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Lo Spesometro: Cos’è e Come Funziona

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Sommario

Al fisco sono sufficienti tre strumenti per combattere l’evasione se ben calibrati ovvero spesometro, redditometro e invio dei dati bancari.

Analizziamo nel dettaglio lo spesometro.

Il ‘Grande Fratello’ messo a punto dall’Agenzia delle Entrate consta di tre principali strumenti ovvero:

  • Spesometro ovvero la comunicazione obbligatoria per tutti i titolari di partita IVA, salvo i casi di esonero dettagliatamente previsti , di tutte le operazioni rilevanti IVA (Acquisti, cessioni e prestazioni di servizi) per prevenire operazioni come le false fatturazioni;
  • SID (Sistema interscambio dati) ovvero un sistema che permette di automatizzare la trasmissione dei dati di ciascun rapporto con una persona fisica o giuridica al fisco da parte degli intermediari finanziari.
  • Redditometro è lo strumento che consente al fisco di ricostruire il reddito della persona fisica, partendo dalle spese effettivamente sostenute, o da elementi certi, indicativi di una determinata capacità di reddito (dati prevalentemente forniti dallo Spesometro e dall’invio dei dati bancari).Il contribuente, qualora si distacchi troppo dai coefficienti stimati viene invitato al contraddittorio per giustificare le spese effettuate e il reddito dichiarato.

Nel prosieguo di questo articolo verrà analizzata nel dettaglio la comunicazione Spesometro.

Quali sono i soggetti obbligati all’invio dello spesometro?

Sono obbligati alla compilazione e all’invio dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che effettuano operazioni rilevanti Iva, compresi gli enti pubblici con riferimento alle operazioni rilevanti Iva non documentate da fattura elettronica.

Sono invece esonerati dallo spesometro:

  • i contribuenti forfettari;
  • i contribuenti minimi.

Quali operazioni occorre comunicare?

L’obbligo di comunicazione riguarda:

  1. le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali c’è obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
  2. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese e ricevute per le quali non c’è l’obbligo di emissione della fattura, se l’importo unitario dell’operazione è pari o superiore a 3.600 euro al lordo dell’Iva;
  3. le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a mille euro, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo, nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.

L’emissione della fattura, in sostituzione di altri documenti fiscali, determina comunque l’obbligo di comunicazione dell’operazione, a prescindere dal suo importo.

Quali sono le scadenze per l’invio dello spesometro?

La comunicazione telematica dello spesometro deve essere effettuata entro il 10 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento, per i soggetti obbligati che effettuano la liquidazione Iva mensile; il 20 aprile, per gli altri.

E’ possibile rimediare all’invio tardivo dello spesometro?

Scaduto il termine di presentazione, è prevista la possibilità di sanare i propri errori o ritardi e inviando una dichiarazione integrativa o rettificativa versando una sanzione diversa a seconda del ritardo nell’adempimento.

La legge di stabilità 2015 ha introdotto nuovi casi di ravvedimento, che si aggiungono ai precedenti, e quindi:

  • ravvedimento breve, dal 14° giorno fino a 30 giorni successivi alla scadenza, con la sanzione ridotta a 1/10 del minimo;
  • ravvedimento lungo, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, con una sanzione ridotta a 1/8 del minimo;
  • ravvedimento entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione o dall’omissione/errore, con una sanzione ridotta a 1/9 del minimo;
  • ravvedimento biennale, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione, o entro due anni dall’omissione/errore, con una sanzione ridotta a 1/7 del minimo;
  • ravvedimento ultrabiennale, oltre il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è commessa la violazione, o oltre due anni dall’omissione/errore, con una sanzione ridotta a 1/6 del minimo;
  • ravvedimento a seguito della consegna del Processo verbale di constatazione (PVC), con una sanzione pari a 1/5 del minimo.

La sanzione deve essere versata contestualmente alla presentazione della dichiarazione utilizzando il modello F24 e il codice tributo “8911”.

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