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Uscrita regime dei minimi: come funziona

Uscita dal regime dei minimi e Regime Forfettario: cosa succede per chi esce?

SOMMARIO

Partite IVA agevolate: è arrivato il momento di verificare se sussistono ancora i requisiti per la permanenza nei regimi agevolati. Cosa succede in caso di uscita regime dei minimi o dal regime forfettario? Vediamo insieme come comportarsi.

Quali sono i regimi fiscali agevolati?

Dal 1° gennaio 2016 l’unico regime agevolato è il regime forfettario anche detto il nuovo regime dei contribuenti minimi 2016. La principale di questo regime agevolazione riguarda l’applicazione di un’imposta sostitutiva all’IRPEF pari al 15% (o al 5% nei primi cinque anni di attività). Inoltre, è prevista l’esclusione dall’applicazione dell’IVA sulle fatture emesse, l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili e dagli studi di settore.

Il vecchio regime dei minimi – regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità – è stato soppresso dalla Legge di stabilità 2016. Tuttavia, è ancora in vigore per i contribuenti minimi 2016 che non hanno optato per il passaggio al nuovo regime e che posseggono i requisiti di permanenza (fino al 5° anno dall’applicazione del regime o fino al compimento del 35esimo anno di età).

Quali sono le cause che determinano l’uscita dal regime dei minimi 2016?

Le cause che possono determinare l’uscita dal regime dei minimi sono:

  1. libera iniziativa del contribuente che deve comunicare il passaggio nella dichiarazione IVA dell’anno successivo;
  2. stabilite per legge;
  3. verificarsi di una causa di esclusione;
  4. violazione dei requisiti richiesti, come ad esempio il superamento della soglia di € 30.000 di ricavi.

Quali sono le cause che determinano l’uscita dal regime forfettario?

Come per il regime dei minimi, anche nel regime forfettario le cause che comportano l’uscita dal regime sono per:

  1. opzione del contribuente che decide di passare al regime ordinario; in questo caso vi è l’obbligo di permanere nel regime ordinario per almeno un triennio;
  2. legge;
  3. il verificarsi di una causa di esclusione (ad esempio se ci si avvale di un regime speciale ai fini IVA);
  4. il venir meno dei requisiti richiesti come ad esempio il superamento del limite previsto per l’acquisto dei beni strumentali.

Quando si verifica l’uscita dal regime agevolato?

La fuoriuscita da uno dei due regimi ha come conseguenza il passaggio al regime fiscale ordinario ed assume efficacia dall’anno successivo a quello in cui avviene la perdita dei requisiti.

Tuttavia, soltanto nel caso dei contribuenti minimi, se i ricavi conseguiti nell’anno sono superiori a € 45.000 l’esclusione è immediata e avviene in corso d’anno; inoltre, il contribuente è obbligato a regolarizzare la propria posizione versando l’IVA relativa a tutte le operazioni effettuate nell’anno con il regime dei minimi per le quali non aveva applicato l’imposta.

In caso di uscita dal regime forfettario, è prevista la possibilità di rientrare nel regime agevolato dall’anno successivo a quello in cui si rispettano nuovamente i requisiti e non vi è l’esclusione immediata dal regime se il limite dei ricavi o dei compensi viene superato per più del 50%.

Cosa cambia per il contribuente che esce dal regime agevolato?

La fuoriuscita dal regime agevolato determina il passaggio al regime fiscale ordinario. Il contribuente perde le agevolazioni e sarà assoggettato a nuovi adempimenti; più precisamente:

  • assoggettamento del reddito ad IRPEF ed in caso di più redditi soggetti ad IRPEF, il reddito di lavoro autonomo farà cumulo con gli altri;
  • tenuta della contabilità (semplificata o ordinaria) non richiesta nei regimi agevolati;
  • variazione della detraibilità dell’IVA, infatti per il contribuente che fuoriesce da un regime agevolato deve provvedere a rettificare la detrazione dell’IVA sui beni e i servizi non ancora ceduti o utilizzati. Stesso discorso per i beni ammortizzabili per i quali non sono ancora trascorsi 4 anni dal loro entrata in funzione (o 10 anni nel caso degli immobili); mentre, per i beni aventi un costo inferiore a € 516,45 non occorre effettuale alcuna rettifica poiché già totalmente ammortizzati.

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