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Acconto IVA 2020: chi deve pagare e chi è esonerato

SOMMARIO

Il 28 dicembre 2020 ormai è vicino e si tratta di una delle date segnate in rosso sul calendario fiscale. Il motivo? Il pagamento dell’acconto IVA 2020.
Nonostante i numerosi decreti legati all’emergenza epidemiologica, per il 2020 e parte del 2021 sono stati previsti alcuni interventi a favore di cittadini e imprese, come per esempio la sospensione dal versamento acconto IVA. Gli interventi sono però a favore di specifiche categorie, non valgono per tutti, ed è proprio per questo motivo che il rischio confusione è alto. Ecco perché abbiamo deciso di dedicare questo articolo all’acconto IVA 2020, specificando i soggetti tenuti a pagare, i soggetti esclusi e i soggetti che hanno diritto alla sospensione grazie al Decreto Ristori Quarter.

Chi sono i soggetti obbligati a versare l’acconto IVA 2020?

Entro il 28 dicembre 2020, i soggetti che effettuano liquidazioni e versamenti IVA con periodicità mensile o trimestrale. Prima di procedere al versamento, è comunque necessario procedere con il calcolo dell’acconto IVA 2020. I metodi a tale scopo sono 3:

  • storico
  • previsionale
  • della liquidazione intermedia o analitica al 20 dicembre

NOTA BENE: l’acconto non è dovuto nel caso in cui l’importo sia minore di 103,29 euro

Chi sono i soggetti esclusi dal pagamento?

Non sono tenuti a versare l’acconto IVA 2020, tutti i contribuenti che:

  • in presenza o meno della presentazione della richiesta di rimborso, hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito d’imposta
  • prevedono di chiudere la contabilità IVA con un’eccedenza detraibile d’imposta, anche se hanno già fatto un versamento relativo a dicembre o all’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente o sono in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente
  • hanno eseguito solo operazione esenti o non imponibili a fini IVA
  • devono versare un importo inferiore a 103,29 euro
  • hanno iniziato la propria attività nel 2020
  • hanno cessato la propria attività durante quest’anno
  • aderiscono al regime di vantaggio disciplinato dall’articolo 27 commi 1-2 del Decreto Legislativo 98/2011
  • aderiscono al regime forfettario
  • sono usciti dal regime dei minimi o forfettario a partire dal primo gennaio 2020 con applicazione del regime ordinario
  • svolgono attività di intrattenimento
  • si trovano in regime agricolo di esonero

Chi sono i soggetti sospesi dal Ristori Quarter?

A seguito del Decreto Ristori quarter (D.L. n. 157/2020) ci sono anche dei contribuenti per i quali il pagamento dell’acconto IVA 2020 è stato sospeso. Nello specifico, si tratta di:

  • esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi inferiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 157/2020 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019
  • esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività d’impresa, di arte o professione dopo il 30 novembre 2019
  • contribuenti le cui attività economiche sono state sospese a seguito dell’articolo 1 del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale
  • soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, alla data del 26 novembre 2020 per mezzo delle ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dall’articolo 30 del D.L. n. 149/2020
  • soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al D.L. n. 149/2020, e soggetti che esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto come individuate alla data del 26 novembre 2020 con le ordinanze del Ministro della Salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’art. 30 del D.L. n. 149/2020

Quando procedere al pagamento dei versamenti sospesi?

Il pagamento dell’acconto IVA 2020 con scadenza 28 dicembre 2020 potrà essere effettuato dai soggetti per i quali è stata prevista la sospensione, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate di pari importo, per un numero massimo di 4, con pagamento della prima entro e non oltre il 16 marzo 2021.


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