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Commercio elettronico indiretto

Commercio Elettronico Indiretto o e-commerce indiretto: ecco come stare in regola….

SOMMARIO

Ci sono giunte diverse richieste di informazioni sulle lettere inviate da Amazon ai propri venditori relative alla disciplina europea applicabile agli ecommerce che vendono a privati nei Paesi UE. Abbiamo quindi pensato di aggiornare un “vecchio articolo” per fare un pò di chiarezza sull’argomento.

Commercio elettronico indiretto o e-Commerce indiretto: che cos’è? Qual è il trattamento fiscale per questo tipo di cessioni? Occorre emettere gli scontrini fiscali? Come funzionano le vendite nei paesi esteri?

Ecco tutto ciò che devi da sapere per stare in regola quando vendi con un sito di e-commerce anche all’estero. Il post si limita al commercio elettronico indiretto dove la fase preliminare di ordine e anche il pagamento vengono effettuati on-line, ma il bene viene poi fisicamente spedito.

Cos’è il commercio elettronico indiretto?

Il commercio elettronico indiretto consiste in una tipologia di transazioni in cui:

la fase preliminare di ordine ed anche il pagamento vengono effettuati on-line, ma il bene viene poi fisicamente spedito al domicilio o alla sede dell’acquirente. Si tratta della vendita di beni tradizionali (come vino, libri, computer, eccetera) che ha delle analogie con la vendita per corrispondenza e che si avvantaggia della forma elettronica per espandere i propri canali e le proprie vendite”. >

In base ai soggetti che prendono parte al processo di vendita, il commercio elettronico indiretto può essere classificato come segue:

  1. business to consumer (B2C): si tratta delle transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali;
  2. business to business (B2B): si tratta dell’insieme delle transazioni commerciali effettuate tra imprese.

Inoltre, a seconda del paese in cui avviene la cessione cambia la disciplina IVA; nel dettaglio occorre distinguere tra cessioni:

  • effettuate in Italia;
  • intracomunitarie;
  • EXTRA UE.

In questo articolo ci soffermiamo sulle cessioni B2C e quindi effettuate verso consumatori finali.

E-commerce indiretto e fatturazione

Il commercio elettronico indiretto è assimilato, anche ai fini della disciplina IVA, alle vendite per corrispondenza. Non è obbligatoria l’emissione di fattura/scontrino/ricevuta fiscale, a meno che il cliente non ne faccia esplicita richiesta al momento dell’acquisto. Il sito internet utilizzato per l’Ecommerce è necessario che permetta all’acquirente di richiedere l’emissione della fattura e di indicare quindi i dati necessari per la fatturazione.

Resta fermo l’obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi dell’ammontare totale delle vendite effettuate giornalmente.

Per approfondire l’argomento consultare il nostro post: E-commerce: quando occorre emettere la fattura?

E-commerce indiretto e reso merce

L’emissione della fattura, in caso di restituzione della merce al venditore permette di recuperare l’IVA a norma dall’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972. Quando invece i beni vengono ceduti senza l’emissione della fattura, in caso di reso normalmente per tali operazioni non sarebbe possibile recuperare l’IVA. Per risolvere il problema l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con
risoluzione 274/E/2009, che è comunque possibile recuperare l’IVA sui resi di merce relative alle operazioni effettuate senza emissione della fattura. Tuttavia, il contribuente deve fornire la documentazione che consenta l’identificazione degli elementi necessari a correlare il reso alla vendita originaria. Più precisamente:

  • le generalità del soggetto acquirente;
  • l’ammontare del prezzo rimborsato;
  • il “codice” dell’articolo oggetto di restituzione;
  • il “codice di reso” (quest’ultimo deve essere riportato su ogni documento emesso per certificarne il rimborso).

In questi casi, per recuperare l’IVA non è comunque possibile emettere una nota di variazione. Il fornitore, se ha una contabilità di magazzino, deve registrare il carico dei prodotti restituiti per generare un corrispettivo negativo che confluisce nel totale di giornata del registro dei corrispettivi secondo l’aliquota del prodotto. Oppure, quando non è tenuta la contabilità di magazzino, deve registrare il corrispettivo negativo che confluisce nel totale di giornata del registro dei corrispettivi.

Ecommerce indiretto e vendite nei Paesi UE

Nell’e-commerce indiretto, le cessioni effettuate per corrispondenza verso consumatori finali in altri Stati UE sono soggette ad IVA in Italia quando vengono rispettate le seguenti condizioni:

  • i beni devono essere spediti o trasportati dal cedente o per suo conto nel territorio di altro Stato membro;
  • le vendite in ciascuno Stato membro non devono superare la soglia di € 100.000 o il minor ammontare previsto in ogni Stato a norma dell’art. 34 della Direttiva 2006/112/CE.

Al superamento delle soglie di vendita in un Paese UE occorre nominare un rappresentante fiscale oppure identificarsi direttamente. Attenzione, è comunque possibile optare per l’applicazione dell’IVA nell’altro Stato membro, anche nel caso in cui non superi la soglia di vendita.

E-commerce indiretto e IVA nel paese dell’acquirente

Amazon ha inviato ai propri venditori una informativa, che riguarda la disciplina applicabile ai soggetti passivi IVA che vendono i propri beni a consumatori finali all’interno dell’Unione Europea. La disciplina europea in oggetto ha stabilito dei valori soglia delle vendite complessive annuali per per ogni stato membro. Al superamento di dette soglie occorre:

  • identificarsi nello Stato in cui è avvenuto il superamento, direttamente o tramite un rappresentante fiscale;
  • applicare l’IVA prevista secondo dalla normativa locale;
  • adempiere agli obblighi contributivi e previdenziali vigenti nello Stato estero.

Vediamo quali sono le soglie di vendita attualmente vigenti.

Soglie di vendita vigenti nei paesi EU

Le soglie di vendita previste dalla disciplina europea sono le seguenti:

Stato UE/strong>Soglia annua per le vendite
Austria35.000€
Belgio35.000€
Cipro35.000€
Croazia270.000HRK
Danimarca280.000DKK
Estonia35.000€
Finlandia35.000€
Francia35.000€
Germania35.000€
GreciaIndicazione non fornita
Irlanda35.000€
IslandaIndicazione non fornita
Italia35.000€
Lettonia35.000€
LiechtensteinNon si applicano le regole sull’IVA
Lituania35.000€
Lussemburgo100.000€
Malta35.000€
Paesi Bassi100.000€
Polonia160.000 PLN
Portogallo35.000€
Regno Unito70.000 GBP
Rep. Ceca1.140.000 CZK
Romania35.000€
Slovacchia35.000€
SloveniaIndicazioni non fornite
Spagna35.000€
Svezia310.000 SEK
UngheriaIndicazioni non fornite

Per scoprire come aprire partita IVA estera consultare il nostro post al seguente link:

Aprire Partita IVA Estera



E-commerce indiretto e vendite EXTRA UE

Per quanto riguarda le cessioni EXTRA UE trattasi di operazioni non imponibili ai sensi dell’art. 8, del D.P.R. n. 633/1972, a condizione che sia provata l’uscita dei beni dal territorio della UE. L’esportazione deve risultare da:

  • apposito documento doganale (DAU);
  • vidimazione apposta dall’Ufficio doganale su copia della fattura o della bolla di accompagnamento o del documento di trasporto.

Per scoprire gli adempimenti necessari per avviare un E-commerce leggere il nostro post al seguente link:

9 Semplici step per avviare un e-commerce

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