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Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità

Post: Regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità






11/01/2012

Disposizione N. 185820/2011
 
Modalità di applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - disposizioni di attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme indicate nei riferimenti normativi

Dispone

1. Norme applicabili
1.1 Ai fini dell’applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per quanto non espressamente previsto da questo provvedimento si applica, laddove compatibile, quanto disposto dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dalle disposizioni di attuazione contenute nel decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze 2 gennaio 2008.

2. Requisiti per l’ammissione al regime fiscale di vantaggio

2.1. Le persone fisiche che intraprendono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo dal 1° gennaio 2012, ovvero che l’hanno intrapresa successivamente al 31 dicembre 2007, e che possiedono i requisiti previsti all’articolo 1, commi da 96 a 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall’articolo 2 del decreto ministeriale 2 gennaio 2008, accedono al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, a condizione che siano in possesso anche dei requisiti stabiliti dal comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

2.2. La condizione di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 27 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, secondo cui l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente, non opera laddove il contribuente dia prova di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.

2.3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1, che hanno intrapreso un’attività di impresa, arte o professione successivamente al 31 dicembre 2007, e che hanno optato per il regime ordinario ovvero per il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono accedere al regime fiscale di vantaggio per i periodi di imposta residui al completamento del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età. Resta fermo il vincolo triennale conseguente all’opzione per il regime ordinario.

2.4. Ai fini dell’individuazione del limite relativo all’acquisto di beni strumentali, di cui all’articolo 1, comma 96, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel caso di esercizio contemporaneo di più attività, si fa riferimento alle attività complessivamente esercitate. 3 Durata del regime fiscale di vantaggio.

3 Durata del regime fiscale di vantaggio

3.1. Il regime fiscale di vantaggio si applica per il periodo di imposta di inizio attività e per i quattro successivi. I soggetti che non hanno ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età possono continuare ad applicare il regime fiscale di vantaggio fino al periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare alcuna opzione espressa.

3.2. Per esercizio di attività e per inizio di una nuova attività produttiva di cui all’articolo 27, comma 2, lettera a) del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, si fa riferimento allo svolgimento effettivo e all’inizio effettivo della stessa e non alla sola apertura della partita IVA.

3.3. Coloro che, per scelta o al verificarsi di un motivo di esclusione, cessano di applicare il regime fiscale di vantaggio non possono più avvalersene, anche nell’ipotesi in cui, nel corso del quinquennio ovvero non oltre il periodo di imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, tornino in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, commi 96 e 99 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell’articolo 27, commi 1 e 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98.

4. Opzione per il regime ordinario e per il regime contabile agevolato
 
4.1. Ai sensi del comma 110 dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 possono optare per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari.

4.2. I soggetti che effettuano l’opzione di cui al punto 4.1. determinano il reddito secondo le modalità ordinarie previste dal titolo I, capo V e VI del testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, avvalendosi dei regimi contabili di cui agli articoli 14, 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 e dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1996, n. 695.
4.3. I soggetti in possesso dei requisiti di cui al punto 2.1 possono optare per il regime contabile agevolato di cui all’articolo 27, comma 3, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98.
4.4. L’opzione è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata.

5 Imposta sostitutiva
 

5.1. Sul reddito imponibile determinato ai sensi dell’articolo 1, commi 104 e 108 della legge n. 244 del 2007 e dell’articolo 4 del D.M. 2 gennaio 2008, si applica l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali di cui al comma 105, ridotta al 5 per cento.

5.2. I ricavi e i compensi relativi al reddito oggetto del regime, non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto di imposta. A tal fine i contribuenti rilasciano un’apposita dichiarazione, dalla quale risulti che il reddito cui le somme afferiscono è soggetto ad imposta sostitutiva.

6 Adempimenti
 
6.1. I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, oltre agli adempimenti previsti dall’articolo 7 del D.M. 2 gennaio 2008:
a) sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell’archivio VIES, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 6, come modificato 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78.
b) sono esonerati dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto prevista all’articolo 21, comma 1, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78;
c) sono esonerati dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2010, n. 40, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001;
d) sono esonerati dall’obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.


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