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Collaboratori familiari: ecco quando versare l'INPS

Collaboratori familiari: ecco quando versare l’INPS

SOMMARIO

E’ possibile accettare l’aiuto di collaboratori familiari in azienda senza incorrere in sanzioni? Ecco come comportarsi per evitare di appesantire le piccole imprese di ulteriori oneri INPS e non incorrere in pesanti sanzioni da parte degli ispettori del lavoro.

Il Ministero del Lavoro con le circolari 10478 del 10 giugno 2013 e n. 14184 del 5 agosto 2013 ha chiarito la posizione previdenziale e giuridica dei collaboratori familiari nei settori dell’artigianato, dell’agricoltura e del commercio. Vediamo tutto nel dettaglio.

Chi è il Collaboratore Familiare?

Il collaboratore familiare è colui che collabora con il titolare di una ditta individuale ed ha con questi un rapporto di parentela entro il terzo grado, ossia: coniuge, nonni, genitori, figli, fratelli, sorelle, nipoti, zii, suoceri, nonni del coniuge, cognati, zii del coniuge, nipoti del coniuge (art. 230 bis del codice civile).

Se trattasi di una collaborazione occasionale può essere a titolo gratuito; invece, se è invece trattasi di una attività continuativa, deve essere necessariamente regolata da un apposito contratto e congrua retribuzione.

Possono avvalersi della collaborazione familiare a titolo gratuito le seguenti imprese:

  • artigiane;
  • commerciali;
  • agricole.

Quando i collaboratori familiari devono essere iscritti all’INPS?

Nella maggior parte dei casi trattasi di collaborazione prestata all’interno di un contesto familiare in virtù di un rapporto basato sul legame affettivo, che non prevede la corresponsione di alcun compenso.

Tuttavia, occorre comunque versare i contributi INPS per i collaboratori familiari quando lavorano nell’azienda in modo abituale e prevalente rispetto a tutte le altre attività lavorative.

Quando i collaboratori familiari non devono essere iscritti all’INPS?

I collaboratori familiari che prestano la loro attività in maniera occasionale e che non percepiscono compensi non sono tenuti ad iscriversi all’INPS, essendo questa una prestazione fondata sul “legame solidaristico ed affettivo proprio del contesto familiare”.

In generale, “per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell’ambito del funzionamento e gestione dell’impresa”.

Secondo il Ministero del Lavoro, la prestazione del familiare è da considerarsi sempre occasionale in presenza delle seguenti prestazioni rese:

  1. da familiare pensionato;
  2. da familiare impiegato full time presso altro datore di lavoro;
  3. nell’ambito quantitativo di 90 giorni nell’anno solare, ovvero ore 720 per anno. Le 720 ore possono essere svolte anche in più di 90 giorni, se l’attività del familiare si espleta solo per qualche ora al giorno.

Nei suddetti casi la collaborazione del familiare si considera sempre presuntivamente occasionale. Attenzione: il personale ispettivo potrà contestare il mancato rispetto di tale parametro solo “mediante la rigorosa acquisizione di elementi di natura documentale o testimoniale”.

Quali collaboratori familiari rientrano nelle collaborazioni occasionali?

Per quanto attiene il riscontro del vincolo di parentela, si ritiene opportuno ricondurre in linea generale nell’ambito delle collaborazioni occasionali quelle instaurate tra il titolare dell’azienda, oltre che con il coniuge, con i parenti e gli affini entro il terzo grado. In proposito, si ricorda che sono parenti di:

  • primo grado i genitori e i figli;
  • secondo grado i nonni, i fratelli e sorelle, i nipoti intesi come figli dei figli;
  • terzo grado i bisnonni e gli zii.

Rientrano inoltre i nipoti (figli di fratelli e sorelle), i pronipoti intesi come figli dei nipoti di secondo grado. Riguardo agli affini sono tali i parenti del coniuge di:

  • primo grado i suoceri;
  • secondo grado i nonni del coniuge e i cognati;
  • terzo grado i bisnonni del coniuge, gli zii del coniuge, i nipoti intesi come figli dei cognati.

I collaboratori familiari devono comunque iscriversi all’INAIL?

La risposta è affermativa e i collaboratori familiani devono essere iscritti all’INAIL in alcuni casi. Infatti, secondo l’istituto assicurativo non occorre assicurare le prestazioni accidentali ovvero le prestazioni rese una o due volte nell’arco del mese a condizione che non siano superiori alle 10 giornate lavorative nell’arco dell’anno solare. Quando il collaboratore familiare supera il predetto limite è necessario iscriverlo all’INAIL, versando il relativo premio, anche se è esente dall’iscrizione all’INPS.

Occorre stipulare un contratto?

Quando trattasi di collaborazione familiare avente i requisiti dell’occasionalità, non è necessario stipulare un contratto di assunzione scritto, ma si concretizza con fatti concludenti che realizzano il rapporto di lavoro e la specifica volontà del familiare di prestare la sua attività.

Tuttavia, anche se non sussista obbligo di assunzione scritta, è comunque possibile di mettere per iscritto almeno gli accordi principali a cui far riferimento in caso di controversia.

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