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CERTIFICAZIONE UNICA 2022

Focus sulla Certificazione Unica 2022 dei minimi e dei forfettari

SOMMARIO

Tutti i titolari di partita iva in regime dei minimi o in regime forfettario devono presentare la certificazione unica 2022, anche conosciuta come Cud (precisamente ex modello cud). Le date da tenere a mente sono due:

  • 16 marzo: termine ultimo per la consegna della certificazione unica al lavoratore (opzionale per le partite iva in regime dei minimi o forfettario)
  • 31 ottobre: termine ultimo per l’invio all’Agenzia delle Entrate (termine ultimo anche del modello 770)

Per il 2022 c’è una novità da tenere in considerazione: sono stati introdotti nuovi codici,  il codice 24 per esempio sostituirà il “vecchio” codice 12.

Procediamo con ordine per capire nel dettaglio come funziona la certificazione unica 2022 e cosa indicano i nuovi codici da utilizzare in fase di compilazione. 

Chi ha l’obbligo di presentazione della Certificazione Unica?

Il modello 770 e la certificazione unica devono essere presentati da tutti i soggetti che svolgono attività professionali anche se, come accade per i titolari di partita iva in regime dei minimi, non si è soggetti alla ritenuta d’acconto pur essendo sostituti d’imposta. 

ATTENZIONE: i titolari di partita iva in regime forfettario non sono considerati sostituti d’imposta e pertanto non sono tenuti a certificare i compensi erogati. Occorre però indicarli nel quadro RS della Dichiarazione Redditi Persone Fisiche. 

Quali codici cambiano nella Certificazione Unica 2022?

La compilazione della CU è soggetta al rispetto delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate, con particolare attenzione all’inserimento dei codici corretti. Per l’anno in corso vale quanto segue:

  • codice 21
    sostituisce il codice 7. Si deve utilizzare in caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta
  • codice 22
    sostituisce il codice 8. Si deve utilizzare in caso di erogazione di redditi esenti, ossia di somme che non costituiscono il reddito
  • codice 24
    sostituisce il codice 12. Si deve utilizzare per i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfettario.

Oltre ai suddetti codici, sono stati introdotti anche due nuovi codici: il 13 e il 14. Questi si devono utilizzare in caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile in relazione ai lavoratori autonomi impatriati che sono rientrati in Italia in data antecedente il 30 aprile 2019 e che hanno beneficiato dell’estensione a loro dedicata per i successivi 5 periodi d’imposta. 

In sostanza, tutti i contribuenti, siano essi in regime dei minimi o in regime forfettario, sono tenuti a compilare la certificazione unica 2022 comprensiva dei compensi e delle somme percepite. I dati devono essere inseriti nel quadro certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

NOTA BENE: in caso di contributi previdenziali occorre fare una distinzione fondamentale. I soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS che richiedono il 4% di rivalsa INPS devono considerare il suddetto contributo nella somma del compenso e devono pertanto riportarlo nella CU.
I soggetti iscritti alle casse professionali non devono invece riportare alcun contributo integrativo poiché esso non è considerato compenso. 

Cosa bisogna fare in caso di erogazione dei compensi?

Può capitare che un soggetto operante nel regime dei minimi o in regime forfettario eroghi dei compensi a professionisti in regime ordinario. In questi casi, occorre prestare molta attenzione se si è in regime dei minimi o in forfettario. 

I contribuenti in regime dei minimi possono essere considerati sostituti d’imposta. In questo caso, occorre procedere con i seguenti adempimenti:

  • versamento della ritenuta d’acconto entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento
  • certificare il compenso erogato compilando e inviando la certificazione unica 2022 e il modello 770/2022

Questo perché i titolari di partita iva dei minimi sono esonerati dall’applicazione della ritenuta sulle proprie fatture, ma non sono esonerati dall’applicazione delle ritenute alla fonte a titolo di acconto sulle fatture ricevute. 

I contribuenti in regime forfettario non sono considerati sostituti d’imposta e in caso di erogazione di compensi a professionisti in regime ordinario non devono seguire l’iter precedente. L’unico loro obbligo riguarda l’indicazione nel quadro RS della propria dichiarazione dei redditi Modello Unico PF del codice fiscale e dei dati del professionista a cui è stato erogato il compenso, oltre all’ammontare lordo del compenso erogato.

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