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Nuovi minimi senza ritenuta d'acconto

Nuovi minimi senza ritenuta d'acconto

News: Nuovi minimi senza ritenuta d'acconto






22/12/2011

Dal 1° gennaio 2012 va in pensione il vecchio regime dei minimi, riservato (dalla legge 244/2007) ai contribuenti con ricavi sotto i 30mila euro all'anno e senza spese per dipendenti o collaboratori.
La prima manovra estiva di quest'anno (Dl 98/2011, articolo 27) ha riscritto le regole per accedere al sistema fiscale agevolato dedicato alle piccole imprese. Da gennaio, per rientrare fra i contribuenti "minimi" e usufruire, per cinque anni, di un'aliquota Irpef sostitutiva ridotta al 5%, i contribuenti-persone fisiche devono soddisfare anche nuovi requisiti: avere un'età compresa entro i 35 anni e iniziare un'attività d'impresa o di lavoro autonomo (o averla intrapresa dopo il 31 dicembre 2007). Il regime dei "super-minimi" si applica anche ai lavoratori in mobilità.
Chi ha i vecchi requisiti ma non quelli fissati dal Dl 98/2011, o chi esce dal regime dei minimi per decorrenza dei termini di applicazione, non può accedere al nuovo regime di vantaggio, ma può usufruire, comunque, di un regime contabile agevolato.
Con due provvedimenti diffusi oggi, l'agenzia delle Entrate ha dettato le istruzioni per usufruire della nuova imposta sostitutiva del 5% per i "vecchi minimi" e per i "nuovi minimi" che fuoriescono dal regime fiscale per decorrenza dei termini.
Il regime fiscale di "vantaggio" prevede dunque un'imposta sostitutiva di Irpef e addizionali, fissata al 5%, e la non assoggettabilità dei proventi a ritenuta d'acconto da parte del sostituto d'imposta. Sul fronte Iva, i contribuenti sono esonerati dalle comunicazioni sia delle operazioni rilevanti Iva (lo spesometro) sia dei dati delle operazioni con soggetti black list, mentre devono fare, come tutti gli altri, richiesta di inserimento nell'archivio Vies se vogliono fare acquisti intracomunitari.
Possono accedere al nuovo regime tutti i contribuenti che aprono un'attività a partire dal 1° gennaio 2012 e che hanno i requisiti già stabiliti per i "vecchi minimi". L'attività da esercitare non deve essere la prosecuzione di un'altra precedentemente svolta, anche sotto forma di lavoro dipendente. Fanno eccezione i contribuenti che provano di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause indipendenti dalla propria volontà.
L'aliquota sostitutiva dell'Irpef al 5% si applica per il periodo d'imposta di inizio attività e per i quattro anni successivi. I contribuenti sotto i 35 anni di età possono, invece, continuare a usufruire del regime di vantaggio oltre i 5 anni, fino al compimento del 35esimo anno. Chi esce dal regime, anche nel quinquennio o prima dei 35 anni, non può più rientrarvi.
Per i "vecchi minimi", che per mancanza di requisiti non possono accedere al regime di vantaggio, e per coloro che ne escono per decorrenza dei termini, è previsto un regime contabile agevolato che esonera dagli obblighi di registrazione, di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini di imposte sui redditi, Irap e Iva e dalle liquidazioni, dai versamenti periodici, nonché dal versamento dell'acconto annuale Iva e anche dalla presentazione della dichiarazione e dal versamento dell'Irap.
Fonte: "il sole 24 ore"


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