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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI

Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni: requisiti e importi

SOMMARIO

Il 19 marzo il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo del Decreto Sostegni. Sono molte le novità, soprattutto legate ai contributi a fondo perduto. Una su tutte, la possibilità del contribuente di optare tra l’erogazione liquida dell’importo spettante e il credito d’imposta. In linea generale, i contributi a fondo perduto Decreto Sostegni spettano ai titolAri di partita IVA con un fatturato fino a 10 milioni di euro, suddivisi in 5 fasce per la percentuale spettante. Tra i requisiti, dunque, non più l’appartenenza o meno a specifici codici ATECO, ma il calo di fatturato. Nello specifico, i contribuenti aventi diritto dei contributi a fondo perduto devono aver subito un calo di fatturato medio mensile nel corso dell’anno pari al 30%.

Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Contributi a fondo perduto Decreto Sostegni e doppia opzione di scelta

Cambiano le regole per beneficiare dei contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni. Il richiedente, infatti, ha due opzioni di scelta per l’erogazione dell’importo spettante.

1- contributo: versamento diretto sul conto corrente

2- credito d’imposta: compensazione tramite modello F24 legata ai servizi dell’Agenzia delle Entrate

ATTENZIONE: tale scelta, da compiere in fase di presentazione dell’istanza, è irrevocabile.

Quali sono i requisiti per il fondo perduto?

Tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione titolari di Partita IVA e residenti o stabiliti nel territorio italiano, hanno diritto a richiedere i contributi a fondo perduto Decreto Sostegno, a patto che rispettino i seguenti requisiti.

  1. aver subito perdite di fatturato e dei corrispettivi, tra il 2019 e il 2020, pari ad almeno il 30%, calcolato sul valore medio mensile. Al fine di determinare in modo corretto gli importi, si prende come riferimento la data di esecuzione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi
  2. avere un fatturato fino a 10 milioni di euro

Quali sono gli importi spettanti?

L’ammontare del contributi a fondo perduto Decreto Sostegni è legato alla percentuale della differenza tra il fatturato e i corrispettivi del 2020, e la quota media mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019, secondo le seguenti percentuali.

  • 60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100.000 euro
  • 50% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro
  • 40% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro
  • 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro
  • 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro

ATTENZIONE: in ogni caso, l’importo del contributo a fondo perduto non può essere inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche, e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. L’importo massimo non può, invece, essere superiore a 150.000 euro

NOTA BENE: il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre alla formazione del valore della produzione netta

Chi sono gli esclusi?

I contributi a fondo perduto Decreto Sostegni non spettano ai seguenti soggetti

  • attività risulta cessata alla data di entrata in vigore del DL Sostegni
  • attivazione della partita IVA dopo l’entrata in vigore del DL Sostegni
  • enti pubblici dell’articolo 74 del TUIR
  • intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’articolo 162-bis del TUIR

Come presentare la domanda per il fondo perduto

L’Agenzia delle Entrate pubblicherà un provvedimento per regolamentare la presentazione delle domande per l’ottenimento del fondo perduto. Certamente è necessario presentare istanza con un’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti, e la scelta di attribuzione del contributo, ossia credito d’imposta o erogazione diretta.

La domanda può essere presentata direttamente dal soggetto interessato o da un intermediario delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Il termine è corrispondente a 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica. I pagamenti inizieranno a essere elargiti dopo Pasqua ed entro fine aprile 2021.

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