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Fattura di acquisto non ricevuta

Fattura di acquisto non ricevuta: come comportarsi?

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Sommario

Hai acquistato un bene o un servizio e non hai ricevuto la fattura di acquisto nonostante i solleciti? Ecco come risolvere…

Capita talvolta che, a seguito di un acquisto di un bene o di un servizio, non perviene la fattura, pur richiesta al venditore al momento dell’acquisto benché sia così contrattualmente stabilito. In questo articolo, anche in considerazione della corresponsabilità dell’acquirente, forniamo l’iter da seguire per non incorrere in sanzioni.

Cosa deve fare l’acquirente se non riceve la fattura?

Nel caso in cui l’acquirente non riceve la fattura deve adempiere autonomamente a tale incombenza, nel caso di operazione effettuata in Italia; infatti, trascorsi 4 mesi dalla data dell’operazione senza aver ricevuto fattura dal fornitore, l’acquirente è tenuto ad emettere un’autofattura.
Il termine di quattro mesi decorre dal momento della:

  • stipula dell’atto di trasferimento per le cessioni di beni immobili;
  • consegna o spedizione del bene per le cessione di beni mobili;
  • data di pagamento del corrispettivo per la fornitura di servizi.

Se anteriormente al momento impositivo, determinato secondo le regole sopra elencate, venga emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte il corrispettivo, il momento di effettuazione, limitatamente all’importo fatturato o pagato, corrisponde con la data della fattura o con quella del pagamento.

Quali sono gli adempimenti a carico dell’acquirente?

Ebbene, l’acquirente una volta individuato il momento impositivo dell’operazione, nei 30 giorni successivi allo scadere del quarto mese dalla data di acquisto (in pratica entro 5 mesi da quest’ultima) occorre:

  • versare, tramite modello F24, l’imposta relativa alla fattura non ricevuta (codice tributo 9399), se trattasi di operazione imponibile;
  • emettere, in duplice esemplare, un’autofattura;
  • presentare all’Ufficio delle Entrate competente l’autofattura di cui sopra congiuntamente all’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’IVA.

Ecco un esempio pratico:

  • merce pervenuta il 15 ottobre 2016;
  • scadenza del termine di quattro mesi: 15 febbraio 2017;
  • entro il 14 marzo 2017 occorre versare l’IVA con F24, emettere l’auto-fattura e far pervenire il tutto all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Il doppio versamento dell’IVA

Talvolta l’Ufficio richiede che l’auto-fattura sia accompagnata da un’apposita lettera nella quale devono essere evidenziate le irregolarità commesse dal fornitore. Taluni uffici hanno predisposto apposita modulistica personalizzata. Ad ogni modo, l’Ufficio restituirà all’acquirente una copia dell’auto-fattura con l’attestazione di pagamento. L’aufattura potrà essere annotata sul registro degli acquisti consentendo così di portare in detrazione la relativa imposta secondo le regole ordinarie.
È del tutto evidente che in questo caso l’acquirente sostiene il carico dell’IVA due volte:

  • la prima per aver pagato la fattura al fornitore;
  • la seconda per averla versata tramite l’auto-fattura.

Occorre evidenziare, inoltre, che nel caso in cui le operazioni di acquisto siano non imponibili o esenti, l’auto-fattura dovrà comunque essere emessa, pur non essendo previsto, in questa ipotesi, ovviamente, alcun versamento d’imposta.
L’acquirente non è tenuto ad informare il fornitore dell’attivazione della procedura, né quest’ultimo ha titolo per ottenere una copia dell’auto-fattura emessa dall’acquirente.
Si suggerisce, con congruo anticipo rispetto al momento in cui si procede alla regolarizzazione, di precostituirsi prova certa documentale (e-mail certificata, raccomandata, telegramma) che dimostri di aver sollecitato l’invio della fattura, poiché non si può escludere che la stessa sia stata inviata dal fornitore ma non sia stata recapitata per un disguido.

Qual è la sanzione per omessa regolarizzazione?

Nell’ipotesi in cui l’acquirente non provveda a completare l’iter esposto nel termine dei 30 giorni successivi al trascorrere dei 4 mesi dalla data di effettuazione dell’operazione, è possibile detrarre l’IVA laddove, successivamente, dovesse pervenire da parte del fornitore la fattura (Corte di Cassazione n. 11208 del 2007).
Si ricorda, al riguardo, che è possibile detrarre l’IVA entro la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto.
Resta il fatto che la sanzione per la mancata regolarizzazione da parte dell’acquirente è pari al 100% dell’imposta, con un minimo di € 258 (è possibile, comunque, utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso), fermo restando che non è previsto da parte dell’ufficio il recupero dell’imposta nei confronti del cessionario o committente, poiché l’imposta è dovuta solo dal cedente o commissionario (Circolare n. 23 del 25 gennaio 1999, punto 2.7).

E se invece la fattura ricevuta è irregolare?

Se, invece, si riceve una fattura di acquisto irregolare, ad esempio riportante un’IVA errata, anche all’acquirente potrebbe essere irrogata una sanzione amministrativa qualora non provveda a regolarizzare il documento. Gli adempimenti per la regolarizzazione sono gli stessi richiesti in caso di mancato ricevimento della fattura, ossia:

  • emettere un’autofattura integrativa in duplice copia;
  • versare la maggiore imposta, se dovuta, con il modello F24 riportando il codice tributo 9399;
  • presentare l’auto-fattura e la copia del versamento all’Ufficio competente.

La differenza tra i due casi sta nel termine entro cui perfezionare l’irregolarità, che per la fattura irregolare è previsto entro il trentesimo giorno successivo a quello di registrazione.

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