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Cos’è il diritto camerale CCIAA e come si calcola

Diritto camerale CCIAA: cos’è e come si calcola

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Sommario

Tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio sono tenute al versamento di un diritto annuale c.d. diritto camerale.

Il diritto annuale Camera di Commercio è dovuto sia per le sedi principali sia per quelle secondarie e/o unità locali. L’importo varia a seconda del tipo di impresa e della relativa dimensione.

Vediamo chi deve versarlo, come si calcola e quando si versa il diritto camerale.

Chi è tenuto a versare il diritto annuale

Il diritto annuale è dovuto da tutte le imprese, in forma sia individuale sia societaria che, al 1° gennaio di ogni anno o in corso dell’anno, risultano iscritte o annotate nel registro delle imprese. Il diritto annuale serve a finanziare il funzionamento del registro delle imprese.

Sono pertanto tenuti al pagamento del diritto annuale i seguenti soggetti:

  • imprese individuali
  • società semplici
  • società commerciali
  • cooperative e società di mutuo soccorso
  • consorzi e società consortili
  • enti pubblici economici
  • aziende speciali e consorzi tra enti territoriali
  • GEIE (Gruppi economici di interesse europeo)
  • società tra avvocati D.Lgs. 96/2001

Sono, inoltre, tenuti al pagamento del diritto annuale le società tra professionisti e gli enti che svolgono attività di carattere ideale, culturale e ricreativa che, sono iscritti nel solo REA (Repertorio Economico Amministrativo), quali, per esempio, le associazioni, le fondazioni, i comitati.

Diritto camerale: quanto si versa

Il diritto annuale può essere di:

  • importo fisso: sono soggette al diritto camerale con importo fisso le imprese le ditte individuali, gli artigiani, gli imprenditori agricoli e i coltivatori diretti, le società semplici, le società tra avvocati, i soggetti iscritti al REA. Per questi soggetti gli importi, per l’anno 2017, sono:
    • 44,00 euro per artigiani, coltivatori diretti e imprenditori agricoli (imprese iscritte nella sezione speciale del R.I.)
    • 100,00 euro per imprese individuali iscritte nella sezione ordinaria del R.I.
    • 100,00 euro per società semplici non agricole
    • 50,00 euro per società semplici agricole
    • 100,00 euro per società tra professionisti
    • 15,00 euro per soggetti iscritti al REA
      Attenzione: per le unità locali è dovuta una maggiorazione pari al 20% per ognuna di esse
  • importo in percentuale sul fatturato: gli altri soggetti versano il diritto in base al fatturato; gli importi sono dovuti per ciascuno scaglione, secondo la tabella sotto riportata.
SCAGLIONI DI FATTURATOALIQUOTE
da euroa euro
0,00100.000,00200,00 (importo fisso)
oltre 100.000,00250.000,000,015%
oltre 250.000,00500.000,000,013%
oltre 500.000,001.000.000,000,010%
oltre 1.000.000,0010.000.000,000,009%
oltre 10.000.000,0035.000.000,000,005%
oltre 35.000.000,0050.000.000,000,003%
oltre 50.000.000,000,001% (fino a un massimo di € 40.000,00)

Ciascuna Camera di Commercio può aumentare gli importi stabiliti fino a un massimo del 20%.

Scadenza versamento del diritto camerale

Il termine del versamento del diritto camerale coincide con quello del versamento delle imposte da modello Unico, quindi, entro il 30 giugno (30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%). Se tale data coincide con il sabato o un giorno festivo, è prorogata al primo giorno lavorativo successivo.

Per le società di capitali la data di scadenza del pagamento varia a seconda della chiusura dell’esercizio e dell’approvazione del bilancio. La regola generale è che il diritto annuale venga pagato entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Come si versa il diritto camerale

Il diritto annuale si versa mediante modello F24, nel quale occorre riportare:

  • codice ente locale: va indicata la sigla della provincia della Camera di Commercio a cui il pagamento è indirizzato
  • codice tributo 3850 e anno a cui si riferisce il versamento
  • importi a debito versati: importo del diritto

Pagamento Diritto camerale in ritardo

Quando il versamento del diritto camerale avviene in ritardo, ma entro 30 giorni dalla scadenza, si applica una sanzione ridotta al 3,75%. Se avviene entro un anno dalla scadenza, la sanzione ridotta è pari al 6%. Il ravvedimento è regolare se il contribuente obbligato versa contestualmente l’importo del tributo dovuto, la sanzione e gli interessi di mora calcolati sulla base dei giorni di ritardo il cui tasso è dello 0,1 %.

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