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Rottamazione cartelle Equitalia

Finalmente è possibile la SANATORIA Equitalia

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Come anticipato qualche giorno fa, il decreto fiscale è entrato in vigore e si può finalmente accedere alla tanto attesa sanatoria Equitalia per definire in maniera agevolata le proprie pendenze fiscali: ci sono 90 giorni per effettuare la richiesta, ecco come fare!

Il decreto fiscale nr. 193 del 22 ottobre 2016, collegato alla manovra finanziaria del 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 ottobre ed è pertanto entrato in vigore.
Come già anticipato in un precedente articolo, è ora possibile la rottamazione delle cartelle esattoriali. Vediamo insieme come funziona e come è possibile accedere al beneficio.

Come funziona la rottamazione delle cartelle Equitalia?

I debiti iscritti a ruolo, negli anni dal 2000 al 2015, possono essere estinti senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora e le somme aggiuntive, provvedendo al pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi legali.

Per la definizione agevolata, il debitore deve manifestare ad Equitalia la sua volontà di avvalersene, entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (e quindi termine massimo il 23 gennaio 2017), mediante apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblicherà sul proprio sito internet nel termine massimo di 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate con le quali intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di 4, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 193/2016, l’agente della riscossione comunicherà ai debitori che hanno presentato la citata dichiarazione l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse; in ogni caso, la prime due rate sono ciascuna pari ad un 1/3 e la terza e la quarta ciascuna pari ad 1/6 delle somme dovute; la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018.

Cosa succede in caso di insufficiente o tardivo versamento degli importi definiti?

In caso di mancato oppure di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata, oppure di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme definite, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi iscritti a ruolo. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Come occorre effettuare il versamento delle somme dovute per la rottamazione?

Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:

  1. mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione;
  2. mediante bollettini precompilati, che l’agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione inviata al richiedente;
  3. presso gli sportelli dell’agente della riscossione.

E’ possibile accedere alla “sanatoria” per coloro che hanno richiesto un pagamento rateale?

La facoltà di definizione agevolata può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi da Equitalia, purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal l° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso, ai fini della determinazione dell’ammontare delle somme da versare, si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento. Restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora.

Possono accedere alla rottamazione coloro che sono decaduti da un piano di rateazione?

Possono accedere alla rottamazione anche coloro che sono decaduti da un piano di rateazione prima del 1° ottobre 2016. Non possono invece chiedere la rottamazione quei contribuenti per i quali l’ultima rata della dilazione scade entro il 31 dicembre 2016.

La rottamazione riguarda anche le multe stradali?

La “definizione agevolata” riguarda tutte le cartelle esattoriali, non solo quelle di Equitalia. E’ stato previsto anche uno “sconto” per l’Iva, ma solo se l’imposta non riguarda il pagamento all’importazione. Per le multe stradali non potranno essere cancellate le sanzioni in quanto l’oggetto delle multe sono proprio delle “sanzioni amministrative per violazione del codice della strada” e quindi il beneficio sarà limitato agli interessi oppure sulle maggiorazioni previste in questo caso per il tardato pagamento.

Quali somme/tributi restano esclusi dalla rottamazione?

Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi iscritti a ruolo in particolare relativi a:

  1. somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
  2. crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
  3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  4. sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada (interessi a parte, vedi sopra).

Si potrà chiedere la rottamazione della cartella a condizione che si tratti di importi affidati per la riscossione dal 2000 al 2015. Anche le cartelle relative a multe stradali e quelle per altri tributi locali saranno ammesse alla sanatoria se il Comune lo delibererà entro 30 giorni dall’operatività della norma.

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