti passivi IVA nei confronti della Pubblica Amministrazione nell’ambito di contratto di appalto di lavori, che permette la trasmissione in automatico dei dati relativi alle transazioni effettuate e dei soggetti coinvolti.

Nell’ottica di tale obiettivo, e per limitare la poco corretta deducibilità dei costi e dell’IVA, la Legge di Bilancio ha voluto anticipare al 1 luglio 2018 l’obbligo di fatturazione elettronica per i rifornimenti di carburante e gasolio effettuati da titolari di partita IVA presso stazioni di servizio. È invece posticipato al 2019 l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati.

Quali i soggetti obbligati ad emettere la Fattura Elettronica?

Dal 1 luglio 2018 quindi “gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica”, per cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante dovranno emettere la fattura elettronica per il rifornimento di carburante effettuato dai soggetti titolari di partita IVA, imprese o professionisti. Tale obbligo non sussiste invece per le prestazioni rivolte a privati.

È bene ricordare però che spetta al soggetto passivo IVA richiedere l’emissione della fattura, ovvero identificarsi come tale, in quanto il rivenditore può presumere che si tratti di un servizio privato e pertanto non è dovuta alcuna fattura.

Si può scaricare il costo del carburante?

Sì, come abbiamo già chiarito in precedenti articoli è possibile scaricare dal proprio reddito il costo del carburante con percentuali differenti a seconda del tipo di utilizzo, ossia se trattasi di auto aziendale ovvero ad uso promiscuo etc. e più precisamente deducibilità al:

  • 100% del costo sostenuto da società e ditte individuali per autocarri pari o maggiori di 35 quintali e veicoli strumentali all’attività;
  • 20% del costo sostenuto da professionisti e ditte individuali che utilizzano il veicolo in modo promiscuo;
  • 80% del costo sostenuto da agenti e rappresentanti di commercio;
  • 70% del costo sostenuto per il veicolo affidato ad un dipendente per la maggior parte del periodo di imposta.

Rispetto alla detrazione dell’IVA pagata sull’acquisto del carburante le percentuali sono le seguenti:

  • 100% se il veicolo è un autocarro pari o maggiore a 35 quintali, nonché per gli acquisti effettuati da agenti e rappresentanti;
  • 40% se il veicolo è a uso promiscuo;
  • 40% se il veicolo è affidato per la maggior parte del periodo di imposta al dipendente.

ATTENZIONE, Legge di Bilancio 2018 ha modificato la precedente normativa per cui da luglio 2018 non sarà più possibile effettuare il pagamento in contanti ai fini della deducibilità del costo del carburante (art. 164 comma 1 bis del TUIR) e della detraibilità dell’IVA pagata (art. 19 bis1 comma 1 lett. d del D.P.R. 633/1972). Infatti, affinché il costo sia deducibile e l’IVA detraibile da luglio 2018 occorre effettuare il pagamento esclusivamente con mezzo elettronico tracciabile, quindi carta di credito, carta di debito o prepagata.

Per un approfondimento sulla scheda carburante consultare il post di approfondimento Scheda carburante: cos’è e come si compila

Quando emettere la Fattura Elettronica?

Il rivenditore di carburante dovrà emettere la fattura elettronica entro la fine della giornata lavorativa in cui è stata effettuata l’operazione di rifornimento e su richiesta dell’acquirente che dovrà identificarsi come imprenditore o professionista ovvero dovrà informare che l’acquisto avviene nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Negli altri casi l’operazione si intende effettuata da parte di un soggetto privato per cui non vige l’obbligo di emissione e trasmissione di fattura elettronica, ma il rivenditore sarà tenuto a comunicare esclusivamente i corrispettivi elettronici all’Agenzia delle Entrate.

Quali altre novità previste?

Con l’introduzione della fattura elettronica obbligatoria e della tracciabilità dei pagamenti viene meno la funzione della scheda carburante che infatti a partire dal 1 luglio 2018 sarà abolita.
Inoltre la stessa Legge di Bilancio ha previsto l’attribuzione di un credito di imposta, da utilizzare in compensazione, agli esercenti attività di distribuzione di carburante pari al 50% delle commissioni loro addebitate per l’utilizzo di sistemi elettronici di pagamento.

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3 commenti

  • Salvo

    Mi pare di aver capito che gli eserciti avranno rimborso inerente le commissioni delle carte di credito, e noi clienti?
    E’ una manovra contro l’evasione o un altro favore agli istituti di credito?

  • enry

    Buongiorno, vorrei chiedervi un indormaziine circa la nuova procedura. Per la spesa carburante ho senpre utilizzato mezzo di pagamento tracciabile ovvero carta di pagamento.
    Questo per comodità visto che in molti casi edfettuo il rifornimento in regime di self service anche in orari notturni.
    Vi chiedo se questo potrà essere corretto anche dopo il 1 di luglio oppure se anche in questo caso sarà obbligatorio ugualmente richiedere fattura elettronica il che mi complicherebbe la vita consiserando che non sarà possibile richiederla in determinati momenti.
    Grazie.

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