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Ritenuta d'acconto e Voucher

Prestazione occasionale e Voucher: cosa sono e come funzionano

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Sommario

Prestazione occasionale e Voucher: quali le differenze?

Ti sono chiare tutte le novità delle tipologie di lavoro autonomo occasionale? Prestazione occasionale e Voucher: sono lo stessa cosa?

Il Governo ha provato a regolamentare le forme anomale, introducendo anche i buoni lavoro (voucher). Adesso tocca fare ordine anche a noi.

Il contratto di lavoro occasionale, introdotto dalla “Legge Biagi”, è un’attività autonoma prestata occasionalmente al servizio di uno o più committenti. La riforma Biagi distingue due tipologie di lavoro occasionale:

  • il lavoro occasionale “ordinario” – prestazioni occasionali;
  • il lavoro occasionale “accessorio” – voucher o buoni lavoro.

Nel seguito di questo articolo le analizziamo nel dettaglio.

Come funziona il lavoro autonomo occasionale “ordinario”?

Il lavoro occasionale ordinario, anche detto prestazione occasionale, anche impropriamente definito come ritenuta di acconto, consiste in una collaborazione autonoma che, per lo stesso committente nell’arco dell’anno solare, ha una durata massima di 30 giorni ed un importo lordo massimo di compensi pari ad € 5.000. Al superamento dei menzionati limiti di durata e di compensi, il contratto di lavoro occasionale decade e si applicano le norme relative o ad un contratto di lavoro subordinato oppure si rende necessaria l’apertura della partita IVA.
Il contratto di lavoro occasionale può essere utilizzato per qualsiasi tipo di attività e non ci sono limitazioni per quanto riguarda l’oggetto della prestazione lavorativa.
Tuttavia, per alcune categorie di soggetti, sono previste esclusioni o necessarie autorizzazioni. In particolare:

  • i dipendenti pubblici devono chiedere l’autorizzazione alla pubblica amministrazione da cui dipendono;
  • gli iscritti ad albi professioni intellettuali non possono effettuare prestazioni occasionali per l’attività per cui è prevista l’iscrizione all’albo (ad esempio l’ingegnere per redigere un progetto è obbligato ad aprire la partita IVA).

Quando emettere una ricevuta per prestazione occasionale?

Molto semplicemente con questo contratto il collaboratore esegue un lavoro per il committente come se fosse un professionista anche se occasionale (pur non avendo una partita IVA), per un periodo di tempo e un compenso limitati e senza che nel rapporto lavorativo esista la natura di subordinazione.
Dal punto di vista pratico, al momento del pagamento della prestazione, il collaboratore deve produrre una ricevuta al committente che provvederà a saldarla. Dal punto di vista fiscale la ricevuta deve riportare:

  • La data e il numero della ricevuta;
  • I dati del collaboratore (incluso codice fiscale);
  • I dati del committente (inclusi codice fiscale e partita IVA);
  • La descrizione dell’attività prestata;
  • L’importo del compenso lordo;
  • L’importo della ritenuta d’acconto;
  • L’importo netto (lordo – ritenuta d’acconto).

Il committente deve provvedere a versare al collaboratore l’importo del compenso al netto della ritenuta di acconto operata; deve provvedere, inoltre, al versamento della ritenuta d’acconto entro il 16 del mese successivo alla data di pagamento della ricevuta.

Come si calcola la ritenuta d’acconto?

Il compenso per prestazione occasionale di lavoro autonomo è soggetto a ritenuta di acconto e le aliquote considerate sono del 20% o del 30%.
In particolare, l’aliquota al 30% si applica ai compensi per non residenti per l’uso economico di opere dell’ingegno, invenzioni industriali, brevetti e similari. Se suddetti compensi sono versati ad organizzazioni stabili in Italia di soggetti non residenti, viene applicata la ritenuta del 20% a titolo di acconto.

Prestazione occasionale e certificazione unica

Le prestazioni occasionali corrisposte nell’anno devono essere certificate dal committente entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui sono state corrisposte le somme. La certificazione dei compensi (c.d. certificazione unica) deve indicare:

  • l’importo totale delle somme corrisposte;
  • l’importo delle ritenute effettuate.

Prestazione occasionale e Gestione Separata dell’INPS

L’iscrizione alla Gestione Separata INPS dei collaboratori occasionali è obbligatoria quando i compensi superano la somma di € 5.000; al di sotto di questa soglia sono esonerati dal versamento dei contributi previdenziali.

Cos’è il lavoro occasionale “accessorio”?

Con lavoro accessorio (c.d. voucher) si è inteso regolamentare quelle attività lavorative che si collocano al di fuori della legalità, nell’ottica di una maggiore tutela del lavoratore. Si tratta di prestazioni lavorative non riconducibili a tipologie contrattuali tipiche del lavoro subordinato o del lavoro autonomo, con la finalità di assicurare tutele minime previdenziali ed assicurative.

I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare, per il 2015, € 7000 netti (€ 9.333 euro lordi) nel corso di un anno civile (si intende per anno civile il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), con riferimento alla totalità dei committenti.

Se i committenti sono imprenditori commerciali o professionisti, per ciascuno di questi opera il limite di € 2.020 netti nell’anno solare, fermo restando il limite massimo di € 7.000 euro netti (€ 9.333 lordi).
Per il lavoratore, il compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sul suo stato di disoccupato o inoccupato. Tuttavia, i compensi percepiti con il lavoro accessorio concorrono alla determinazione del reddito utile per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno.

NASPI e voucher

Per percettori di misure di sostegno al reddito (disoccupazione e mobilità) il limite economico è di € 3.000 complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a € 4.000 lordi.

N.B. Per ulteriori informazioni sulla compatibilità e la cumulabilità del lavoro accessorio con le prestazioni a sostegno del reddito si rimanda alla circolare n. 170 del 2015.

Come funzionano e quanto costano i voucher?

Il pagamento della prestazione occasionale di tipo accessorio avviene attraverso i cosiddetti voucher (o buoni lavoro) che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale INPS e quella assicurativa INAIL.
Il valore nominale di un buono lavoro è pari ad € 10; tale importo è comprensivo della contribuzione a favore della gestione separata INPS (pari al 13%), della copertura assicurativa INAIL (pari 7%) e di un compenso al concessionario per la gestione del servizio (pari al 5%).
Il valore netto del voucher, cioè l’importo netto incassato dal lavoratore è pari ad € 7,50.

Il superamento del limite quantitativo relativo al compenso e quello relativo alla durata determinano la trasformazione del contratto di lavoro di tipo accessorio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Come attivare i voucher

Prima dell’inizio della prestazione, il committente deve comunicare all’INPS il proprio codice fiscale/partita IVA, la tipologia di attività, i dati del prestatore (nome, cognome, codice fiscale), il luogo di lavoro, la data d’inizio e fine della prestazione (indicando i giorni o periodi di effettiva prestazione).

Quali sono i vantaggi dei voucher?

Questa tipologia di prestazione di lavoro offre indubbi vantaggi:

  • il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza dover stipulare alcun tipo di contratto, senza dover effettuare la preventiva comunicazione al Centro per l’Impiego e senza emettere la busta paga;
  • il prestatore può integrare le sue entrate attraverso le prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato. Il compenso dei buoni lavoro dà diritto all’accantonamento previdenziale presso l’INPS e alla copertura assicurativa presso l’INAIL ed è totalmente cumulabile con i trattamenti pensionistici.

Prestazioni occasionali e voucher

Il limite massimo di prestazioni occasionali che possono essere effettuate nel corso dell’anno solare con riferimento ad ogni singolo committente è di massimo € 5.000 lordi, mentre il limite economico di voucher verso un unico committente imprenditore commerciale o professionista, per ciascun anno solare è pari ad € 2.020 netti (€ 2.693 lordi).

La NASpI quando si svolgono più lavori

Quando si percepisce l’indennità Naspi e allo stesso tempo si svolgono diversi tipi di lavori (ad esempio si percepiscono i voucher e si effettuano prestazioni di lavoro autonomo sia occasionali che non), sarà l’INPS a controllare il reddito complessivo e a ridurre eventualmente l’indennità nella misura dell’80% del reddito percepito. Se comunque il reddito percepito supera i € 4.800 annui allora la Naspi non sarà più erogata.

Qualora però il disoccupato non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi è obbligato a presentare all’INPS apposita autocertificazione per dichiarare i redditi percepiti.

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6 commenti

  • Stever

    Buongiorno, io e mia moglie (in comunione dei beni) siamo disoccupati e con la naspi terminata.
    Se facciamo delle ricevute per lavori occasionali (esempio: aggiustare un computer o fare un’ora di baby-sitter) e rilasciamo regolari ricevute (sia a privati che a titolari di partita iva, quindi senza o con ritenuta d’acconto) per meno di 4800 euro lorde ciascuno (quindi circa 9000 euro lorde in due) dobbiamo dichiararle non avendo nessun altro reddito ?
    Grazie.

  • Saverio

    Buongiorno
    Sono un creatore di opere di ingegno,e faccio dei mercatini per provare a vendere le mie creazioni, volevo capire se c’è compatibilità con lo stato di disoccupazione ed in caso un eventuale indennizzo NaSpl, grazie in anticipo .

  • Samantha

    Salve ho un mandato di prestaziine occasionale per svolgere occasionalmente pulizie per una ditta e una signora mi ha chiesto di darle mano 1 o 2 volte al mese pagandomi invece con i voucher. Posso avere sia il contratto di prestazione occasionale e lavorare per la signora facendomi pagare con i voucher?

  • Rossella

    Buon giorno in merito alla sospensione dei voucher.
    Prima io prendevo.70 euro lordi a restazione che con il.voucher significava- 25% comprensivo di Insp..etc etc, domanda:
    Quantobdebbo chiedere come lordo se mi pagano con ritenuta d’Acconto?cosa comprende queln20% della ritenuta? I voucher includevano iln13% di Inps chi lo.paga ora?Grazie

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