Il Commercialista Online

split-payment-farmacie

Split payment per le farmacie

SOMMARIO

Split payment, le indicazioni per le farmacie.

La legge di stabilità 2015” ha previsto un nuovo meccanismo di versamento dell’iva, denominato split payment, in base al quale per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuati nei confronti della Pubblica Amministrazione (in questo caso la ASL competente) l’iva esposta nella fattura non verrà più corrisposta alla farmacia, ma sarà versata al Fisco direttamente dall’ente pubblico. Tale meccanismo non si applica alle cessioni di medicinali in regime convenzionato mentre scatta su dpc, integrativa, erogazione di presidi o dispositivi medici, Cup e altri servizi, anche nel caso in cui i corrispettivi siano riportati nella distinta riepilogativa.

A tale proposito,anche il sindacato dei titolari (Ferderfarma) ha interpretato in tal senso il provvedimento e le norme vigenti, considerando che le farmacie hanno la possibilità di applicare su tutti i corrispettivi certificati da scontrino fiscale la “ventilazione” dell’iva, il cui importo non può essere quantificato a priori, ma sarà determinabile unicamente all’atto del pagamento del corrispettivo.

Il discorso cambia, invece, quando si parla di somme riguardanti dpc, integrativa, Cup e altri servizi, «per i quali la normativa fiscale vigente richiede l’emissione di una fattura». Su tali corrispettivi, infatti, non c’è modo di evitare lo split payment, neanche se gli importi sono riportati nella dcr. Le Asl, di conseguenza, riconosceranno le spettanze alle farmacie al netto dell’iva, che l’Azienda sanitaria verserà per proprio conto all’Erario. «Dal punto di vista operativo» ricorda al riguardo la circolare di Federfarma «tali corrispettivi dovranno essere riportati in distinta avendo cura di dare chiara e separata indicazione sia dell’imponibile sia della relativa imposta». E’ possibile, di conseguenza, che si renda necessario modificare la struttura della distinta riepilogativa e l’eventuale documentazione di riepilogo.

Quanto alla fattura che la farmacia deve ora emettere nei confronti dell’ente pubblico, può essere seguita – almeno al momento – questa traccia:
Farmacia …Denominazione, sede, P.IVA
Cliente: Ente e relativi dati anagrafici
Nr. Fattura Città
Prodotto A prezzo € 10 iva 4%=€ 4 Totale € 14,00
Prodotto B prezzo € 100 iva 10%=€ 10 Totale € 110,00
Totale fattura € 124,00
Netto dovuto € 110,00
Iva versata dall’Ente ai sensi dell’art. 17-ter del Dpr 633/72

Tutto ciò si applica alle fatture emesse dal 1° gennaio 2015 in poi (anche quando i beni o servizi siano stati resi nell’anno precedente), ma dobbiamo ricordare che da marzo, salve proroghe o simili, dovrebbe diventare definitivamente e stabilmente operativa, perciò obbligatoria, la fattura elettronica.

Per ulteriori informazioni di natura fiscale, contabile e del lavoro, puoi contattarci compilando il form della pagina contatti.