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Nuovo regime dei contribuenti minimi

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Sommario

Nuovo regime per i contribuenti minimi da gennaio 2012: novità

Dal 1° gennaio 2012 entra in vigore il nuovo regime per i contribuenti minimi introdotto dall’art. 27 del DL n. 98/2011, denominato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Trattasi in pratica di una variante del vigente regime dei minimi previsto dall’art. 1, co. 96-117 della legge n. 244/2007.
Quindi, dal 1° gennaio 2012, oltre a normali regimi ordinario e semplificato, avremo, salvo conferme ministeriali, i seguenti regimi:
1) il nuovo regime fiscale minimo c.d. “di vantaggio” (art. 27, co. 1 e 2, DL n. 98/2011);
2) regime degli ex minimi c.d. “forfettone” (art. 27, co. 3, 4 e 5, DL n. 98/2011);
3) regime delle nuove iniziative produttive c.d. “forfettino” (art. 13, legge n. 388/2000).

Presupposti soggettivi

Questo nuovo regime è riservato esclusivamente alle persone fisiche che, alternativamente:
a) intraprendono un’attività di impresa, arte o professione;
b) hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007 ovvero dal 1° gennaio 2008.

Condizioni di accesso

Il comma 1 dell’art. 27 del citato DL n. 98/2011 richiama integralmente la normativa del regime degli ex minimi c.d. “forfettone”:
a) possono accedere al nuovo regime le persone fisiche che nell’anno solare precedente:
1) hanno conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro.
In caso di esercizio contemporaneo di più attività, il limite va riferito alla somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività;
2) non hanno effettuato cessioni all’esportazione ovvero operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino;
3) non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all’art. 50, co. 1, lett. c) e c-bis), del Tuir, anche assunti secondo al modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli artt. 61 e segg. del DLgs. n. 276/2003.
Questa fattispecie comprende anche:
– le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore medesimo o dai suoi familiari, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell’impresa familiare;
– le somme erogate sotto forma di utili di partecipazione agli associati con apporti costituito da solo lavoro;
b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.
E’ stato precisato che:
– il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito anche dall’ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate presso soggetti titolari di partita IVA;
– i predetti corrispettivi rilevano, ai fini della determinazione del valore complessivo degli acquisti nel triennio, con riguardo ai momenti in cui le operazioni si considerano effettuate ai fini IVA;
– i beni strumentali promiscui ovvero utilizzati solo in parte nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo vanno considerati al 50% dei relativi corrispettivi.

Inizio attività

Coloro che iniziano l’attività, se prevedono di rispettare tutte le condizioni previste dalla relativa normativa, possono immediatamente applicare il regime in esame, tenendo conto che il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi deve essere ragguagliato all’anno.

Soggetti esclusi dal Regime dei Minimi

a) le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
b) i soggetti non residenti; c) i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati e/o cessioni di mezzi di trasporto nuovi;
d) gli esercenti attività di impresa o arti e professioni in forma individuale che contestualmente partecipano a società di persone o associazioni professionali, costituite ai sensi dell’art. 5 del Tuir ovvero sotto forma di società a responsabilità limitata con opzione per la trasparenza fiscale.

Ulteriori condizioni

Per poter accedere al nuovo regime dei minimi sono state previste ulteriori condizioni, mutuate dal regime delle nuovo iniziative produttive, il c.d. “forfetino”:
1) il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio della nuova attività, attività artistica, professionale ovvero di impresa, anche in forma associata o familiare.
2) l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo;
3) qualora venga proseguita un’attività di impresa svolta in precedenza da altro soggetto , l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo di imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore a 30.000 euro.

Imposta sostitutiva

La percentuale dell’imposta sostituiva stabilita per i nuovi contribuenti minimi è fissata al 5%.

Decorrenza e durata

Decorrenza: il nuovo regime dei minimi decorre dal 1° gennaio 2012. Durata: a differenza del precedente regime dei minimi, per il nuovo regime è stata stabilita una durata temporale:
a) la durata non può superare i cinque anni;
b) ai giovani viene consentito di arrivare fino al compimento del 35° anno di età e, quindi, eventualmente anche di superare il limite di 5 anni.

Semplificazioni

I soggetti che applicano il nuovo regime sono esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento dell’IVA e da tutti gli altri obblighi previsti dal DPR n. 633/1972, ovvero:

– registrazione delle fatture emesse;

– registrazione dei corrispettivi;

– registrazione degli acquisti;

– tenuta e conservazione dei registri e documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali di importazione;

– dichiarazione e comunicazione annuale.

I soggetti che applicano il nuovo regime devono, comunque, rispettare i seguenti adempimenti:
– obbligo di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali;
– obbligo di certificazione dei corrispettivi; sulle fatture emesse dovrà annotarsi che trattasi di “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1, co. 100, della legge finanziaria per il 2008” (più marca da bollo di 1,81 euro in caso di importo superiore a 77,47 euro);
– obbligo di integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per le altre operazioni di cui risultano debitori di imposta;
– obbligo di versare l’imposta di cui al punto precedente entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni;
– obbligo di presentare agli uffici doganali gli elenchi intrastat.

Regime degli ex minimi

In questo regime rientrano tutti coloro che pur rispettando i requisiti del vecchio regime dei minimi, non riescono a rispettare anche gli ulteriori requisti stabiliti dai commi 1 e 2 dell’art. 27, DL n. 98/2011. Questi soggetti, che possono comunque optare per il regime ordinario, hanno diritto alle seguenti agevolazioni e semplificazioni:
– esonero dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili rilentai ai fini dell’IVA e delle imposte dirette;
– esonero dalle liquidazioni e dai versamenti periodici dell’IVA (fermo restando il versamento dell’IVA annuale);
– esenti dall’IRAP.
Sono comunque obbligati alla:
– conservazione dei documenti ricevuti e emessi;
– certificazione dei corrispettivi ovvero fatturazione delle operazioni, evidenziando l’IVA.
Per quanto concerne gli studi di settore la norma non fa cenno, dovrebbero essere applicabili, salvo i casi di marginalità economica.

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