Il Commercialista Online

Chi sono i “contribuenti minimi”? Come funziona il nuovo regime dei minimi?

Dal 1 gennaio 2012, e fino al 31 dicembre 2015, per coloro che iniziavano una nuova attività potevano adottare il nuovo regime dei minimi, denominato “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” in presenza di determinati requisiti.

Durata del regime dei minimi

A differenza dell’“ex regime dei minimi”, la cui durata era subordinata al solo permanere nel tempo dei requisiti previsti dalla norma, il regime fiscale di vantaggio o nuovo regime dei minimi poteva essere applicato esclusivamente per il periodo di imposta in cui l’attività è iniziata e per i quattro periodi di imposta successivi. Coloro che allo scadere del quinquennio non avevano ancora compiuto trentacinque anni, potevano prolungare l’applicazione del regime fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età.

I requisiti del regime dei minimi

Potevano aderire al regime dei minimi le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato esercenti attività d’impresa o arti e professioni, che iniziavano una nuova attività presumendo di conseguire ricavi o compensi in misura inferiori a 30.000 euro.

Il limite dei 30.000 euro di ricavi o compensi doveva essere ragguagliato all’anno. Ad esempio: per una nuova attività che iniziana il 1 settembre 2008 il limite era di 10.000 (4/12 di 30.000).

Per i titolari di partita IVA che avevano già un’attività in essere, potevano avvalersi del regime in esame se nell’anno precedente non avevano:

  1. lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
  2. effettuato cessioni all’esportazione;
  3. erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
  4. acquistato, anche mediante contratti di appalto e di locazione, anche finanziaria, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000 euro
  5. effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro nel triennio precedente (N.b. i beni strumentali ad uso promiscuo vengono considerati al 50 per cento del costo di acquisto)
  6. esercitato nel triennio precedente l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  7. esercitano un’attività nuova, non trattandosi di prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo: la mera prosecuzione con esclusione della pratica professionale. Il regime poteva essere adottato tuttavia dai soggetti che si trovano in condizioni di disoccupazione o di mobilità, purché potessero dimostrare che tale situazione non è dipendente dalla propria volontà (Provvedimento 185820/2011).

Chi non è un “contribuente minimo”!

Non possono essere considerati contribuenti minimi:

  1. Le imprese individuali e i professionisti singoli che nell’anno precedente hanno:
    • conseguito ricavi o compensi superiori a 30.000 euro;
    • avuto lavoratori dipendenti o collaboratori (anche a progetto);
    • effettuato cessioni all’esportazione;
    • erogato utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro.
  2. Le imprese individuali e i professionisti singoli che nel triennio precedente hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a 15.000 euro.

Inoltre non possono essere contribuenti minimi:

  • coloro che si avvalgono di regimi speciali Iva;
  • i non residenti;
  • chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili (fabbricati e terreni edificabili) e di mezzi di trasporto nuovi;
  • chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale.

Quali le imposte nel regime dei minimi?

In luogo dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali è dovuta un’imposta sostitutiva del 5% per cento sul reddito, calcolato come differenza tra ricavi o compensi e spese sostenute, comprese le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o alla professione.

Il reddito si determina applicando il principio di cassa, il che comporta un’immediata e integrale rilevanza dei costi, anche quelli inerenti i beni strumentali. Dal reddito si possono dedurre per intero i contributi previdenziali. E’ ammessa la compensazione di perdite riportate da anni precedenti. Le perdite fiscali successive possono essere portate in diminuzione dal reddito conseguito nei periodi d’imposta seguenti, ma non oltre il quinto.

Le semplificazioni fiscali e contabili del regime dei minimi

Rilevanti le agevolazioni ai fini IVA. Infatti il contribuente minimo:

  • emetteva fattura senza IVA (con la dicitura “operazione effettuata ai sensi dell’art.1, comma 100, L. n. 244/2007 come modificata dal DL 98/2011) e non era tenuto alla registrazione delle stesse;
  • non era tenuto alla registrazione dei corrispettivi e delle fatture di acquisto
  • era esonerato dalla presentazione della dichiarazione IVA e della comunicazione dati IVA.

Adempimenti del regime dei minimi

Obbligatori nel regime dei minimi i seguenti adempimenti:

  • numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali
  • certificazione dei corrispettivi
  • integrare la fattura per gli acquisti intracomunitari e per tutte quelle operazioni che prevedono il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), con conseguente obbligo di versare l’imposta entro il giorno 16 del mese successivo
  • presentare gli elenchi Intrastat.

Come funziona l’IVA nel regime dei minimi

L’esonero dell’applicazione IVA sulle operazioni attive, tuttavia comportava l’indetraibilità assoluta dell’imposta pagata sugli acquisti, anche intracomunitari e sulle importazioni (in tal modo l’IVA pagata si trasformava in un costo deducibile dal reddito).

La marca da bollo nel regime dei minimi

Non essendo soggette all’imposta sul valore aggiunto, le fatture dei minimi dovevano essere integrate con la marca da bollo, qualora l’importo delle stesse sia superiore ad euro 77,47.

I vantaggi del regime dei minimi

I principali vantaggi derivanti dall’applicazione del regime dei minimi erano i seguenti:

  • esonero dalla tenuta delle scritture contabili anche ai fini delle imposte sul reddito
  • esclusione dagli studi di settore e dai parametri
  • esonero dalla presentazione del nuovo elenco clienti/fornitori di cui al DL 78/2010 (Spesometro)
  • esonero dal pagamento e determinazione dell’IRAP, e conseguente esonero dall’obbligo di dichiarazione IRAP
  • assoggettamento ad una imposta sostitutiva del 5% sul reddito determinato secondo il principio di cassa, in luogo delle ordinarie aliquote di imposta per IRPEF, e per addizionali regionali e comunali.

Permangono invece i seguenti obblighi:

  • conservazione dei documenti ricevuti ed emessi (ex art. 22 D.P.R. 600/73)
  • presentazione della dichiarazione dei redditi con compilazione del relativo quadro CM.

Quando cessa il regime dei minimi?

Si verifica la fuoriuscita dal regime dei minimi quando:

  • Dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche solo una delle condizioni richieste ovvero si realizza una delle condizioni di esclusione.
  • Dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti superano il limite di 45 mila euro. In quest’ultimo caso si ha l’obbligo di versare l’Iva mediante scorporo dai corrispettivi documentati dall’inizio del periodo di imposta.

L’opzione per il regime ordinario

I contribuenti considerati “minimi” possono comunque scegliere di applicare l’Iva e le imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno 3 anni, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Dopo tre anni, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione del regime normale. L’opzione comunicata per il 2008 può essere revocata con effetto dal periodo d’imposta successivo.