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Obblighi della fattura elettronica regime forfettario

Fattura elettronica nel regime forfettario: cosa si deve fare

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Sommario

Come noto, dal primo gennaio 2019 è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche verso privati. In precedenza, la fattura elettronica era obbligatoria esclusivamente per fatturare alla PA.

Sono esclusi dall’obbligo di emissione della fattura elettronica solo alcune tipologie di contribuenti, tra cui coloro i quali hanno aderito al Regime Forfettario e al Regime dei Minimi.

Analizziamo nel dettaglio in questo articolo come funziona la fattura elettronica regime Forfettario.

Il Regime Forfettario e la Fattura Elettronica

Tutti i titolari di partita IVA (professionisti, ditte individuali e artigiani) che hanno aderito al Regime Forfettario, in sede di apertura della partita IVA o successivamente, sono esonerati dall’obbligo di fattura elettronica verso privati (persone fisiche con codice fiscale, ditte individuali, professioni o società).

Tuttavia, anche se il contribuente forfettario non è soggetto alla fatturazione elettronica, non può esimersi dal ricevere le fatture elettroniche emesse dai fornitori.
Riassumendo, il contribuente forfettario si trova nella condizione di:

  • non essere obbligato alla fattura elettronica B2B
  • essere soggetto alla fattura elettronica per le prestazioni o cessioni verso la Pubblica Amministrazione
  • ricevere fatture elettroniche dai propri fornitori.

Fatturazione Elettronica Regime dei Minimi

Come anticipato, anche i contribuenti nel Regime dei Minimi sono esonerati dalla fatturazione elettronica. Essi potranno, quindi, continuare a rilasciare la classica fattura cartacea o inviarla per mail.

Fattura PA e Regime Forfettario

Il contribuente forfettario, pur non essendo tenuto all’emissione della fattura elettronica verso privati, potrebbe in taluni casi essere soggetto a tale obbligo. Infatti, un contribuente forfettario, quando effettua cessioni di beni e/o prestazioni verso la PA (Pubblica Amministrazione) è tenuto a emettere fattura elettronica PA. Tale obbligo è in vigore dal 1 Gennaio 2015, anno di introduzione del Regime Forfettario stesso.

Anche i titolari di Partita IVA nel Regime dei Minimi sono tenuti a emettere fattura verso le Pubbliche Amministrazioni.

In tema di fattura elettronica PA è necessario parlare anche di split payment. Trattasi di una procedura introdotta dalla legge di stabilità 2015 mediante cui il pagamento dell’IVA esposta in fattura viene effettuato direttamente dagli enti della Pubblica Amministrazione per le fatture ricevute dai propri fornitori. Tuttavia, nel regime forfettario non è prevista l’applicazione dell’IVA sulle fatture di vendita: quando un contribuente forfettario emette una fattura elettronica PA non sarà presente alcun split payment.

Semplificando, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione, i minimi e forfettari continuano a fatturare senza IVA.

Regime forfettario e conservazione elettronica

I contribuenti forfettari e minimi sono esclusi dall’obbligo di conservazione elettronica delle fatture ricevute, qualora non abbiano provveduto a comunicare al fornitore il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario SDI).

Anche se non esplicitamente affermato dall’Agenzia delle Entrate, attualmente si ritiene che nel caso in cui i soggetti in esame abbiano comunicato al proprio fornitore la PEC o il codice destinatario, siano tenuti a conservare elettronicamente le fatture elettroniche ricevute.

Nel corso Videoforum di gennaio 2019, l ‘Agenzia delle Entrate ha chiarito che quando il forfettario fornisce ai propri fornitori l’indirizzo telematico può continuare a emettere, per quanto concerne il ciclo attivo, le fatture in formato cartaceo.

In conclusione: gli obblighi per fattura elettronica regime forfettario

Riepilongando, il contribuente forfettario si trova quindi nella condizione di:

  • emettere le fatture di vendita in modalità cartacea;
  • essere soggetto a emettere fattura elettronica per le cessioni o prestazioni verso la Pubblica Amministrazione;
  • ricevere fatture elettroniche dai propri fornitori;
  • non essere tenuto a conservare le fatture elettroniche ricevute fintanto che non comunica l’indirizzo telematico.

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