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La marca da bollo su fattura elettronica: come funziona e le scadenze

SOMMARIO

Come sappiamo la marca da bollo è un’imposta sostitutiva che va applicata anche sulle fatture elettroniche in casi specifici quando il totale del documento è superiore a 77,47 euro. Il funzionamento della marca da bollo su fattura elettronica è diversa da quella tradizionale sia per le modalità di versamento sia per le scadenze di pagamento.

Vediamo come funziona l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, come effettuare il versamento dei bolli virtuali, le scadenze e come rimediare al mancato o erroneo versamento.

Come funziona la marca da bollo su fattura elettronica?

La disciplina in materia di assolvimento dell’imposta di bollo su fatture elettroniche prevede che la marca da bollo sia assolta in modo virtuale (art. 6 del DM 17 giugno 2014), senza dover richiedere una preventiva autorizzazione all’Agenzia delle Entrate. Sulla fattura occorre riportare la seguente dicitura:

imposta di bollo assolta ai sensi del DM 17 giugno 2014”.

L’agenzia delle Entrate, relativamente alle fatture elettroniche trasmesse mediante SdI, segnale nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” l’importo del tributo dovuto a titolo di marca da bollo. Il servizio fornito permette, comunque, di modificare quanto proposto, rettificando il numero dei documenti emessi.

Per capire quando applicare la marca da bollo su una fattura leggi anche: Marca da bollo su fattura elettronica: dicitura, importi e modalità di versamento.

Come versare i bolli virtuali

Il versamento dei bolli virtuali dovuti sulle fatture elettroniche può essere effettuato attraverso due modalità:

  • utilizzando il menzionato servizio presente nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, con addebito su conto corrente bancario o postale
  • mediante modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate in modalità esclusivamente telematica

La Risoluzione n. 42 del 9 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per effettuare il pagamento dei bolli virtuali sulle fatture elettroniche. Ha, inoltre, specificato i codici tributo da utilizzare per il versamento:

2521Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre
2522Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre
2523Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre
2524Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre
2525Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – SANZIONI
2526 Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – INTERESSI

Scadenza pagamento della marca da bollo virtuale

La conversione in Legge del Decreto Fiscale (L. 157/2019) ha modificato i termini di scadenza pagamento delle marche da bollo sulle fatture elettroniche al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti. Quando gli importi dovuti a titolo di imposta di bollo sulle fatture elettroniche sono inferiori al tetto annuo di 1.000 euro, il versamento può essere effettuato semestralmente: entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre.

Quando l’importo annuo dei bolli virtuali dovuti supera i 1.000 euro, i termini di versamento sono trimestrali e precisamente, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre.

Durante il periodo di epidemia da Coronavirus, il Decreto Liquidità ha introdotto delle proroghe anche per il pagamento dell’imposta di bollo, eseguibile senza applicazione di interessi e sanzioni così di seguito specificato:

  • 20 aprile, relativa al primo trimestre, posticipata al 20 luglio se l’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro
  • del primo e del secondo trimestre, posticipate al 20 ottobre qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro

A livello operativo occorre procedere come segue:

  • qualora l’importo dovuto entro il 20 aprile 2020 sia inferiore a 250 euro, il versamento può essere rimandato
  • Al 30 giugno 2020, va effettuata un’ulteriore verifica sommando l’importo dovuto per primo semestre a quello dovuto per il secondo trimestre:
    • qualora il risultato dia un valore inferiore a 250 euro: è possibile rimandare il versamento dei primi due trimestri (i.e. del primo semestre) al 20 ottobre 2020
    • qualora il risultato dia un valore pari o superiore a 250 euro: i due importi (primo e secondo trimestre) vanno versati entro il 20 luglio 2020

Versamento marca da bollo: le sanzioni

Il Decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) ha previsto che:

In caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento, l’Agenzia delle entrate comunica al contribuente con modalità telematiche l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione; se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo

Come rimediare al mancato versamento della marca da bollo

La sanzione per il mancato o insufficiente versamento dell’imposta bollo è pari al 30% dell’importo non versato.

Tuttavia, qualora il contribuente voglia regolarizzare la propria posizione prima di ricevere l’avviso dell’Agenzia delle Entrate, è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso versando una sanzione ridotta. Infatti, ai sensi dell’articolo 13, del Dlgs 471/1997, la violazione può essere regolarizzata versando una sanzione ridotta pari a:

  • 1/10 se la regolarizzazione avviene nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
  • 1/9 se la stessa avviene entro 90 giorni
  • 1/8 se essa avviene entro un anno
  • 1/7 se essa avviene entro due anni
  • 1/6 se essa avviene oltre il termine di due anni dall’omesso versamento

Oltre al versamento del tributo omesso o di parte di esso, della sanzione calcolata come visto sopra, occorre anche versare gli interessi da calcolare con il saggio legale dal giorno di scadenza a quello di versamento.