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Reati tributari

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Post: Reati tributari






14/11/2011

Ipotesi Normativa e reo Sanzioni e norme Note
Art. 2, commi 1, 2 e 3, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. Chiunque, al fine di evadere imposte sui redditi o IVA, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi, a prescindere se egli sia o meno il soggetto passivo d'imposta o il titolare dei redditi o l'intestatario dei beni. L'utilizzo dei predetti documenti rileva a prescindere dal loro inserimento in contabilità, quindi anche per soggetti non obbligati a tenere le scritture contabili. Ciò che rileva è che il soggetto deve sia registrare o detenere i documenti succitati che presentare la dichiarazione dei redditi annuale IVA (esclusa quella IRAP) utilizzandoli con lo scopo di evadere le imposte (così come definito all'art. 1). Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (commi 1 e 2). Sono possibili, nell'ipotesi più grave, intercettazioni ambientali, arresto, custodia cautelare, arresti domiciliari e divieto di espatrio. La dichiarazione fraudolenta si distingue da quella infedele per la sua "insidiosità", così definita per la sussistenza dell'artefazione di un impianto documentale. A seconda, poi, del tipo di artificio si distinguono le ipotesi di cui all'art. 2 da quelle di cui all'art. 3. Per l'art. 2, la frode si considera commessa con la presentazione della dichiarazione annuale , avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria (comma 2). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). In deroga all'art. 110 Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
Art. 3, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione fraudolentamediante altri artifici A differenza dell'art. 2, può commettere questo reato solo chi è tenuto alle scritture contabili. Il reato è a formazione progressiva: prima occorre violare gli obblighi contabili (e come nell'art. 2, la condotta per configurare la fraudolenza della dichiarazione, deve essere "insidiosa" nel senso di costituire reale impedimento all'accertamento della realtà contabile), poi presentare la dichiarazione annuale sulla base della contabilità artefatta. Accertata l'insidiosità, gli artifici puniti sono tutti quelli non previsti dall'art. 2, ma qui sono previste due soglie di punibilità: occorre, con mezzi fraudolenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, quando congiuntamente: – l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro (con riferimento a ciascuna delle singole imposte), – l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante l'indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque è superiore a 1 milione di euro. Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni (art. 3). Al di sotto della soglia di punibilità, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista dal D.Lgs. 471/1997 per le dichiarazioni infedeli. II fatto si considera commesso con mezzi fraudolenti quando l'indicazione non veritiera si fonda su una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (comma 1). Gli atti suddetti non sono comunque punibili a titolo di tentativo (art. 6). Non danno luogo a fatti punibili: – le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile (art. 7, comma 1); – le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati in bilancio (art. 7, comma 1); – in ogni caso, le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle ritenute corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate (art. 7 comma 2).
Art. 4, D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione infedele Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3 (per le dichiarazioni fraudolente): chiunque al fine di evadere le imposte dirette o l'IVA (senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente) indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi quando congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore a 50.000 euro con riferimento a taluna delle singole imposte; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi è superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a 2 milioni di euro. Reclusione da 1 a 3 anni. Al di sotto della soglia di punibilità per la configurazione del delitto tributario, la medesima fattispecie costituisce illecito amministrativo punibile con la sanzione amministrativa prevista per la dichiarazione infedele dal D.Lgs. 471/1997. Non sono possibili i provvedimenti indicati al primo rigo. Il delitto non è punibile a titolo di tentativo art. 6). Non rilevano penalmente: – le rilevazioni nelle scritture contabili e in bilancio eseguite in violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, ma sulla base di metodi costanti di impostazione contabile nonché le rilevazioni e le valutazioni estimative i cui criteri concretamente applicati sono comunque indicati in bilancio; – le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono meno del 10% da quelle corrette (art. 7 comma 2 – degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità sopra indicate).
Art. 5 D.Lgs. 74/2000. Dichiarazione omessa Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA (dolo specifico), non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore a 30.000 euro, con riferimento a talune delle singole imposte. Reclusione da 1 a 3 anni (commi 1 e 2). Al di sotto dei 30.000 euro, vi è comunque illecito amministrativo punibile ai sensi del D.Lgs. 471/97 per dichiarazione omessa. Non sono possibili i provvedimenti indicati al primo rigo. Non si considera omessa, ai fini della configurazione del delitto, la dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza, oppure non sottoscritta, o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Alla scadenza dei 90 giorni, si consuma il reato.
Art. 8, D.Lgs. 74/2000. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Chiunque, al fine di consentire a terzi (dolo specifico) l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'IVA, emette o rilascia fatture od altri documenti per operazioni inesistenti. La condotta dolosa è immediatamente reato, a prescindere dall'utilizzazione o meno da parte del soggetto ricevente i documenti falsi. Infatti il reato si consuma all'atto dell'emissione o del rilascio del primo documento falso; la prescrizione del reato decorre a partire dall'emissione o dal rilascio dell'ultimo documento falso. Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni. Sono possibili i provvedimenti di cui al primo rigo nell'ipotesi più grave. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo d'imposta si considera come un solo reato (comma 2). In deroga all'art. 110 del Codice Penale, non è punibile a titolo di concorso nel reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8) chi se ne avvale o chi concorre con chi se ne avvale (art. 9 comma 1 lett. b), né è punibile a titolo di concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2) chi li emette o chi concorre con chi li emette (art. 9, comma 1, lett. a).
Art. 10 D.Lgs. 74/2000. Occultamento o distruzione di documenti contabili Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili, o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari. Reclusione da 6 mesi a 5 anni. Escluse le intercettazioni ambientali, sono possibili l'arresto facoltativo, la custodia cautelare, gli arresti domiciliari e il divieto di espatrio. E' un reato di evento: è punibile a titolo di delitto tentato nel caso in cui, nonostante l'occultamento o la distruzione, l'ufficio riesca ugualmente a ricostruire analiticamente il reddito o il volume d'affari sulla base di altri elementi. Trattandosi di un reato particolarmente "insidioso" (nel senso su definito) non è prevista alcuna soglia di punibilità.
Art. 10-bis D.Lgs. 74/2000. Omesso versamento di ritenute certificate Chiunque non versi ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti entro il termine previsto per la dichiarazione annuale dei sostituti di imposta. Reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato si configura se il totale relativo alle ritenute certificate e non versate, supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.
Art. 10-ter D.Lgs. 74/2000. Omesso versamento di IVA Chiunque non versi l’imposta sul valore aggiunto, dovuta sulla base della dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo. Reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato si configura se il totale relativo all’IVA dovuta e non versata supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.
Art. 10-quater D.Lgs. 74/2000. Indebita compensazione Chiunque non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. Reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato si configura se il totale relativo ai crediti indebitamente compensati supera i 50.000 euro per periodo d'imposta.
Art. 11 D.Lgs. 74/2000, comma 1 Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a 50mila euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Reclusione da 6 mesi a 4 anni. Reclusione da 1 anno a 6 anni se imposte, sanzioni e interessi sono superiori a 200mila euro È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Art. 11, D.Lgs. 74/2000, comma 2 Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 50mila euro. Reclusione da 6 mesi a 4 anni. È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.
Art. 11 D.Lgs. 74/2000, comma 2 Chiunque, al fine di ottenere per se o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a 200mila euro. Reclusione da 1 anno a 6 anni. È un reato di pericolo: è sufficiente la semplice idoneità della condotta simulata o fraudolenta a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.


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