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Rottamazione: cosa succede se non pago?

ROTTAMAZIONE: cosa succede se non pago?

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Sommario

Rottamare oppure no: questo è il dilemma… Cosa succede se presento l’istanza di rottamazione e poi non posso pagare? E se salto anche solo una rata?

Data l’imminenza della deadline per la presentazione dell’istanza, in questo articolo proviamo a dissipare questi dubbi amletici analizzando principalmente gli effetti derivanti dalla presentazione di una istanza a cui non segue il pagamento.

Come funziona la rottamazione?

Il contribuente che vuole aderire alla rottamazione deve presentare l’istanza di rottamazione entro il 21 aprile 2017 attraverso i canali disponibili (ovvero PEC, Contotax o EquiPro), indicando se vuole effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure a rate in corrispondenza delle seguenti scadenze:

  1. luglio 2017 – PRIMA RATA per il pagamento del 24% del debito;
  2. settembre 2017 – SECONDA RATA per il pagamento del 23% del debito;
  3. novembre 2017 – TERZA RATA per il pagamento del 23% del debito;
  4. aprile 2018 – QUARTA RATA per il pagamento del 15% del debito;
  5. settembre 2018 – QUINTA RATA per il pagamento del 15% del debito.

Per le rate successive alla prima sarà applicata una maggiorazione degli interessi al tasso del 4,5%.

Successivamente all’invio dell’istanza occorre attendere la comunicazione di Equitalia, che deve avvenire entro il 15 giugno, contenente l’importo complessivamente dovuto e la scadenza delle eventuali rate richieste, nonché i bollettini per il pagamento.

Con l’istanza di rottamazione occorre inserire tutto il debito iscritto a ruolo?

Assolutamente no, l’istanza di rottamazione può essere presentata anche solo per una cartella ed è il contribuente a scegliere se “rottamare” l’intero debito con Equitalia oppure una o solamente alcune cartelle. Inoltre, nell’ambito di una cartella il contribuente può scegliere di rottamare anche il singolo ruolo.

A titolo esemplificativo, se una cartella contiene importi sia per tributi dovuti all’Agenzia delle Entrate oltre che contributi dovuti all’INPS, il contribuente può optare per la rottamazione parziale dei ruoli emessi dall’Agenzia delle Entrate tralasciando quelli dell’INPS.

Cosa succede in caso di mancato pagamento anche solo di una rata?

La rottamazione si perfeziona con il puntuale pagamento di tutto il debito rottamato ed in caso di mancato pagamento, anche solo di una rata, il debito ritorna all’importo originario comprensivo di interessi e sanzioni e le somme eventualmente versate vengono considerate come acconto sul debito totale.

La rinuncia al contenzioso può essere revocata?

Quando si presenta un’istanza di adesione alla rottamazione, occorre rinunciare anche ad eventuali ricorsi o giudizi pendenti per le cartelle, avvisi e accertamenti “rottamati”.

Tuttavia, se la rottamazione non si perfeziona per il mancato pagamento anche parziale non è certo se possa essere revocata la rinuncia al contenzioso in corso o continuarlo. La questione è controversa e si attendono chiarimenti ufficiali.

Quali sono gli importi non dovuti a seguito dell’istanza di rottamazione?

A seguito dell’accettazione dell’istanza presentata per la rottamazione, il debito viene “scontato”, e non sono più dovuti i seguenti importi:

  • sanzioni;
  • interessi di mora;
  • aggio, ovvero il compenso spettante ad Equitalia sulle sanzioni e sugli interessi di mora.

Come avviene il pagamento?

Il pagamento dell’importo dovuto a seguito della rottamazione può avvenire con le seguenti modalità:

  • direttamente presso l’Ufficio locale di Equitalia;
  • con addebito sul conto corrente;
  • con i bollettini precompilati (pagabili ad esempio alle Poste, in banca, al tabacchi).

Quali sono i casi di decadenza dalla sanatoria?

Si perde il beneficio della rottamazione in caso di:

  • mancato pagamento anche di una sola rata;
  • tardivo pagamento rispetto alle scadenze stabilite dalla legge;
  • insufficiente pagamento della rata anche di pochi euro.

È possibile sanare la decadenza dalla rottamazione?

Secondo quanto attualmente stabilito, fatte salva novità legislative dell’ultimo momento, non è possibile sanare la perdita del beneficio della rottamazione. Inoltre, in questo caso non è ammesso il “lieve inadempimento”, come avviene invece per la rateazione degli avvisi bonari da cui non si decade se il pagamento della prima rata avviene entro i 7 giorni successivi alla scadenza.

È opportuno presentare l’istanza quando non si è certi del pagamento?

Considerando che la rottamazione si perfeziona con il pagamento di tutto il dovuto, la presentazione dell’istanza a cui non segue il pagamento non produce alcuna particolare conseguenza, fatta eccezione della possibile preclusione alla possibilità di rateizzare il debito iscritto a ruolo.

Scaduto il termine per il pagamento della prima rata Equitalia ripristinerà il debito originario delle cartelle per le quali è stata chiesta la rottamazione per poi riprendere le azioni esecutive.

In caso di decadenza è possibile rateizzare il debito?

La risposta è negativa tranne nei seguenti casi:

  • se il contribuente aveva già una rateazione in corso, considerando che questa viene revocata solo a seguito del pagamento della prima o unica rata della rottamazione, può riprendere il piano di rateazione in corso al momento della presentazione della menzionata istanza;
  • in caso di presentazione dell’istanza di rottamazione prima del decorso dei 60 giorni dalla notifica della cartella.

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8 commenti

  • Sara

    Buonasera,
    se io non riesco a pagare la rottamazione ter cosa succede? L’importo del debito ritorna l’originale e poi? Posso eventualmente un domani richiedere le rate tramite il modello ISEE?
    Grazie

    • Vernieri Cotugno Dott.ssa Michela

      Gentile Sara,
      se non paga torna il debito originario. Se può richiederla ancora dipende da eventuali proroghe o nuove rottamazioni concesse.
      Cordialità

  • Manila

    Ho chiesto la rottamazione ho dimenticato di pagare la seconda rata scaduta qualche giorno fa?? Cosa posso fare?

  • Anfrea

    Buon giorno, mi chiamo Andrea, purtroppo ho fatto un’errata, invece di pagare la prima rata, ho pagato la seconda con una differenza di 35 euro in meno, cioè la prima rata è di 837 e la seconda con scadenza a settembre è di 802 , in questo caso visto che l’ho pagata alla posta, mi è stato detto dalle piste che non posso più annullare il pagamento e neanche avere il rimborso, quindi come posso fare a comunicare a Equitalia che ho sbagliato? Perché gli addetti alle casse di Equitalia, mi hanno detto che al momento non possono fare nulla, l’unica cosa è versare la differenza che manca, cioè 35 euro e sperare che il sistema automatizzato di Equitalia ,vada a coprire interamente la prima rata con scadenza 31 luglio, in tal caso come posso intervenire per dimostrare che vi era tutta l’intenzione di pagare la prima rata, posso al momento chiedere un rimborso ad Equitalia per iscritto , per poi trasferire l’importo sulla prima rata?

  • Rodolfo

    Buonasera,
    Leggendo quest’articolo mi chiedevo cosa potrebbe succedere se non si richiede alcuna rottamazione e si fa finta di niente. Scontato mi verrebbe da dire che si dovrebbe pagare tutto e subito ma non potrebbe accadere che con la chiusura di Equitalia il “mio” debito andrebbe a 0 in automatico?…in pratica se io facessi finta di niente cosa accadrebbe?
    Grazie.

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