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PAGAMENTO STIPENDI: Stop ai contanti da Luglio

STIPENDI: Stop ai contanti da Luglio

SOMMARIO

Addio contanti per il pagamento degli stipendi: dal 1° luglio 2018 in vigore la tracciabilità di tutti i versamenti.

Tra le tante novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio che entreranno in vigore dal 1 luglio 2018 c’è anche: 1. il divieto di utilizzo del contante come mezzo di pagamento per gli stipendi per combattere gli abusi contro i lavoratori; 2. l’obbligo di pagamento delle retribuzioni tramite bonifico bancario o postale, accredito in c/c o assegno al lavoratore.

La nuova normativa si applica anche ai contratti a termine, part-time, lavoro a chiamata, resta invece escluso lavoro domestico. Salate le sanzioni per chi viola il divieto che vanno da un minimo di 1.000 euro ad un massimo di 5.000 euro. Vediamo nel dettaglio.

Cosa cambierà?

Introdotto a partire dal 1 luglio 2018 il divieto di utilizzo dei contanti è stato adottato per arginare il problema delle false buste paga e di altri metodi illeciti con cui si era soliti corrispondere ai dipendenti stipendi di importo inferiore a quelli fissati dalla contrattazione collettiva.

Infatti, il comma 910 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018 sancisce che:

a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

L’impedimento s’intende comprovato quando il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni“.

Mentre al comma 911 è stabilito che:

“I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato”.

A quali contratti si applica?

Il divieto di utilizzo del contante si applica ai pagamenti di stipendi e agli anticipi rientranti in una delle seguenti tipologie di contratti di lavoro:

  • tempo indeterminato;
  • apprendistato;
  • tempo determinato o contratto a termine, anche part-time:
  • tempo parziale o part-time;
  • intermittente o accessorio o a chiamata;
  • con soci di cooperative;
  • parasubordinati, come le collaborazioni.

Quali i contratti esclusi?

La nuova normativa sulla tracciabilità dei pagamenti prevede che siano esclusi dal divieto i rapporti di lavoro diversi da quelli indicati sopra, per cui si potrà continuare ad utilizzare il contante per retribuire i lavoratori occasionali, per corrispondere gli stipendi a badanti, baby sitter e colf per il lavoro domestico nell’ambito del libretto famiglia e per retribuire i dipendenti della Pubblica Amministrazione.

La firma della busta paga prova il pagamento?

La Legge di Bilancio 2018, oltre a stabilire l’obbligo di pagamento degli stipendi con mezzi tracciabili per tutti i lavoratori subordinati, indipendentemente dal contratto di lavoro e dalla sua durata, ha chiarito che “La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.

Le disposizioni introdotte dalla nuova disciplina modificano il valore attribuito fino ad oggi alla firma apposta dal lavoratore sulla busta paga che non costituirà più prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione.

Di conseguenza, l’avvenuto pagamento della retribuzione può essere provato solo con la copia del pagamento della retribuzione stessa, quindi copia del bonifico, fotocopia dell’assegno o comunque attestazione bancaria o postale.

Le sanzioni per i pagamenti in contanti di stipendi

Per il datore di lavoro o il committente che viola le norme in materia di tracciabilità degli stipendi è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra € 1.000 e € 1.500, tuttavia le sanzioni verranno irrogate soltanto per le violazioni avvenute successivamente al 180° giorno dall’entrata in vigore della nuova disciplina.

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