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Le novità per i Lavoratori Autonomi

Lavoratori Autonomi, ecco tutte le novità in arrivo

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Sommario

Arriva anche in Italia lo smart working, il “lavoro agile”. Insieme a questa formula, esaminiamo tutte le principali novità introdotte dal DDL per i lavoratori autonomi, comprese le tutele nelle transazioni commerciali e le prestazioni sociali minime.

Dopo l’approvazione al Senato e in attesa dell’ok definitivo della Camera, il disegno di legge sul lavoro autonomo collegato alla Manovra finanziaria contenente le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e per il lavoro flessibile. Vediamo insieme quali sono le principali novità apportate alla disciplina del lavoro autonomo dal DDL.

Il welfare per i lavoratori autonomi

Importanti le novità contenute nel testo in merito alle indennità di malattia, di infortunio o di maternità; infatti, se il lavoratore autonomo non può svolgere l’attività lavorativa per più di 60 giorni a causa di maternità, malattia o di infortunio, secondo quanto previsto nel DDL, avrebbe diritto alla sospensione del versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi per tutto il periodo di malattia, fino al massimo di due anni. Inoltre, è prevista la possibilità di sospendere la collaborazione fino a 150 giorni, salvo che venga meno l’interesse del committente, senza erogazione né maturazione del corrispettivo.

Ulteriori tutele sono riservate alle donne che, in caso di maternità, non sono più obbligate all’astensione obbligatoria, ma possono ugualmente ricevere l’indennità di maternità anche continuando a lavorare.
Il congedo parentale viene esteso da 3 a 6 mesi con la possibilità di usufruirne entro i 3 anni di età del bambino e non più entro l’anno.

Spese di formazione deducibili?

L’art. 5 del DDL introduce la deducibilità totale di alcune spese che prima erano ammesse in deduzione solo parzialmente; più precisamente il testo prevede:

  • l’integrale deducibilità delle spese sostenute per l’iscrizione a master, corsi di formazione o di aggiornamento professionale entro il limite annuo di € 10.000;
  • l’integrale deducibilità delle spese per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, di orientamento, di ricerca e di sostegno all’auto-imprenditorialità erogati dai centri per l’impiego o dai soggetti accreditati allo svolgimento di politiche attive per il lavoro entro il limite annuo di € 5.000;
  • la totale deducibilità degli oneri sostenuti per le assicurazioni contro il mancato pagamento delle prestazioni.

In cosa consiste il lavoro agile o smart working?

Per la prima volta in Italia viene disciplinato lo smart working o lavoro agile, allo scopo di incrementare la competitività nel mercato del lavoro e conciliare il tempo di vita e di lavoro.
Il lavoro agile o smart working è definito come una “prestazione di lavoro subordinato” con le seguenti peculiarità:

  • possibilità di svolgimento della prestazione lavorativa in parte nei locali aziendali ed in parte all’esterno anche da casa senza vincoli di orario e altri vincoli derivanti dai contratti collettivi;
  • utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa;
  • assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali aziendali.

I termini dello smart working sono stabiliti da un contratto scritto tra le parti e il compenso spettante al lavoratore “agile” non deve essere inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati che svolgono la medesima prestazione lavorativa esclusivamente all’interno dell’azienda, a parità di mansioni svolte.

Tutele del lavoratore autonomo nelle transazioni commerciali

Il DDL estende al lavoratore autonomo le stesse tutele delle imprese in caso di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali con altri lavoratori autonomi o con imprese.
Secondo il DDL sono abusive e, quindi, vietate le clausole che generano uno squilibrio contrattuale a favore del committente, tra cui in particolare quelle che:

  • attribuiscono al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o di recedere senza congruo preavviso;
  • stabiliscono termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura.

Le altre novità del DDL

Tra le altre novità introdotte dal DDL, occorre evidenziare la possibilità per i lavoratori autonomi di organizzarsi in rete, costituire consorzi stabili professionali e associazioni temporanee per partecipare ad appalti pubblici e ai bandi per l’assegnazione di incarichi e appalti privati.
Infine, la costituzione di uno sportello dedicato al lavoro autonomo, presso i centri per l’impiego e gli organismi diretti all’attività di intermediazione in materia di lavoro, per facilitare l’incontro tra domanda e offerta e fornire supporto nelle procedure per l’avvio di un’attività autonoma.

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