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Come funziona l'ecommerce diretto

E-commerce diretto: come funziona l’IVA

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Sommario

Hai un sito per l’e-commerce diretto? Sei uno sviluppatore di APP? Ecco per te una utile guida sul funzionamento dell’IVA …

Ma prima di cominciare la disamina del funzionamento dell’IVA, vediamo cosa si intende per e-commerce diretto.

Con la nozione di “commercio elettronico diretto” viene individuata la cessione di un bene digitale o di un servizio in forma digitale e per il tramite di una rete elettronica utilizzata dall’acquirente. In concreto, sia la transazione commerciale che la consegna avvengono solo on-line ricorrendo alle modalità telematiche. Per scoprire come avviare un ecommerce diretto leggi anche: /vendita-app-ecco-come-mettersi-in-regola/

E-commerce diretto e IVA

Dal primo gennaio 2015 la normativa IVA relativa a questo tipo di commercio ha subito rilevanti modifiche. La vendita di App, e più in generale qualsiasi forma di ecommerce diretto, verso consumatori finali (B2C), viene effettuata applicando l’IVA del paese dell’acquirente finale destinatario e non più quella dello sviluppatore/prestatore.

Le imprese italiane, che fino al 31 dicembre 2014 applicavano l’Iva del 22% per le vendite a privati residenti nei Paesi UE, dal 2015 devono applicare e versare le aliquote IVA vigenti nel Paese comunitario dei loro clienti/consumatori. Coloro che vogliono evitare di identificarsi in ciascun Paese dove vendono, possono attivare il sistema MOSS.

Per le vendite effettuate a soggetti passivi IVA (B2B) negli stati UE sono da fatturare senza applicazione dell’IVA con il reverse charge.

E-commerce diretto e il MOSS

Al fine di minimizzare gli adempimenti degli sviluppatori è stata prevista una procedura – MOSS acronimo di Mini One Stop Shop. Grazie al MOSS è possibile dichiarare e versare tutta l’IVA dovuta unicamente all’Erario italiano. Successivamente, l’Erario provvede ad inoltrare e “smistare” quanto dovuto agli altri stati UE. Con l’iscrizione al MOSS è possibile evitare l’identificazione diretta IVA e il versamento dell’IVA per ogni stato UE in cui avviene la vendita.
I soggetti passivi nazionali che manifestano tale opzione, anziché identificarsi in ciascuno Stato, devono rispettare i seguenti obblighi:

  • presentare richiesta al Centro Operativo di Venezia
  • a seguito della richiesta, si ottiene un numero di assegnazione, un codice e una password per poter operare e colloquiare telematicamente con esso.
  • presentare, entro il 20 del mese successivo a ciascun trimestre solare, con lo stesso mezzo elettronico, la dichiarazione riepilogativa delle prestazioni di servizi effettuate nei vari Paesi in ciascun trimestre.
  • presentare la dichiarazione anche con importi tutti a zero se nel periodo non sono state fatte cessioni a consumatori privati europei.
  • effettuare entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione riepilogativa il pagamento dell’Iva dovuta per tali servizi, senza poter detrarre la complessiva Iva relativa agli acquisti e alle importazioni in quanto: a) per detrarre l’Iva sostenuta e pagata in Italia opera la normale procedura di applicazione dell’Iva; b) per il recupero dell’eventuale Iva pagata sui costi sostenuti in altri Paesi Ue attiveranno il rimborso attraverso il portale elettronico.

L’adesione al regime facoltativo semplificato Moss vincola il soggetto passivo sviluppatore per tre anni (anno dell’opzione/iscrizione e per i due successivi) ad utilizzare tale sistema.

E-commerce diretto: l’esonero di certificazione dei corrispettivi

Con il decreto del 27/10/2015 è stato disposto l’esonero dalla certificazione dei corrispettivi per i servizi di e commerce diretto resi nei confronti di privati consumatori italiani. Quindi, per questo tipo di vendite, non occorre emettere scontrino o ricevuta fiscale ed è sufficiente compilare il registro dei corrispettivi con il totale incassato per ogni giorno. Resta fermo l’obbligo di emissione della fattura qualora richiesta dal cliente al momento dell’acquisto.

LA RISPOSTA DI APPLE, GOOGLE E MICROSOFT
(iTunes, Google Play e Microsoft WP store)

Tutti e tre i principali App store sono organizzati per semplificare gli adempimenti IVA degli sviluppatori. Infatti, si sostituiscono agli sviluppatori, conservano e gestiscono direttamente tutta la documentazione necessaria all’individuazione del luogo di consumo per 10 anni e rendono in sostanza il rapporto con lo sviluppatore di tipo B2B anziché B2C.

APPLE STORE

Per le vendite in Europa da Apple Store, iTunes Sarl del Lussemburgo agisce come commissionario, il rapporto tra questi e lo sviluppatore è (ed era) quindi di B2B. Di conseguenza, le fatture degli sviluppatori devono essere indirizzate ad iTunes, senza applicazione di Iva italiana, con l’inversione contabile – reverse charge. Relativamente alle vendite effettuate da Apple agli utenti finali europei invece la fattura sarà emessa con l’IVA in vigore in ogni singolo stato (in Italia al 22%).

GOOGLE PLAY

Dal 2015 Google si è dichiarato responsabile nella determinazione, addebito e versamento dell’Iva relativa agli utenti europei, senza azioni richieste da parte degli sviluppatori.
Google afferma di versare l’Iva per conto degli sviluppatori e riconosce agli sviluppatori il margine del 70% al netto dell’Iva versata.
Dal 01/01/2015 Google versa l’IVA nei singoli stati europei sostituendosi agli sviluppatori rendendo il rapporto sviluppatore e Google di tipo Business to Business.

Per approfondire il funzionamento di Google Play visitare questo link.

MICROSOFT WINDOWS PHONE STORE

Come nel caso di Apple anche Microsoft versa direttamente l’IVA di ogni singolo stato sulle vendite di App, anziché applicare l’Iva del 15% del Lussemburgo.
Anche Microsoft, come Apple e Google, sottrae l’Iva dal prezzo finale prima di calcolare il margine e la versa per conto dello sviluppatore.
Lo sviluppatore fatturerà quindi a Microsoft Luxembourg Sarl una vendita di App (prestazione di servizi) intracee con il Lussemburgo, del tipo B2B in inversione contabile, Intrastat ed eventuale Black List.

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