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Canone speciale RAI per titolari di partita IVA

SOMMARIO

I titolari di partita IVA sono tenuti a pagare il Canone Speciale RAI? E se è stato già pagato il canone per l’abitazione occorre pagarlo anche per la partita IVA?

Ormai dal 2016 mentre il canone RAI ordinario (quello dovuto per le private abitazioni) viene addebitato nelle bollette per l’energia elettrica, per il pagamento del Canone speciale RAI i titolari di partita IVA continuano a ricevere a inizio anno una comunicazione con il bollettino postale.
Infatti, molti titolari di partita IVA, anche coloro che hanno già provveduto a saldare il canone RAI per la propria abitazione, si sono visti recapitare una lettera con la richiesta di pagamento del Canone speciale Rai. Trattasi di un’imposta dovuta da coloro che sono in possesso di apparecchi radio o TV nei locali della propria attività. Di conseguenza, se si hanno due televisori, uno per la propria abitazione e uno per la propria attività, occorrerà versare due volte il canone.

Vediamo nel dettaglio cosa dice la normativa, quando sarebbe dovuto e come fare per non pagare il Canone speciale RAI per i titolari di partita IVA.

Quando pagare il Canone Speciale RAI?

«Devono pagare il Canone Speciale RAI coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio-televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto» – R.D.L. n. 246 del 21.02.1938 e D.L.L. n. 458 del 21.12.1944

Tuttavia con nota del 22 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente. Sintetizzando, sono assoggettati al pagamento del canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva.

Da questa comunicazione si evince che se un apparecchio TV, una radio o un PC sono dotati di sintonizzatore, il canone è dovuto a prescindere dall’utilizzo dell’apparecchio e quindi, occorre verificare se gli apparecchi utilizzati negli uffici o in azienda siano muniti di sintonizzatore.

Di conseguenza, il Canone Speciale RAI è dovuto quando gli apparecchi sono muniti di sintonizzatori e quindi abilitati alla ricezione del segnale, mentre se ne sono sprovvisti non dovrà essere pagato il canone.

Cosa fare per non pagare il Canone Speciale RAI?

Quando al titolare di partita IVA non soggetto al pagamento del Canone Speciale RAI viene comunque recapitato il bollettino, occorre fare una disdetta dall’abbonamento, inoltrando il modulo di autocertificazione di non detenzione di apparecchi muniti di sintonizzatore alla sede RAI competente (cfr. sedi regionali RAI).

Per i titolari di partita IVA che pagavano il canone speciale e che non detengono più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive fuori dall’ambito familiare, mentre fino al 2015 si presentava una denuncia di cessazione dell’abbonamento per suggellamento, dal 2016 devono inviare alla sede regionale RAI competente per territorio, comunicazione di disdetta del canone speciale, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando la destinazione dell’apparecchio.

Come funziona quando la sede della propria attività coincide con l’abitazione?

Molto spesso capita che i liberi professionisti o i piccoli imprenditori abbiano la sede presso l’abitazione. In questo caso il canone va pagato solo se il televisore di casa, oltre che per la famiglia, viene usato per la propria attività lavorativa e quindi anche un solo televisore comporta il pagamento di due canoni.

Chi è esonerato dal pagamento del Canone Speciale RAI?

Sono esonerate le seguenti tipologie di soggetti:

  • scuole;
  • centri sociali diurni per anziani (ma non le case di riposo);
  • enti assistenziali;
  • enti culturali pubblici no-profit.

Ciascuna di queste tipologie ha una specifica procedura per la richiesta dell’esenzione.

Quando scade il rinnovo del canone RAI?

Il pagamento del Canone Speciale RAI può avvenire in un’unica soluzione, a rate trimestrali o con pagamenti semestrali. Più precisamente, pagamento:

  • annuale il 31 gennaio;
  • semestrale il 31 gennaio ed il 31 luglio;
  • trimestra il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio ed il 31 ottobre.

Il versamento del canone speciale avviene con domiciliazione bancaria utilizzando i moduli inviati dalla RAI o con bollettino premarcato c/c 2105 inviato sempre dalla RAI.

Le attività stagionali versano comunque il canone per tutto l’anno.

Per gli importi del canone speciale RAI consultare il seguente link categorie e tariffe RAI.

Anche per tablet e PC si paga il canone?

Il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha chiarito che il canone è dovuto per le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Di conseguenza di per sé i personal computer non sono assoggettabili al canone, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare. Tuttavia, il canone è dovuto quando l’apparecchio normalmente munito di sintonizzatore rimane soggetto al canone anche se privato del sintonizzatore, in quanto ad esempio destinato solo alla visione di DVD.

Quali sono le sanzioni per mancato pagamento del Canone Speciale RAI

I titolari di partita IVA obbligati al pagamento del canone speciale non in regola con i pagamenti sono tenuti a pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dall’Amministrazione Finanziaria utilizzando il bollettino allegato alla richiesta di pagamento.
Il mancato pagamento del canone da parte degli abbonati può essere accertato anche dalla Guardia di Finanza, che procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra € 103,29 e € 516,45 (D.L.C.P.S.31/12/1947 n.1542).

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