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Omessi corrispettivi: ravvedimento entro il 15 dicembre

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Sommario

Il Decreto Energia, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre, ha introdotto diverse misure, tra cui una sanatoria speciale sui corrispettivi dei piccoli esercizi in crisi, come definiti nel comunicato del medesimo esecutivo. Con la pubblicazione del Provvedimento n. 352652 delle Entrate il 3 ottobre, questa misura è diventata operativa. Il provvedimento stabilisce le regole per le comunicazioni finalizzate a promuovere l’adempimento spontaneo da parte dei soggetti titolari di partita IVA, per i quali emergono differenze tra l’importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico e l’ammontare complessivo delle operazioni certificate mediante fatture elettroniche e corrispettivi telematici. Gli omessi corrispettivi dovranno essere sistemati entro il 15 dicembre 2023.

Omessi corrispettivi: normativa e procedure

Il Decreto Energia 2023, con l’articolo 4 intitolato “Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi,” dispone quanto segue:

  • i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno violato gli obblighi di certificazione dei corrispettivi possono usufruire del ravvedimento operoso
  • questa possibilità si estende anche se le violazioni sono già state constatate entro il 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state contestate al momento del perfezionamento del ravvedimento, il quale deve avvenire entro il 15 dicembre 2023

    NOTA BENE: le violazioni regolarizzate ai sensi di questa norma non influiscono sul computo della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 471/1997.

Omessi corrispettivi: procedure e scadenze

Il provvedimento del 3 ottobre prevede che l’Agenzia delle Entrate, per stimolare l’adempimento tributario, fornisca ai contribuenti soggetti passivi IVA informazioni relative alle anomalie riscontrate. Queste informazioni derivano dal confronto tra:

a) l’importo complessivo delle transazioni giornaliere con strumenti di pagamento elettronico
b) i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse
c) i dati dei corrispettivi giornalieri trasmessi telematicamente

Gli elementi comunicati includono:

  • i mesi in cui si è verificata la presunta anomalia
  • l’ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici
  • la differenza mensile tra i pagamenti elettronici e gli importi desunti dalle fatture elettroniche e corrispettivi telematici
  • il codice ABI o il codice fiscale del soggetto obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici
  • gli identificativi dei POS a cui i pagamenti elettronici sono riferiti

I contribuenti possono regolarizzare gli errori o le omissioni secondo le modalità dell’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997, beneficiando di riduzioni delle sanzioni in base al tempo trascorso dalle violazioni, come previsto dalla legge. Si sottolinea che il ravvedimento operoso deve essere perfezionato entro il 15 dicembre 2023.

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