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Certificazione dei crediti e fattura elettronica pa

Fattura elettronica PA e certificazione crediti

SOMMARIO

Tra i miei clienti ci sono delle pubbliche amministrazioni: devo emettere la fattura elettronica? Posso utilizzare i miei crediti verso la PA in compensazione con i miei debiti fiscali?

Ecco le regole per una corretta fatturazione elettronica per evitare ulteriori ritardi negli incassi da enti pubblici … come fare ad utilizzare i tuoi crediti verso la PA in compensazione…

Cos’è la fattura elettronica?

Dal 31 marzo 2015 è scattato l’obbligo per circa due milioni di imprese, dalle grandi multinazionali al piccolo artigiano locale, che dovranno adeguarsi alle nuove regole di fatturazione elettronica che implicano l’utilizzo di posta elettronica certificata, firme digitali, e un software per archiviare i documenti in modo sicuro per almeno 10 anni.

La FatturaPA è una fattura elettronica ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del DPR 633/72 ed è la sola tipologia di fattura accettata dalle Amministrazioni tramite ilstrong> Sistema di Inerscambio.

Le caratteristiche della FatturaPA sono le seguenti:

  • emissione della fattura in formato XML secondo lo standard pubblicato sul sito www.fatturapa.gov.it;
  • la firma della fattura da parte del fornitore o di un terzo soggetto delegato;
  • l’invio della fattura al Sistema di Interscambio, che provvede alla consegna della stessa all’ufficio destinatario dell’Ente pubblico;
  • la conservazione della fattura secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Qual è la funzione del Sistema di Interscambio?

Il Sistema di Interscambio, gestito dall’Agenzia delle Entrate, è un sistema informatico che:

  • riceve le fatture sotto forma di file con le caratteristiche della FatturaPA,
  • effettua i controlli sui file ricevuti,
  • inoltra le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

Di seguito vengono riepilogate tutte le Pubbliche Amministrazioni destinatarie della fatturazione elettronica:

  • le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  • le istituzioni universitarie;
  • gli Istituti autonomi case popolari;
  • le Camere di commercio e loro associazioni;
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
  • le amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale;
  • l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN);
  • le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio);
  • il CONI;
  • le Autorità indipendenti (es. Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per l’energia elettrica e il gas, Garante per la protezione dei dati personali);
  • le amministrazioni autonome;
  • gli altri enti e soggetti indicati nell’elenco pubblicato dall’ISTAT, entro il 30 settembre, in base alla ricognizione operata annualmente (da ultimo, si veda l’elenco pubblicato sulla G.U. ??10.9.2014 n. 210, come modificato dal comunicato di rettifica pubblicato sulla G.U. 28.10.2014 ??n. 251);
  • gli ordini professionali.

Come funzione per le fatture soggette ad imposta di bollo?

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo devono riportare una specifica annotazione di assolvimento della stessa ai sensi dell’art.6 D.M. 17 giugno 2014.
In particolare l’assolvimento dell’imposta sui documenti informatici fiscalmente rilevanti deve avvenire:

  • mediante versamento con modello F24, da presentare con modalità esclusivamente telematiche;
  • in una unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio (per i soggetti “solari”, entro il 30 aprile dell’anno successivo, ovvero entro il 29 aprile in caso di anni bisestili).

Al fine di effettuare il predetto versamento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo 2501 denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – art. 6 del decreto 17 giugno 2014”.

La contabilizzazione e la conservazione delle fatture elettroniche

Le fatture elettroniche che vengono trasmesse dai fornitori al Sistema di Interscambio devono essere obbligatoriamente conservate in modalità elettronica.
Nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento deve essere data evidenza di avere adottato il processo di conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche.
In presenza di emissione di fatture elettroniche, la Circolare n.36/E del 6 dicembre 2006 dell’Agenzia delle Entrate consente la conservazione con le modalità tradizionali delle fatture in formato analogico a condizione che le stesse siano annotate in un apposito registro sezionale e numerate progressivamente con una distinta serie numerica in ordine cronologico. Pertanto, al fine di gestire separatamente la conservazione in modalità informatica della fatture elettroniche emesse, è consigliabile adottare diversi registri sezionali Iva, per le fatture tradizionali e per le fatture elettroniche.

Posso utilizzare i miei crediti verso la PA in compensazione con i miei debiti fiscali?

Il Sistema di Interscambio, una volta ricevute correttamente le fatture elettroniche, invia i dati ad un’altra piattaforma predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Piattaforma per la Certificazione dei Crediti. L’abilitazione da parte dei fornitori della Pubblica Amministrazione a tale Piattaforma è facoltativa e gratuita: qualora si abilitino, i creditori possono verificare le fasi del ciclo di vita dei crediti commerciali:

  • l’invio della fattura da parte del creditore;
  • la ricezione della fattura da parte della P.A.;
  • la contabilizzazione della fattura da parte della P.A.;
  • la comunicazione dei debiti scaduti da parte della P.A. entro il giorno 15 del mese successivo alla scadenza;
  • il pagamento della fattura da parte della P.A.

Per favorire lo smobilizzo dei crediti gli uffici pubblici sono tenuti a certificare, su istanza del creditore, i crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Possono accreditarsi alla Piattaforma per la Certificazione dei Crediti sia il titolare del credito che altre persone delegate ad operare per conto del creditore (ad esempio, consulenti).
La certificazione del credito consente all’impresa creditrice di scegliere se:

  • attendere il pagamento che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad effettuare entro la data indicata sulla certificazione;
  • chiedere un’anticipazione presso una banca o un intermediario finanziario abilitato;
  • chiedere all’Agenzia delle Entrate la compensazione del credito certificato con debiti derivanti da adesione a forme deflattive del contenzioso.

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