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Acconto IVA: come si calcola

Acconto IVA: come si calcola?

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Sommario

Scade il 27 dicembre il termine per il versamento dell’acconto IVA. Nel post vediamo come ridurre al massimo l’importo da versare utilizzando i diversi metodi di calcolo evitando spiacevoli sanzioni.

E se spesso quando pensiamo a dicembre pensiamo a Babbo Natale, purtroppo trattasi di un mese poco gradito ai titolari di Partita IVA proprio a causa della scadenza per il versamento dell’acconto IVA.

Terminate le scadenze di novembre, pensiamo a quelle di dicembre e cerchiamo di capire come diminuire l’importo dei versamenti da effettuare nell’ultimo mese dell’anno: occhio alle date delle fatture ricevute, fondamentali per calcolare la liquidazione al 20 dicembre ed eventualmente per diminuire l’importo dovuto a titolo di acconto IVA.

Chi deve versare l’acconto IVA?

Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti IVA, con le seguenti eccezioni. Non sono tenuti al versamento acconto IVA coloro che:

  • hanno cessato l’attività nel corso dell’anno ed entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno;
  • hanno chiuso il precedente periodo d’imposta (risultante dalla Lipe periodica) con un credito di imposta;
  • prevedono di chiudere la contabilità IVA con un credito di imposta;
  • hanno un importo per acconto IVA inferiore ad € 103,29;
  • hanno applicato il regime forfettario o regime dei minimi nell’anno precedente ed applicano il regime ordinario per l’anno in corso;
  • adottano un regime fiscale agevolato: regime dei minimi o forfettario;
  • hanno effettuato esclusivamente operazioni non imponibili o esenti ai fini IVA, ovvero con lo split payment, o attività di intrattenimento;
  • hanno esercitato attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • applicano il regime di esonero per i produttori agricoli.

Come funziona il calcolo acconto IVA?

Per calcolare l’importo dovuto a titolo di acconto IVA è possibile scegliere quale metodo utilizzare a seconda di quello che risulta più appropriato al proprio caso. Nel dettaglio le alternative sono:

  • Metodo storico: il versamento è pari all’88% dell’importo relativo alla liquidazione IVA relativa all’ultimo trimestre o mese dell’anno precedente (a titolo esemplificativo i contribuenti con liquidazione trimestrale prenderanno a riferimento la liquidazione del quarto trimestre 2019 e quindi [rigo VL38 – rigo VL36 + rigo VH13 x 88%] – mentre i contribuenti con liquidazione mensile dell’imposta prenderanno come riferimento la liquidazione IVA del mese di dicembre 2019 [rigo VH 12 dichiarazione IVA x 88%]). Attenzione, l’utilizzo di questo metodo è preferibile quando si prevede una liquidazione IVA periodica sicuramente superiore rispetto a quella dell’anno precedente;
  • Metodo previsionale: il versamento è pari all’88% di quanto si prevede di dover versare con l’ultima liquidazione periodica dell’anno. Occorre procedere ad effettuare una simulazione della liquidazione IVA relativa al IV trimestre o al mese di dicembre sulla base delle operazioni attive e passive presunte. È consigliabile l’utilizzo di questo metodo quando si ha una certa sicurezza sulle operazioni che si effettueranno entro la fine dell’anno per non incorrere poi in successive sanzioni;
  • Metodo analitico delle operazioni effettuate: il versamento è pari al 100% dell’importo risultante dalla liquidazione IVA intermedia al 20 dicembre; tale metodo è sicuramente più appropriato quando dalla liquidazione intermedia si ottiene un acconto inferiore rispetto a quello calcolato con il metodo storico. Per procedere al calcolo occorre considerare le operazioni attive e passive annotate nei registri dal 1 al 20 dicembre, per i contribuenti mensili, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i trimestrali; Occorre considerare inoltre le operazioni effettuate e non ancora registrate o fatturate fino al 20 dicembre.

Esempi pratici calcolo Acconto IVA 2020

Nel caso un contribuente passi dal regime IVA mensile 2019 a quello trimestrale 2020 o viceversa, vediamo come effettuare il calcolo dell’importo dovuto a titolo di acconto IVA.

Calcolo acconto IVA 2020 nel caso di passaggio da trimestrale a mensile

Un contribuente che effettui il passaggio da trimestrale a mensile, per calcolare l’importo dovuto a titolo di acconto IVA, dovrà considerare l’88% di 1/3 dell’imposta a debito per il IV trimestre 2019 (e quindi l’88% di 1/3 dell’importo iscritto nel rigo VH13 del modello IVA 2020).

Calcolo acconto IVA 2020 nel caso di passaggio da mensile a trimestrale

Il contribuente deve considerare l’88% della somma delle liquidazioni IVA effettuate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 (e quindi l’88% della somma dei righi VH10, VH 11 e VH12 del modello IVA 2020).

Codice tributo versamento acconto IVA

Come ormai ben sappiamo, i versamenti IVA e degli altri tributi devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il modello F24 in modalità elettronica, compilato riportando i seguenti codici tributo:

  • 6013 se trattasi di contribuenti mensili;
  • 6035 per i contribuenti trimestrali.

NB: Per il solo versamento dell’Acconto IVA i contribuenti trimestrali non devono applicare l’interesse dell’1% come invece si effettua nelle liquidazioni periodiche.

In caso in cui il contribuente abbia un credito per imposte, potrà utilizzarlo in compensazione all’acconto IVA presentando il modello F24 anche a zero.

Mancato versamento acconto IVA

Per rimediare ad un versamento tardivo occorre ricorrere al ravvedimento operoso versando, oltre all’acconto IVA calcolato con i metodi sopra evidenziati, la sanzione amministrativa ridotta nella misura del 50% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del 27 dicembre 2020 e gli interessi al tasso legale che dal 01.01.2017 è pari allo 0,1%.

Di conseguenza, la sanzione da versare se il pagamento avviene nei 90 giorni dalla scadenza sarà pari:

  • allo 0,1% giornaliero e quindi fino ad un massimo dell’1,4% se il ravvedimento avviene entro il 14° giorno successivo alla scadenza – c.d. ravvedimento sprint;
  • all’1,5% dell’imposta non versata (1/10 del 15%) se il ravvedimento spontaneo avviene dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza – c.d. ravvedimento breve;
  • all’1,67% dell’imposta non versata (1/9 del 15%), se la regolarizzazione avviene oltre il 30° giorno ma entro il 90° dalla scadenza – c.d. ravvedimento intermedio.

Se invece il versamento avviene successivamente ai 90 giorni dalla scadenza occorrerà calcolare la sanzione sulla base del seguente ravvedimento:

  • lungo (entro un anno): in questo caso la sanzione applicabile è pari al 3,75% (1/8 del minimo che oltre i 90 giorni è del 30%);
  • biennale: per versamenti eseguiti entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo;
  • lunghissimo o ultra biennale: per versamenti eseguiti oltre un anno; la sanzione applicabile è pari al 5,00% (1/6 del minimo).

Attenzione, sarà possibile ricorrere al ravvedimento operoso fintanto che l’Agenzia delle Entrate non notifica un avviso bonario o un avviso di accertamento. Per un approfondimento su come comportarsi quando si riceve un avviso bonario consultare il nostro post al link di seguito: Cosa fare per risolvere un avviso bonario

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