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Regime forfettario e lavoro dipendente 2019: Ecco le novità

Regime forfettario e lavoro dipendente 2019: ecco le novità

SOMMARIO

Se in un post precedente avevamo analizzato “Convivenze felici e tassazioni al minimo: il caso ottimale dell’accoppiata Regime Forfettario e Lavoro Dipendente.” Oggi invece ci soffermiamo sulle vicissitudini dei lavoratori dipendenti che decidono di aprire partita iva con il regime forfettario.
Vediamo nel dettaglio come funziona l’accoppiata regime forfettario e lavoro dipendente 2019 alla luce delle ultime novità introdotte dalla circolare 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Regime forfettario e lavoro dipendente: un po’ di storia

Se con la Legge di Stabilità 2015 si precludeva il connubio “Regime Forfettario e Lavoro Dipendente”, con la Legge di Stabilità per il 2016 veniva introdotta un limite di reddito ai lavoratori dipendenti che decidevano di applicare il regime forfettario. Fino al 2018, infatti, la possibilità di accedere al forfettario era preclusa solamente a coloro che avevano un reddito di lavoro dipendente e assimilato superiore a 30.000 euro.

La Legge di Bilancio 2019 ha ulteriormente modificato il “Regime forfettario e lavoro dipendente 2019“. Ha eliminato la causa ostativa che impediva l’accesso al regime forfettario per i lavoratori dipendenti con un reddito superiore a 30.000 euro. Inoltre, ha introdotto una nuova barriera all’ingresso. Con la nuova normativa “non possono adottare il regime forfettario coloro che nel biennio precedente erano assunti come dipendenti o collaboratori e che intendano svolgere l’attività d’impresa o professionale in maniera prevalente nei confronti del precedente datore di lavoro”. Infine, il limite dei 30.000 è stato reintrodotto dalla legge di bilancio 2020.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 9 del 10 aprile 2019, ha fornito una serie di indicazioni sulle modalità di applicazione del regime forfettario 2019. Analizziamo nel dettaglio i chiarimenti forniti i merito al binomio Regime Forfettario e Lavoro Dipendente 2019.

Calcolo fatturato prevalente regime forfettario

La causa ostativa menzionata fa riferimento all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.

Per esempio, un contribuente che ha avuto un rapporto di lavoro terminato nel 2018, se apre partita IVA può applicare il regime forfettario nel 2019, ma se al termine dell’esercizio ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro non potrà applicare il regime forfettario nel 2020.

Per calcolare la prevalenza occorre considerare i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nei confronti dei datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o nei confronti dei quali il contribuente abbia svolto la propria attività lavorativa negli ultimi due periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

ATTENZIONE: si verifica la prevalenza quando i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell’anno nei confronti dei datori di lavoro ovvero dei soggetti a essi riconducibili siano in ogni caso superiori al 50%.

Rapporto di lavoro dipendente e partita IVA in essere

La causa ostativa non opera quando il contribuente percepiva sia redditi di lavoro autonomo (o d’impresa) sia redditi di lavoro dipendente (o assimilati) nei confronti del medesimo datore di lavoro prima dell’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2019, .

A titolo di esempio, si pensi al caso di un contribuente che svolge l’attività di “ex guardia medica” e l’attività di medicina generale, fornendo assistenza ai propri mutuati nell’ambito del distretto dell’ASL di competenza. Dallo svolgimento dell’attività di guardia medica percepisce un reddito di lavoro dipendente, mentre dallo svolgimento dell’attività di assistenza ai mutuati percepisce un reddito di lavoro autonomo dalla medesima ASL di competenza. In tal caso, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà applicarsi la causa ostativa in esame.

Regime forfettario per praticanti

I soggetti che aprono partita IVA, a seguito del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni, possono accedere al regime forfettario.

Tale esclusione è limitata ai soli lavoratori autonomi, i quali, pertanto, pur lavorando con carattere di prevalenza nei confronti di soggetti presso i quali hanno svolto l’attività di tirocinante, possono, in presenza degli altri requisiti previsti dalla disposizione normativa, applicare il regime forfettario.

Vantaggi del binomio “Regime forfettario e lavoro dipendente 2019”

Fatta queste importanti precisazioni, il Regime Forfettario rappresenta la scelta migliore per un lavoratore dipendente in quanto, normalmente quando si adotta il regime forfettario non è possibile usufruire delle detrazioni e deduzioni previste per l’IRPEF. Unica eccezione è quella per i contribuenti che hanno, oltre il reddito di lavoro autonomo, anche altri redditi assoggettati a IRPEF, quali per esempio redditi da lavoro dipendente.

In questo caso è possibile usufruire di tutti i vantaggi del regime forfettario senza perdere le deduzioni e detrazioni IRPEF. Il beneficio realizzato è doppio in quanto:

  • è possibile usufruire delle deduzione e detrazioni IRPEF con il reddito di lavoro dipendente
  • il reddito di lavoro dipendente non si cumula con il reddito di lavoro autonomo

Per scoprire quando un lavoratore dipendente può aprire partita IVA e come funzionano i contributi INPS per un lavoratore dipendente che apre partita IVA, consulta il nostro post al seguente link: Regime Forfettario e Lavoro Dipendente