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La marca da bollo su fatture

Come funziona la marca da bollo sulle fatture

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Sommario

La marca da bollo su fatture: unimposta antica e fastidioso sinonimo di burocrazia allitaliana. Sapete che ci sono casi in cui si applica anche su fattura?

Scopriamo quando si applica e come pagare la marca da bollo: la buona notizia è che ha un importo fisso di “soli” 2 Euro. In questo articolo analizziamo nel dettaglio, secondo l’attuale quadro normativo, quando e come applicare la marche da bollo sulle fatture cartacee, fatture elettroniche nonché fatture in PDF inviate tramite email.

Quando applicare le marche da bollo sulle fatture?

La marca da bollo va applicata sulle fatture o ricevute fiscali emesse senza l’addebito dell’IVA; in particolare, occorre applicare le marche da bollo su fatture:

  • emesse per un importo superiore ad € 77.47 senza addebito dell’IVA (come ad esempio le ricevute mediche superiori a 77,47 euro);
  • con importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti: in questo caso è necessario applicare le marche da bollo solo quando gli importi non soggetti ad IVA superano i 77.47 euro.

L’importo della marca da bollo sulle fatture è di € 2.00 e deve essere applicata sull’originale della fattura consegnata al cliente. La dicitura da riportare sulla copia è la seguente: “imposta di bollo assolta sull’originale”.

Quali sono le operazioni soggette ad imposta di bollo?

Le marche da bollo devono essere applicate sulle fatture e ricevute fiscali emesse per importi superiori ai 77,47 € relativamente alle seguenti operazioni:

  1. Fuori campo IVA: ossia quelle effettuate da soggetti che rientrano nel regime forfettario (art.1 commi 54-89 L.190/2014) e nel Regime dei minimi (art. 27 commi 1-2 DL.98/2011) e quelle a cui manca il requisito oggettivo, soggettivo o territoriale (artt.2,3,4,5,7 del DPR 633/1972);
  2. Esenti da IVA: ossia quelle esenti art 10 del DPR 633/1972 (come le
    ricevute mediche, le operazioni immobiliari e finanziarie, lesercizio di giochi e scommesse, la riscossione dei tributi etc..);
  3. Escluse da IVA: definite all’art.15 del DPR 633/1972 (ossia le spese in nome e per conto di…);
  4. Non imponibili: ossia le esportazioni abituali (art. 8 lett.c del DPR 633/1972) e le operazioni assimilate alle esportazioni (art. 8 bis).

Come viene “pagata” l’imposta di bollo sulle fatture?

L’imposta di bollo può essere versata in due differenti modalità:

  • tradizionale, ovvero apponendo la marca da bollo cartacea (per intenderci quella che si acquista dal tabaccaio) direttamente sul documento originale. In tal caso occorre verificare che la data di emissione della marca da bollo sia precedente o al massimo uguale a quella del documento dove deve essere apposta.
  • virtuale, secondo la procedura di seguito riportata.

L’imposta di bollo assolta in modo virtuale

Per poter emettere una fattura soggetta ad imposta di bollo in modo virtuale, occorre:

  • inviare una richiesta preventiva di autorizzazione all’Agenzia delle Entrate nella quale occorre indicare il numero approssimativo delle ricevute fiscali e delle fatture che si ritiene di emettere nel corso dell’esercizio e per le quali è necessario il contrassegno telematico. Se l’autorizzazione viene concessa, l’Agenzia delle Entrate effettua una liquidazione provvisoria dell’imposta da versare bimestralmente con il modello F24, utilizzando il codice 2505 “Bollo virtuale-rata”.
  • riportare sulla fattura o ricevuta fiscale la dicitura: “imposta di bollo assolta virtualmente ex art.15 del DPR 642/1972
  • presentare entro il 31 gennaio dell’anno successivo una dichiarazione in cui indicare il numero effettivo delle fatture e ricevute fiscali emesse con l’imposta di bolla assolta in modo virtuale per permettere all’Agenzia di determinare la liquidazione effettiva dell’imposta da versare, nonché l’acconto per l’esercizio successivo, entrambi da versare con il modello F24.

Marca da bollo su fatture elettroniche

La disciplina in materia di assolvimento della marca da bollo su fatture elettroniche è diversa rispetto alle fatture ordinarie. Infatti, l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche deve essere assolta in modo virtuale (art. 6 del DM 17 giugno 2014), senza l’obbligo di richiedere la preventiva autorizzazione all’Agenzia delle Entrate, riportando sul documento la dicitura “imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17 giugno 2014”.

Per approfondire il funzionamento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche consultare il nostro articolo al seguente link: Marca da bollo su fattura elettronica: dicitura, importi e modalità di versamento.

Come funziona la marca da bollo sulle fatture in PDF

La fattura in PDF inviata via mail è priva dei requisiti per essere considerata documento informatico rilevante ai fini fiscali. Trattasi a tutti gli effetti di una fattura cartacea per la quale non è possibile assolvere l’imposta di bollo come avviene per le fatture elettroniche. Pertanto, il versamento dell’imposta di bollo deve essere assolta con le seguenti modalità:

  • tradizionale, apponendo il contrassegno telematico cartaceo;
  • virtuale, con autorizzazione preventiva.

Marca da bollo: chi la paga?

La marca da bollo sulle fatture emesse va applicata dal soggetto emittente quando il documento «viene spedito e consegnato». Quindi, l’obbligo di apporre la marca da bollo 2 euro grava su chi emette la fattura o la ricevuta fiscale, ma la responsabilità del pagamento della stessa è solidale tra «tutte le parti che sottoscrivono, ricevono, accettano o negoziano atti, documenti o registri non in regola con l’imposta di bollo».

Cos’è il contrassegno telematico

Il contrassegno telematicoha sostitutivo le vecchie marche da bollo cartacee al fine di rendere più difficile l’alterazione o la falsificazione delle stesse.

Il contrassegno sostitutivo per la riscossione dell’imposta di bollo, ai sensi dell’art. 3 c 1 DpR n. 642 del 26/10/1972, deve essere stampato su un supporto autoadesivo (etichetta) prodotto dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

La data del contrassegno telematico deve essere uguale a quella della ricevuta?

No, la data del contrassegno telematico può essere anche anteriore. L’importante è che marche da bollo non abbiano una data posteriore a quella della fattura o ricevuta in quanto sarebbe “irregolare” e quindi sanzionabile.

La sanzione per la marca da bollo assente o irregolare

La mancata apposizione della marca da bollo o l’apposizione del contrassegno telematico con data posteriore a quella della fattura prevede una sanzione amministrativa, per ogni singola fattura considerata irregolare, di importo pari al doppio o al quintuplo dell’imposta o della maggiore imposta evasa.

Verifica marca da bollo contraffatta

L’Agenzia delle Entrate inoltre mette a disposizione dei contribuenti un servizio con cui è possibile verificare l’autenticità del contrassegno telematico apposto sulla fattura o ricevuta attraverso l’applicazione “Interrogazione contrassegni”.

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