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EMETTERE NOTA DI CREDITO

Emettere nota di credito: come fare e perché

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Sommario

Quando si procede con la compilazione di una o più fatture, può succedere di commettere degli errori. Capita così che l’importo sul suddetto documento fiscale risulti errato e si debba emettere nota di credito o debito.

Che cosa è la nota di credito

Emettere nota di credito significa realizzare un documento il cui fine è correggere eventuali errori di fatturazione precedenti o cambiamenti d’importo a seguito di sconti o abbuoni decisi in un momento successivo. Nel concreto, emettere nota di credito è quasi come emettere fattura.
Che si tratti di nota di debito o di credito, tali documenti devono presentare tutte le informazioni obbligatorie della fattura secondo la legge vigente. Nello specifico, non possono mancare le generalità del cessionario e del cedente comprensive del numero di partita iva, la data e il numero progressivo del documento, il dettaglio dei beni o dei servizi erogati, il prezzo, l’iva e l’importo.

I limiti temporali per emettere nota di credito

In caso di recupero dell’IVA, l’emissione della nota di credito è soggetto a limiti temporali. Questo significa che il documento di nota di credito, deve essere realizzato ed emesso entro un anno dall’esecuzione dell’operazione. Tale regola, per esempio, è valida per tutti gli sconti e gli abbuoni non disciplinati e previsti da un eventuale contratto tra le parti, ma che sono stati applicati in un secondo momento, post fatturazione.

Discorso analogo quando trattasi di emettere nota di credito per errata fatturazione. Un refuso nelle quantità dei beni o nel prezzo, sono i classici esempi.

Un altro caso di emissione delle nota di credito è rappresentato dallo storno totale di una fattura. In questo caso, la nota di credito è identica alla fattura, ma di segno opposto a essa. Questo accade quando un servizio già fatturato non viene eseguito o un cliente procede con un reso completo della merce acquistata.

Emissione di una nota di credito oltre il limite dell’anno

Può capitare che la variazione si riferisca a una fattura di anni precedenti e che la nota credito debba essere emessa oltre il termine dell’anno previsto per legge. In questo caso, la nota di debito o credito da emettere sarà fuori campo IVA. L’importo della suddetta, quindi, sarà riferito al solo imponibile. Se ciò si dovesse verificare, è opportuno riportare la seguente dicitura sul nuovo documento emesso: “nota di credito non imponibile art. 26 comma 3”.

Sconti e abbuoni non in contratto: la nota di credito

Non esistono limiti temporali per l’emissione una nota di credito che abbia a oggetto sconti e abbuoni previsti da un contratto tra le parti. In mancanza di contratto, invece, la legge prevede una diversa disciplina.

Molto spesso si crede che l’applicazione di uno sconto oppure un rimborso per un reso parziale della merce possano essere gestiti semplicemente con l’emissione di una nota di variazione. A prescindere dall’entità dell’importo, la legge prevede che se tali abbuoni non sono previsti da un contratto tra le parti, il cedente del bene o il prestatore del servizio non ha diritto al recupero dell’IVA.

Tali procedure sono ben dettagliate nell’articolo 26 del DPR 633/1972 al comma 2: “Se un’operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili (…) o in conseguenza dell’applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell’articolo 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell’articolo 25”.

Emettere nota di credito per omessa fatturazione

Qualora la nota credito venga emessa in ritardo o non venga proprio emessa, si rischia di incorrere in sanzioni. In particolare, il DPR 633/1972 disciplina dall’art. 41 all’art. 50 i casi di violazioni dell’obbligo di fatturazione.

“Chi effettua operazioni imponibili senza emettere la fattura essendo obbligato a emetterla, è punito con la pena pecuniaria da due a quattro volte l’imposta relativa all’operazione, calcolata secondo le disposizioni del titolo primo. Alla stessa sanzione è soggetto chi emette la fattura senza l’indicazione dell’imposta o indicando un’imposta inferiore, nel quale ultimo caso la pena pecuniaria è commisurata all’imposta indicata in meno”.

Altri motivi riguardano le violazioni dell’obbligo di registrazione, di dichiarazione, di versamento, quelli relativi alla contabilità e alla compilazione degli elenchi, alle esportazioni e altro.

Come numerare le note di credito

L’emissione delle note di debito e credito può seguire la numerazione e la cronologia delle fatture. Questa scelta favorisce l’immediatezza di un eventuale riscontro temporale tra la documentazione. Ad ogni modo, è consigliabile avere e mantenere un registro apposito per le note di credito o di debito con una propria numerazione.

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1 commento

  • Lara

    Buongiorno,
    Vorrei un chiarimento nel caso merce acquistata da un operatore spagnolo (art41) che risulta poi dopo avere stazionato nei nostri magazzini in Italia spedita in Polonia avere dei problemi e’ corretto da parte dell’operatore spagnolo emettere una nota di accredito indicando abbuono e stornare il quantitativo? La merce viene distrutta in Polonia in quanto piante deperibili. Da parte nostra a sua volta ( che naturalmente non abbiamo ricevuto nessun reso) e’ corretto emettere una nota di accredito sempre stornando la quantità ? Oppure andava stornata solo la cifra indicando abbuono x merce non conforme in entrambi i casi non essendoci stata movimentazione della merce? In questo caso dovevamo richiedere una variazione del contenuto della nota di accredito originale al fornitore spagnolo? Grazie

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