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modello ISA 2019

ISA 2019: i nuovi studi di settore

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Sommario

Che cosa sono gli ISA 2019 e a cosa servono

Indici Sintetici di Affidabilità fiscale. È questo il significato del meglio conosciuto acronimo ISA 2019. Una novità dell’anno corrente che prende il posto degli studi di settore e che premia i contribuenti che si sono fiscalmente comportati in modo corretto, preciso e trasparente. A partire da quest’anno, infatti, imprese e liberi professionisti saranno valutati attraverso una nuova metodologia statistico-economica che ne stabilirà il grado di affidabilità e compliance su una scala da 1 a 10. Un voto positivo è sinonimo di accesso diretto a specifici benefici.

Quali sono gli scopi degli ISA 2019?

Questo nuovo strumento è stato progettato dall’Agenzia delle Entrate al fine di raggiungere più e diversi scopi.

  • pagamento di tutti gli oneri tributari dovuti da parte di imprese e liberi professionisti
  • miglioramento della collaborazione tra contribuenti e Pubblica Amministrazione
  • emersione spontanea di tutte le basi imponibili
  • controllo e verifica della coerenza e della normalità della gestione aziendale e professionale a livello fiscale

Quali sono i vantaggi degli indici sintetici di affidabilità fiscale?

Qualora l’impresa o il libero professionista ottenga un punteggio alto, sinonimo di un alto grado di affidabilità, può beneficiare di un regime premiale e diversi vantaggi, come l’esclusione da alcuni adempimenti fiscali, rimborsi fiscali rapidi e finestra temporale di accertamento e controlli ridotta nel tempo. Più nello specifico, i vantaggi per coloro i quali ottengono un punteggio ISA 2019 alto, possono essere dettagliati come di seguito riportato.

  • esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità crediti per un importi non superiori a 50.000 euro annui per l’IVA e a 20.000 euro annui per IRAP e imposte dirette.
  • esonero dall’opposizione del visto di conformità rimborsi IVA per una cifra uguale o inferiore a 50.000 euro annui
  • esclusione del conteggio sintetico del reddito complessivo, se e solo se questo non superi di 2/3 il reddito dichiarato
  • minimo un anno di anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento del reddito di lavoro autonomo e di impresa
  • esclusione delle verifiche fondate sulle presunzioni semplici
  • mancata applicazione della disciplina delle società non operative.

Addio studi di settore, benvenuti ISA 2019

Gli studi di settore, richiesti sino al 2018, hanno portato a controlli fiscali continui, ma soprattutto privi di considerazione dello scenario esterno. Essi, infatti, non consideravano eventuali difficoltà oggettive, crisi economiche, etc.
Con l’introduzione degli ISA 2019, invece, la natura dello strumento fiscale è totalmente cambiata. Lo scopo ultimo non è tanto stanare gli evasori fiscali, bensì instaurare un dialogo trasparente con professionisti e imprese.

I soggetti esclusi dagli ISA 2019

Esistono dei gruppi di soggetti per i quali l’applicazione degli ISA non è necessaria. I suddetti non hanno, dunque, l’obbligo di presentare il modulo ISA. Nello specifico, questi gruppi sono rappresentati dai contribuenti che:

  1. hanno avviato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
  2. nel corso del periodo d’imposta hanno terminato l’attività;
  3. dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro. Si sottolinea, tuttavia, che, ai fini del riscontro delle condizioni per l’esclusione, i relativi decreti di approvazione possono prevedere che ai ricavi o ai compensi debbano essere sommati o sottratti ulteriori componenti di reddito;
  4. non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
  5. si avvalgono del regime forfetario agevolato, previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014, e del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
  6. esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA. In questo caso, l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente, non deve superare il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
  7. con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’ISA;
  8. gli Enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfettaria del reddito di impresa ai sensi dell’articolo 80 D.Lgs. 117/2017;
  9. le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfettario ai sensi dell’articolo 86 D.Lgs. 117/2017;
  10. le imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017;
  11. le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi;
  12. i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa, le attività di “Trasporto con taxi” – codice attività 49.32.10 e di “Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente” – codice attività 49.32.20, di cui all’ISA AG72U;
  13. le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA AG77U.

Il modulo ISA 2019: specificità e istruzioni d’uso

Il nuovo modulo ISA 2019 è una vera e propria integrazione del modello redditi 2019. La presentazione del suddetto modello deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2019. La compilazione è semplicissima: è sufficiente spuntare la casella ISA presente sulla prima pagina del modello Redditi 2019. Il tutto deve essere poi trasmesso per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

In caso di omesso modello ISA 2019, incompleto o non veritiero, si applica una sanzione pecuniaria che varia dai 250 ai 2.000 euro. Il ravvedimento operoso anticipa la multa, che viene confermata solo se il contribuente non sana la sua posizione.

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4 commenti

  • Nicola

    Sono Nicola Landini (tributarista).

    A oggi si sa ancora se Isa 2019 vanno obbligatoriamente allegati a Redditi 2019?

    Oppure sono facoltativi?

    Navigando in Internet trovo Versioni contrastanti …….

    Dott. Nicola Landini

    • Vernieri Cotugno Dott.ssa Michela

      Gentile Nicola,
      stante la situazione così gli ISA sono obbligatori e vanno pertanto compilati ed inviati.
      Cordialità

  • giuseppe

    Sono un dipendente con 34000 di reddito e con p.IVA 20000 devo presentare mod ISA?

    • Vernieri Cotugno Dott.ssa Michela

      Buongiorno Giuseppe, dipende dal codice ateco e dall’attività svolta. Cordialità

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