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Quale Regime Contabile Scegliere:

Nuovo regime di cassa per contabilità semplificata

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Sommario

Anno nuovo regime nuovo. Ecco come il criterio di cassa sostituirà naturalmente quello di competenza per i soggetti che operano con contabilità semplificata.

Dal 1 gennaio 2017 il regime di cassa diventa il regime naturale delle imprese individuali e delle società di persone in contabilità semplificata per la determinazione del reddito d’impresa in sostituzione al criterio di competenza che rimane valido solo per i soggetti in contabilità ordinaria.

La novità è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2017 per semplificare gli adempimenti delle imprese minori. Vediamo insieme quali sono le principali caratteristiche.

Come funziona il regime di cassa?

Con il regime di cassa, il reddito, ai fini delle imposte dirette, viene determinato come differenza tra i ricavi percepiti (incassati) e i costi sostenuti, ed è il principio attualmente usato dai liberi professionisti e si contrappone al criterio di determinazione del reddito secondo le regole della competenza economica.

Quali sono i requisiti di accesso al regime di cassa?

I requisiti per accedere alla contabilità semplificata con il nuovo criterio di cassa rimangono quelli stabiliti all’art. 18 del D.P.R. 600/73, ossia non aver percepito nell’anno precedente ricavi superiori a:

  • € 400.000 se l’attività svolta consiste in prestazioni di servizi;
  • € 700.000 per le altre attività.

Soltanto per il primo anno le soglie saranno calcolate applicando ancora il principio di competenza, ma dagli esercizi successivi verranno considerati i ricavi effettivamente percepiti nell’anno, o i ricavi presunti per coloro che iniziano l’attività.

Come si esercita l’opzione?

Dal 1 gennaio 2017 le imprese e le ditte individuali in possesso dei requisiti per accedere alla contabilità semplificata entreranno naturalmente nel principio di cassa per la determinazione del reddito. A queste il regime si applica fin tanto che non vengono superate le soglie menzionate.
In alternativa, tali soggetti potranno optare per il regime ordinario mantenendo la determinazione del reddito secondo il criterio di competenza, tuttavia ciò comporta maggiori obblighi in tema di scritture contabili (obbligo di tenuta del libro giornale, del libro degli inventari e delle scritture ausiliarie).

L’opzione ha effetto dall’inizio del periodo di imposta in cui viene esercitata e si estende per i due periodi di imposta successivi se non viene revocata.
Per evitare salti o duplicazione di imposizione, nel passaggio da un regime all’altro non si considerano rilevanti ai fini della determinazione del reddito i ricavi e le spese già contabilizzate e tassate nel periodo precedente, perché di competenza.

Come si determina il reddito per cassa?

Il reddito imponibile ai fini delle imposte secondo il principio di cassa si calcola come differenza tra ricavi / proventi percepiti e spese sostenute nel periodo di imposta.
Sono rilevanti ai fini della determinazione del reddito i beni destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, i proventi immobiliari, le plusvalenze e le minusvalenze, le sopravvenienze attive e passive, gli ammortamenti e gli accantonamenti per quiescenza.
Non sono invece più rilevanti le rimanenze iniziali e finali (solo per l’anno del passaggio al nuovo criterio potranno essere dedotte dal reddito le rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’anno precedente secondo il principio di competenza) e viene meno la possibilità di dedurre i costi dei contratti a corrispettivi specifici e le spese di competenza di due periodi di imposta.

Cosa cambia con il regime di cassa?

L’adozione del principio di cassa, in sostituzione del criterio di competenza, richiede l’adeguamento del sistema di registrazione contabile; infatti, in alternativa, sarà possibile adottare a scelta uno dei seguenti registri:

  • registro degli incassi e dei pagamenti, nel quale annotare le date di incasso e di pagamento di ciascuna operazione (metodo più complesso e che comporta il sostenimento di costi maggiori in quanto è necessario annotare per ogni singola operazione la data di incasso e pagamento);
  • registri IVA integrati, nei quali, a fine anno, occorre apportare le opportune rettifiche stornando le fatture non incassate o pagate (metodo che massimizza i vantaggi della tassazione in base agli incassi e pagamenti con costi ridotti);
  • registri Iva con opzione comma 5 art 18, vincolante per un triennio, per la tenuta dei registi ai fini IVA senza l’obbligo di annotare la data di incasso e di pagamento delle fatture che si presumono incassate o pagate al momento della registrazione; resta l’obbligo dell’annotazione separata delle operazioni non soggette a registrazione ai fini dell’imposta sul valore aggiunto (metodo consigliato per chi ha ad esempio i corrispettivi).

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