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Voucher: ecco la nuova procedura per attivarli

Voucher: ecco la nuova procedura per attivarli

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Ti capita di utilizzare i voucher per le prestazioni occasionali? Ecco tutte le novità contenute nel decreto correttivo del Jobs Act, compresi obblighi di tracciabilità e nuove procedure di attivazione.

A seguito dell’incremento dell’utilizzo dei voucher INPS, ovvero dei buoni lavoro per prestazioni occasionali non regolamentate da contratto, il Governo ha introdotto l’obbligo di tracciabilità per i datori di lavoro che usufruiscono dei voucher. Dall’8 ottobre sono in vigore le nuove regole per l’attivazione dei voucher e per chi non le rispetta la sanzione amministrativa varia da € 400 a € 2.400 per ogni lavoratore per il quale non è stata rispettata la procedura di attivazione (D.Lgs 185/2016 in vigore dall’8 ottobre).

Quando è possibile utilizzare i voucher?

I voucher sono una forma di pagamento per lavoro accessorio o occasionale, e quindi è possibile utilizzarli quando la prestazione fornita è del tutto saltuaria e accessoria. Quindi, il lavoratore non deve essere assunto dal committente e non deve lavorare esclusivamente per lui.

Quanto costano i voucher?

Ogni voucher ha un valore lordo per il committente pari ad € 10 e normalmente corrisponde ad un’ora di lavoro. L’importo netto incassato dal lavoratore è pari ad € 7,50; infatti, € 2,50 corrispondono ad € 1,80 per i contributi INPS ed € 0,70 per il premio assicurativo INAIL.

Come funziona la nuova procedura di attivazione?

Gli imprenditori commerciali e i professionisti che utilizzano i voucher devono attivarlo, inviando un messaggio sms o e-mail all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione.

In precedenza, la comunicazione esisteva, ma riguardava un periodo diverso ovvero fino a 30 giorni nell’arco dei quali poteva essere utilizzato il voucher in qualsiasi momento. Con la novità introdotta, invece, la comunicazione deve essere inviata 60 minuti prima dell’utilizzo di ogni voucher con la possibilità di doverlo inviare anche diverse volte nella stessa giornata quando ad esempio vengono svolte frazioni di ora.

Nella comunicazione telematica occorre indicare i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. Nel decreto non sono indicati il numero a cui inviare l’sms o la casella di posta elettronica da utilizzare per l’invio dell’email e quindi, in attesa di ulteriori specifiche, è possibile:

  • utilizzare le forme previste per il lavoro intermittente (sms al numero 3399942256 oppure email all’indirizzo intermittenti@pec.lavoro.gov.it):
  • continuare a utilizzare l’attuale modalità di comunicazione telematica prevista per i voucher, con l’accesso ad un’apposita sezione sul sito INPS.

Quali sono le sanzioni per l’omessa comunicazione?

Il decreto correttivo introduce una sanzione amministrativa che varia da € 400 fino ad € 2.400 per ogni lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione. A questa sanzione sembrerebbe aggiungersi quella già in vigore sul lavoro nero ed applicabile ai casi di utilizzo abusivo del voucher. Si attendono istruzioni dal Ministero sia per le specifiche sui recapiti delle comunicazioni preventive e sia per l’applicazione delle sanzioni.

Quali sono i limiti per l’utilizzo dei voucher INPS?

L’utilizzo dei voucher è soggetto a determinati limiti, peraltro confermati dal D.Lgs. 185/2016 che sono i seguenti:

  • non si possono superare € 7.000 netti per i compensi complessivamente percepiti dal prestatore (€ 9.333 lordi) nel corso di un anno civile (si intende per anno civile il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), con riferimento alla totalità dei committenti;
  • non si possono superare € 2.020 netti (€ 2.693 lordi) nell’anno solare per ciascun committente titolare di partita IVA (imprenditori commerciali o professionisti).

Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato. Tuttavia, i compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrono alla determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

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