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Bilancio d'Esercizio

Bilancio di Esercizio 2015: Scadenze e Adempimenti

SOMMARIO

Qual è il termine per presentare il bilancio di esercizio 2015? Quali i soggetti obbligati? Quando depositarlo presso il Registro Imprese?

Queste (e altre) domande trovano risposta nella nostra guida per capire il bilancio di esercizio, come viene approvato e quali sono i termini per depositarlo in Camera di Commercio.

Cos’è il bilancio di esercizio?

Il bilancio dʼesercizio è un documento di contabilità che delinea il risultato economico e la situazione patrimoniale/finanziaria dellʼazienda al termine di ciascun esercizio (31 dicembre). Il bilancio d’esercizio si articola nei seguenti documenti obbligatori:

  • stato patrimoniale
  • conto economico
  • nota integrativa
  • relazione sulla gestione (che può essere omessa se il bilancio è redatto in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435 bis cod. civ.)

Quali soggetti sono obbligati a presentare il bilancio di esercizio?

Sono tenuti a compilare e pubblicare il bilancio d’esercizio o la situazione patrimoniale:

  • società per azioni (art. 2423 C.C.)
  • società in accomandita per azioni (art. 2454 C.C.)
  • società responsabilità limitata, ordinarie e semplificate (art. 2478-bis C.C.)
  • società cooperative (art. 2519 C.C.) e loro consorzi
  • mutue assicuratrici (art. 2547 C.C.)
  • contratti di Rete di Imprese
  • startup innovative
  • Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) (D. Lgs. n. 240/1991)
  • consorzi con attività esterna (art. 2615-bis C.C.)
  • società consortili per azioni o a responsabilità limitata (art. 2615-ter C.C.)
  • società europee (Regolamento (CE) n. 2157/2001)
  • società cooperative europee (Regolamento (CE) 1435/2003)
  • associazioni iscritte nel R.I.
  • enti autonomi lirici, le istituzioni concertistiche e tutti gli altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, che si sono trasformati in fondazioni di diritto privato (art. 16, comma 5, D. Lgs. n. 367/1996, così come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. n. 134/1998)

Qual è l’iter di approvazione del bilancio di esercizio?

L’organo amministrativo della società (amministratore unico o consiglio di amministrazione), al termine di ogni esercizio sociale (31 dicembre), predispone il progetto di bilancio d’esercizio. Questo deve essere depositato presso la sede sociale nei 15 giorni che precedono l’assemblea. In presenza del collegio sindacale, la consegna deve avvenire almeno 30 giorni prima del termine fissato per l’assemblea dei soci, al fine di favorire la partecipazione del collegio per mezzo di osservazioni e proposte.

L’organo amministrativo deve convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio:

  • entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, il c.d. termine ordinario quest’anno scade il 29 aprile 2016
  • entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il c.d. termine straordinario scadrà il 28 giugno 2016 per ipotesi particolari specificamente previste dall’articolo 2364 del cod. civ.

Qual è il termine per depositare il bilancio presso il registro imprese?

Appena approvato il bilancio in assemblea ordinaria, gli amministratori hanno 30 giorni dalla data di approvazione per provvedere al deposito presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio competente.

I documenti da depositare sono:

  • bilancio d’esercizio
  • relazione sulla gestione (se obbligatoria in quanto sussistono i requisiti per la redazione)
  • relazione del collegio sindacale e dell’eventuale soggetto incaricato del controllo contabile
  • verbale di approvazione del bilancio

Se vuoi avere maggiori informazioni su come avviare una corretta amministrazione aziendale, puoi scaricare la guida che abbiamo realizzato a questo link.

Quali novità sono state introdotte per i bilanci relativi al 2016?

Il Decreto Bilanci ha introdotto importanti novità circa le disposizioni per la redazione dei bilanci a partire dal 1° gennaio 2016.

In particolare, le nuove disposizioni:

  • Semplificano, perché il bilancio è distinto in base alle dimensioni dell’azienda e contempla 4 macro categorie: microimprese, piccole imprese, medie imprese e grandi imprese.
  • Cambiano i principi di redazione del bilancio, ovvero, agli attuali principi si aggiunge la possibilità (per alcune imprese) di non rispettare gli obblighi di rilevazione, valutazione e presentazione di bilancio, se il mancato adempimento, a fronte di una tenuta contabile regolare, risulta veritiero e corretto. È stato anche introdotto il principio di prevalenza della sostanza sulla forma dell’operazione o del contratto contabilizzato.

C’è un’importante novità per l’obbligo di predisposizione del Rendiconto Finanziario, nel quale ora devono risultare per l’esercizio di chiusura e quello precedente:

  • ammontare e composizione della liquidità, dall’inizio alla fine dell’esercizio
  • flussi finanziari derivanti da investimenti, finanziamenti, attività e operazioni coi soci

Tale adempimento è tuttavia escluso per le cd. nuove micro imprese, che redigono il bilancio in forma abbreviata.

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