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Ravvedimento operoso: 6 cose che devi sapere

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Sommario

Come regolarizzare errori o illeciti fiscali? Dal metodo sprint a quello lungo… Ecco tutto quello che devi sapere per evitare costose sanzioni e sanare errori o dimenticanze!

Il ravvedimento operoso consente di rimediare ad omessi o parziali versamenti attraverso il pagamento di una sanzione ridotta.

Si tratta di uno strumento molto utile che permette ad esempio di rimediare ad eventuali errori di calcolo o versamenti tardivi mediante il versamento di una sanzione ridotta.

Come funziona il ravvedimento?

Il funzionamento del ravvedimento operoso è molto semplice: occorre versare attraverso il modello F24 il tributo omesso, la sanzione ridotta che vedremo nel prosieguo come calcolarla e gli interessi che variano in base ai giorni di ritardo dalla scadenza originaria.

Quali sono le novità introdotte dalla riforma dei reati tributari?

La riforma dei reati tributari ha modificato al ribasso le sanzioni per i contribuenti virtuosi che vogliono sanare spontaneamente eventuali errori o dimenticanze a partire dal 2017 allungando anche i tempi per porre rimedio alla violazione. La legge di stabilità ha anticipato la decorrenza all’1 gennaio 2016 delle nuove norme sul ravvedimento.

Con la riforma dei reati tributari è stato introdotto il ravvedimento lunghissimo, che consente di sanare la propria situazione anche oltre un anno dalla violazione. Infatti, con le nuove regole non esiste più un limite temporale e il contribuente può avvalersi delle sanzioni ridotte fintanto che l’Amministrazione non notifica la violazione.

Quali erano le forme di ravvedimento fino al 2015?

Fino al 2015 esistevano tre forme di ravvedimento ovvero:

  • ravvedimento sprint con una sanzione ridotta dello 0,2% se la violazione veniva sanata entro il 14mo giorno successivo alla scadenza;
  • ravvedimento breve se la il pagamento in misura ridotta avveniva dal 15mo al 30mo giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza originaria;
  • ravvedimento lungo per il versamenti effettuati dal 31mo giorno in poi ma entro l’anno dalla scadenza originaria con una sanzione del 3.75%.

Come variano le sanzioni dal 2016?

Dal 1° gennaio 2016, le nuove sanzioni previste per l’istituto del ravvedimento operoso devono essere così calcolate:

  • Sanzione ravvedimento sprint 2016: 0,1% giornaliero se il pagamento avviene entro 14 giorni dalla scadenza;
  • Sanzione ravvedimento breve: 1,5% se il pagamento avviene tra il 15mo ed il 30mo giorno dalla scadenza originaria;
  • Sanzione ravvedimento intermedio: 1,67% (1/9 del minimo, pari al 15%) se la regolarizzazione avviene entro 90 giorni.,
  • Sanzione ridotta al 4,2% (1/7 del minimo) se la regolarizzazione avviene entro 2 anni o entro la seconda dichiarazione successiva.
  • Sanzione ravvedimento lunghissimo 5% (1/6 del minimo) se il versamento è eseguito oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, se non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore. La possibilità di ravvedimento lunghissimo è applicabile esclusivamente ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate (ad esempio IRPEF, IRPEF, IVA, IRAP) e non può essere utilizzato per i tributi comunali (IMU, TASI, TARI, COSAP, TOSAP…).

Cambia anche il tasso di interesse da utilizzare per il calcolo?

Sempre a partire dal primo gennaio 2016 un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla diminuzione del tasso di interesse legale da utilizzare per il calcolo del ravvedimento operoso che è sceso allo 0,2%.

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